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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 marzo 2026

Cassazione n. 10035/2026

Testo disponibile della fonte

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OCIALE, inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], LELIO2026MARITATO, [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, EMANUELE1312DE ROSE;- controricorrente –avverso la sentenza n. 400/2022 della CORTE D'APPELLO diMESSINA, depositata il 16/05/2022 R.G.N. 565/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.Con sentenza n. 400/2022, la Corte d’appello di MessiNnuam ehroa re gistro generale 26305/2022Numero sezionale 1312/2026rigettato l’appello proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Nguhmeeror idti ara ccolta generale 10035/2026Crisafulli, avverso la sentenza del Tribunale di Messina nDa.t a pubblicazione 18/04/2026403/2009, che aveva rigettato l’opposizione proposta dallamedesima, avverso l’avviso di addebito n.59520160005831410000, relativo all’omesso versamento dicontributi dovuti alla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] l’anno 2009, per un importo complessivo, comprensivo disanzioni, di euro 2.734,55.

La Corte rigettava, in particolare,l’eccezione di prescrizione quinquennale del credito, ritenendonon decorso il termine quinquennale stabilito dall’art. 3 dellalegge n. 335 del 1995.2.

L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione formulando due motivi, a cui l’I.N.P.S. resiste concontroricorso.3.

Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380-bis,ultimo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Col primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione dell'art. 18, d.lgs. n. 241 del 1997 e dell’art. 1,comma 1, D.P.C.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione all’art. 1, commi 96-117, della legge n. 244 del 2007 e all’art. 3 cost., ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., contestandol’applicazione del termine prescrizionale prorogato a soggetto“contribuente minimo” non tenuto alla presentazione degli studidi settore.2.

Sostiene, in particolare, la ricorrente che il dies a quo dellaprescrizione quinquennale dei contributi previdenziali dovuti allaGestione Separata per l’anno 2009 dovrebbe esserecorrettamente individuato non nella data differita del 6 luglioNumero registro generale 26305/20222010, ma nella data del 16 giugno 2010, termine di scadenzaN umero sezionale 1312/2026Numero di raccolta generale 10035/2026stabilito nei confronti dei contribuenti aderenti al ‘Regime dDeait a pubblicazione 18/04/2026Minimi’ per il versamento del saldo Irpef relativo all’annoprecedente.3.

Il motivo è infondato e la decisione impugnata è conforme aldiritto.4.

Questa Corte è costante nell’affermare che la prescrizione deicontributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento incui scadono i relativi termini di pagamento e non dallapresentazione della dichiarazione dei redditi, che non dispiegaalcun rilievo ai fini del sorgere dell’obbligo contributivo (Cass.,sez. lav., 31 ottobre 2018, n. 27950).5.

Ai fini della decorrenza della prescrizione, assume rilievoanche il differimento dei termini per il pagamento dei contributi,come quello previsto per chi eserciti attività economiche per lequali siano stati elaborati gli studi di settore (Cass., sez. lav.,19 aprile 2021, n. 10273).Si deve, dunque, tener conto del differimento al 6 luglio 2010,disposto per il pagamento della contribuzione dovuta per l’anno2009 (art. 1, comma 1, decreto del Presidente del Consiglio deiministri del 10 giugno del 2010).6.

Quanto alla portata di tale differimento, è ininfluente lacircostanza, valorizzata nel ricorso, che il contribuente siannoveri tra i contribuenti estranei agli studi di settore, inquanto in regime dei “minimi”.Invero, in base al tenore testuale della fonte secondaria, «ildifferimento del termine di pagamento concerneva tutti icontribuenti [...] che esercitano attività economiche per le qualisono stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che,in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmenteassoggettati per non aver scelto un diverso regimed’imposizione» (sentenza n. 10273 del 2021, citN.u,m eroin re gistro generale 26305/2022Numero sezionale 1312/2026motivazione).

Numero di raccolta generale 10035/2026Pertanto, come ribadisce l’ordinanza di questa Corte n. 1089D2at a pubblicazione 18/04/2026del 2025, «ciò che rileva, ai fini di detto differimento, è il datooggettivo dello svolgimento di un’attività economicariconducibile tra quelle per le quali siano state elaborati studi disettore e non la condizione soggettiva del singolo professionistadi effettiva sottoposizione al regime fiscale derivantedall’adesione alle risultanze degli studi medesimi» (Cass., sez.lav., 7 novembre 2022, n. 32683, punto

3.4. delle Ragioni delladecisione).7.

La parte ricorrente non si cimenta con tali enunciazioni diprincipio e non prospetta argomenti decisivi, che inducano arimeditarle.

Pertanto, il motivo va respinto.8.

Col secondo motivo, in via subordinata, si chiede ladichiarazione di non debenza delle sanzioni irrogate dall’I.N.P.S.nell’avviso di addebito, per un totale di €. 887,18 oltre interessirelativi, in considerazione degli effetti della declaratoria diillegittimità costituzionale disposta con la sentenza della CorteCostituzionale n. 104 depositata il 22.04.2022, erroneamentenon considerata dalla corte di merito.9.

Al riguardo, si deve osservare che la Corte costituzionale, conla sentenza n. 104 cit., ha dichiarato l’illegittimità costituzionale«dell’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria),convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111,nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foronon iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancatoraggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cuiall’art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma delsistema previdenziale forense), tenuti all’obbligo di iscrizionealla Gestione separata costituita presso l’Istituto nazionaleN udmeerlola re gistro generale 26305/2022Numero sezionale 1312/2026previdenza sociale (INPS), siano esonerati dal pagameNnumtoer,o dii nra c colta generale 10035/2026favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessDaat a pubblicazione 18/04/2026iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata invigore».

Il legislatore, pur fissando legittimamente, con l’art.18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111,un precetto normativo già desumibile dalla disposizioneinterpretata dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995,«avrebbe dovuto comunque tener conto, in questa particolarefattispecie, di tale già insorto affidamento in una diversainterpretazione; ciò, peraltro, in sintonia con un criteriodestinato ad affermarsi nell’ordinamento previdenziale» (punto9.2. del Considerato in diritto).10.

Per effetto della declaratoria d’illegittimità costituzionale, ladisciplina delle sanzioni cessa di applicarsi al caso di specie, incui si controverte su annualità (2009) antecedente alla legged’interpretazione autentica del 2011.11.

In questi termini, devono essere accolte le censureformulate col secondo motivo.

La sentenza d’appello è cassata,dunque, per quanto di ragione.12.

Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, lacausa può essere decisa nel merito, dichiarandosi che nulla èdovuto per sanzioni civili relative all’iscrizione alla GestioneSeparata per l’anno 2009 (cfr. n. 6400 del 2025).13.

In considerazione del fatto che l'accoglimento del motivoderiva dalla sopravvenuta parziale declaratoria diincostituzionalità dell’art. 18 cit., ricorrono idonee ragioni perdisporre la compensazione delle spese dell’intero processo.14.

Avuto riguardo all’esito del giudizio, non sussistono ipresupposti processuali per il versamento del doppio contributo.Numero registro generale 26305/2022 P.Q.MNumero di raccolta generale 10035/2026La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, rigettato Dialt a pubblicazione 18/04/2026primo.

Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivoaccolto, e, decidendo nel merito, dichiara che la ricorrente nonè tenuta a versare le sanzioni civili relative alla iscrizione allaGestione Separata per l’anno 2009.

Dichiara compensate lespese dell'intero processo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 marzo2026.LA PRESIDENTEGabriella Marchese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
OCIALE, inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], LELIO2026MARITATO, [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, EMANUELE1312DE ROSE;- controricorrente –avverso la sentenza n. 400/2022 della CORTE D'APPELLO diMESSINA, depositata il 16/05/2022 R.G.N. 565/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.Con sentenza n. 400/2022, la Corte d’appello di MessiNnuam ehroa re gistro generale 26305/2022Numero sezionale 1312/2026rigettato l’appello proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Nguhmeeror idti ara ccolta generale 10035/2026Crisafulli, avverso la sentenza del Tribunale di Messina nDa.t a pubblicazione 18/04/2026403/2009, che aveva rigettato l’opposizione proposta dallamedesima, avverso l’avviso di addebito n.59520160005831410000, relativo all’omesso versamento dicontributi dovuti alla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] l’anno 2009, per un importo complessivo, comprensivo disanzioni, di euro 2.734,55. La Corte rigettava, in particolare,l’eccezione di prescrizione quinquennale del credito, ritenendonon decorso il termine quinquennale stabilito dall’art. 3 dellalegge n. 335 del 1995.2. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione formulando due motivi, a cui l’I.N.P.S. resiste concontroricorso.3. Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380-bis,ultimo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Col primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione dell'art. 18, d.lgs. n. 241 del 1997 e dell’art. 1,comma 1, D.P.C.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione all’art. 1, commi 96-117, della legge n. 244 del 2007 e all’art. 3 cost., ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., contestandol’applicazione del termine prescrizionale prorogato a soggetto“contribuente minimo” non tenuto alla presentazione degli studidi settore.2. Sostiene, in particolare, la ricorrente che il dies a quo dellaprescrizione quinquennale dei contributi previdenziali dovuti allaGestione Separata per l’anno 2009 dovrebbe esserecorrettamente individuato non nella data differita del 6 luglioNumero registro generale 26305/20222010, ma nella data del 16 giugno 2010, termine di scadenzaN umero sezionale 1312/2026Numero di raccolta generale 10035/2026stabilito nei confronti dei contribuenti aderenti al ‘Regime dDeait a pubblicazione 18/04/2026Minimi’ per il versamento del saldo Irpef relativo all’annoprecedente.3. Il motivo è infondato e la decisione impugnata è conforme aldiritto.4. Questa Corte è costante nell’affermare che la prescrizione deicontributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento incui scadono i relativi termini di pagamento e non dallapresentazione della dichiarazione dei redditi, che non dispiegaalcun rilievo ai fini del sorgere dell’obbligo contributivo (Cass.,sez. lav., 31 ottobre 2018, n. 27950).5. Ai fini della decorrenza della prescrizione, assume rilievoanche il differimento dei termini per il pagamento dei contributi,come quello previsto per chi eserciti attività economiche per lequali siano stati elaborati gli studi di settore (Cass., sez. lav.,19 aprile 2021, n. 10273).Si deve, dunque, tener conto del differimento al 6 luglio 2010,disposto per il pagamento della contribuzione dovuta per l’anno2009 (art. 1, comma 1, decreto del Presidente del Consiglio deiministri del 10 giugno del 2010).6. Quanto alla portata di tale differimento, è ininfluente lacircostanza, valorizzata nel ricorso, che il contribuente siannoveri tra i contribuenti estranei agli studi di settore, inquanto in regime dei “minimi”.Invero, in base al tenore testuale della fonte secondaria, «ildifferimento del termine di pagamento concerneva tutti icontribuenti [...] che esercitano attività economiche per le qualisono stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che,in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmenteassoggettati per non aver scelto un diverso regimed’imposizione» (sentenza n. 10273 del 2021, citN.u,m eroin re gistro generale 26305/2022Numero sezionale 1312/2026motivazione). Numero di raccolta generale 10035/2026Pertanto, come ribadisce l’ordinanza di questa Corte n. 1089D2at a pubblicazione 18/04/2026del 2025, «ciò che rileva, ai fini di detto differimento, è il datooggettivo dello svolgimento di un’attività economicariconducibile tra quelle per le quali siano state elaborati studi disettore e non la condizione soggettiva del singolo professionistadi effettiva sottoposizione al regime fiscale derivantedall’adesione alle risultanze degli studi medesimi» (Cass., sez.lav., 7 novembre 2022, n. 32683, punto 3.4. delle Ragioni delladecisione).7. La parte ricorrente non si cimenta con tali enunciazioni diprincipio e non prospetta argomenti decisivi, che inducano arimeditarle. Pertanto, il motivo va respinto.8. Col secondo motivo, in via subordinata, si chiede ladichiarazione di non debenza delle sanzioni irrogate dall’I.N.P.S.nell’avviso di addebito, per un totale di €. 887,18 oltre interessirelativi, in considerazione degli effetti della declaratoria diillegittimità costituzionale disposta con la sentenza della CorteCostituzionale n. 104 depositata il 22.04.2022, erroneamentenon considerata dalla corte di merito.9. Al riguardo, si deve osservare che la Corte costituzionale, conla sentenza n. 104 cit., ha dichiarato l’illegittimità costituzionale«dell’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria),convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111,nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foronon iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancatoraggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cuiall’art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma delsistema previdenziale forense), tenuti all’obbligo di iscrizionealla Gestione separata costituita presso l’Istituto nazionaleN udmeerlola re gistro generale 26305/2022Numero sezionale 1312/2026previdenza sociale (INPS), siano esonerati dal pagameNnumtoer,o dii nra c colta generale 10035/2026favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessDaat a pubblicazione 18/04/2026iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata invigore». Il legislatore, pur fissando legittimamente, con l’art.18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111,un precetto normativo già desumibile dalla disposizioneinterpretata dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995,«avrebbe dovuto comunque tener conto, in questa particolarefattispecie, di tale già insorto affidamento in una diversainterpretazione; ciò, peraltro, in sintonia con un criteriodestinato ad affermarsi nell’ordinamento previdenziale» (punto9.2. del Considerato in diritto).10. Per effetto della declaratoria d’illegittimità costituzionale, ladisciplina delle sanzioni cessa di applicarsi al caso di specie, incui si controverte su annualità (2009) antecedente alla legged’interpretazione autentica del 2011.11. In questi termini, devono essere accolte le censureformulate col secondo motivo. La sentenza d’appello è cassata,dunque, per quanto di ragione.12. Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, lacausa può essere decisa nel merito, dichiarandosi che nulla èdovuto per sanzioni civili relative all’iscrizione alla GestioneSeparata per l’anno 2009 (cfr. n. 6400 del 2025).13. In considerazione del fatto che l'accoglimento del motivoderiva dalla sopravvenuta parziale declaratoria diincostituzionalità dell’art. 18 cit., ricorrono idonee ragioni perdisporre la compensazione delle spese dell’intero processo.14. Avuto riguardo all’esito del giudizio, non sussistono ipresupposti processuali per il versamento del doppio contributo.Numero registro generale 26305/2022 P.Q.MNumero di raccolta generale 10035/2026La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, rigettato Dialt a pubblicazione 18/04/2026primo. Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivoaccolto, e, decidendo nel merito, dichiara che la ricorrente nonè tenuta a versare le sanzioni civili relative alla iscrizione allaGestione Separata per l’anno 2009. Dichiara compensate lespese dell'intero processo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 marzo2026.LA PRESIDENTEGabriella Marchese
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