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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 giugno 2020

Cassazione n. 40606/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1.La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato previsto dall'art. 388 cod. pen. 2.

Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando due motivi.

2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio sulla tempestività della querela, atteso che gli assunti atti fraudolenti o simulati sarebbero stati ordinariamente conoscibili dalla persona offesa.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla responsabilità penale, alla esistenza di atti simulati o fraudolenti„ alla inattendibilità delle dichiarazioni della stessa parte civile e di alcuni testimoni ([OSCURATO:PERSONA])

3. Il ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è inammissibile.

La Corte, anche richiamando la sentenza di primo grado, ha ripercorso le risultanze processuali, spiegato perché la querela debba considerarsi tempestivamente proposta, i fatti debbano essere ricondotti alla fattispecie contestata, indicato i motivi per cui la ricostruzione fattuale dell'imputato è inidonea a scalfire il quadro accusatorio.

Nulla di specifico è stato rappresentato dall'imputato che si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni portate alla cognizione della Corte di appello ed adeguatamente considerate.

Le censure dedotte si sviluppano, almeno in parte, sul piano della ricostruzione fattuale e sono sostanzialmente volte a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai giudici di merito, piuttosto che a far emergere un vizio della motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.

Nel caso di specie, i giudici di appello hanno fornito una valutazione analitica ed autonoma sui punti specificamente indicati nell'impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della s99ma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in„Rb"ma, il 24 giugno 2020. [OSCURATO:PERSONA] re es nsore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1.La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato previsto dall'art. 388 cod. pen. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando due motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio sulla tempestività della querela, atteso che gli assunti atti fraudolenti o simulati sarebbero stati ordinariamente conoscibili dalla persona offesa. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla responsabilità penale, alla esistenza di atti simulati o fraudolenti„ alla inattendibilità delle dichiarazioni della stessa parte civile e di alcuni testimoni ([OSCURATO:PERSONA]) 3. Il ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è inammissibile. La Corte, anche richiamando la sentenza di primo grado, ha ripercorso le risultanze processuali, spiegato perché la querela debba considerarsi tempestivamente proposta, i fatti debbano essere ricondotti alla fattispecie contestata, indicato i motivi per cui la ricostruzione fattuale dell'imputato è inidonea a scalfire il quadro accusatorio. Nulla di specifico è stato rappresentato dall'imputato che si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni portate alla cognizione della Corte di appello ed adeguatamente considerate. Le censure dedotte si sviluppano, almeno in parte, sul piano della ricostruzione fattuale e sono sostanzialmente volte a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai giudici di merito, piuttosto che a far emergere un vizio della motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. Nel caso di specie, i giudici di appello hanno fornito una valutazione analitica ed autonoma sui punti specificamente indicati nell'impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della s99ma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in„Rb"ma, il 24 giugno 2020. [OSCURATO:PERSONA] re es nsore [OSCURATO:PERSONA]
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