CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 marzo 2025
Cassazione n. 12877/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità per il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. nonché alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di furto, è al contempo aspecifico e manifestamente infondato. La Corte di merito, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie ed esente da manifesta illogicità, ha correttamente esplicitato le ragioni della penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di riciclaggio,stante l'assenza di elementi probatori indicativi del suo coinvolgimento nel reato presupposto di furto ed, in particolare, stante la genericità delle dichiarazioni auto-accusatorie rese dall'Occhiuzzi in ordine al riferito coinvolgimento nell'illecita sottrazione della [OSCURATO:PERSONA] di proprietà della persona offesa (vedi pag. 4 della sentenza impugnata). Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; considerato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 62-bis cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle invocate attenuanti, l'assenza di resipiscenza nonché la personalità negativa del ricorrente desumibile dalla prospettazione di una versione dei fatti non veritiera e volta unicamente ad attenuare la propria responsabilità penale (vedi pag. 2 della sentenza impugnata). Deve essere in proposito, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02-); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 marzo 2025 [OSCURATO:PERSONA]