CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 34147/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 27 maggio 2023 della Corte di appello di Napoli di conferma della condanna inflitta dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 1 dicembre 2020 alla pena di 6 mesi di reclusione ed C 4.300 di multa per il reato di contrabbando, ex artt. 291- bis, 296, comma 2, d.P.R. n. 43 del 1973, con la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, in Mugnano di Napoli il 10 ottobre 2017. Con l'unico motivo si deduce il vizio della motivazione sulla dichiarazione di responsabilità dell'imputato. La Corte di appello non avrebbe valutato la depenalizzazione del reato ex art. 5 d.lgs. n. 8 del 2016 ed i principi, sulla sussistenza della recidiva in contrabbando, affermati da Cass. N.685/2017. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Con l'appello, premessa la depenalizzazione del contrabbando del t.l.e. relativo a quantitativi inferiori a 15 kg., la contestazione sulla sussistenza della recidiva riguardò solo la circostanza che i precedenti erano risalenti nel tempo. La questione relativa alla depenalizzazione ex art. 5 d.lgs. n.8 del 2016 non fu dedotta con l'appello ma è stata eccepita per la prima volta con il ricorso per cassazione ed è pertanto inammissibile ex art. 609 cod. proc. pen. La sentenza citata nel ricorso, con i dati forniti, non è stata rinvenuta. 1.2. In ogni caso, la tesi difensiva è contraria al costante orientamento della giurisprudenza secondo cui il delitto di contrabbando doganale aggravato dalla recidiva previsto dall'art. 296, comma 2, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, in quanto fattispecie di reato autonomo, non rientra nella previsione generale di depenalizzazione di cui all'art. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, pur quando i delitti sui quali è fondata la contestazione della recidiva siano stati oggetto di abolitio criminis (Sez. 3, n. 32868 del 06/07/2022, Fanuli, Rv. 283645). Cfr. nello stesso senso Sez. 3, n. 4000 del 05/11/2020, dep. 2021, Liccardo, Rv. 281300 - 01, secondo cui la fattispecie aggravata di recidiva nel contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all'art. 296, comma secondo, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, non rientra nella previsione generale di depenalizzazione di cui all'art. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, configurandosi come fattispecie autonoma di reato per cui è prevista la pena detentiva. Alla motivazione di tali sentenze si rimanda, per ragioni di sintesi, per il riferimento erroneo del ricorso all'art. 5 del digs. N.8 del 2016.2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a