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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2025

Cassazione n. 02458/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 23 gennaio Al la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia del Tribunale di Cosenza del 5 dicembre 2022 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 104,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con due motivi: mancanza di motivazione, per non essere stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per mancanza di querela, essendo stata presentata quest'ultima da soggetto non qualificato alla proposizione della condizione di procedibilità, e cioè da persona inviata dall'azienda per il mero controllo tecnico del distributore automatico di caffè oggetto di furto; inosservanza e erronea applicazione di legge, per non essere stata rilevata la mancanza della condizione di procedibilità.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.

Deve essere osservato, infatti, come essi non si confrontino, in maniera adeguata, con la motivazione resa da parte del primo giudice - e implicitamente confermata dalla Corte di appello - che già aveva diffusamente evidenziato come il dipendente [OSCURATO:PERSONA] avesse sporto la querela per conto e nell'interesse della [OSCURATO:SOCIETA]., proprietaria del distributore automatico oggetto di furto.

3. Si tratta, pertanto, di doglianze proposte dall'imputato con modalità non autosufficienti, così da imporre la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 30 settembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 gennaio Al la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia del Tribunale di Cosenza del 5 dicembre 2022 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 104,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con due motivi: mancanza di motivazione, per non essere stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per mancanza di querela, essendo stata presentata quest'ultima da soggetto non qualificato alla proposizione della condizione di procedibilità, e cioè da persona inviata dall'azienda per il mero controllo tecnico del distributore automatico di caffè oggetto di furto; inosservanza e erronea applicazione di legge, per non essere stata rilevata la mancanza della condizione di procedibilità. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. Deve essere osservato, infatti, come essi non si confrontino, in maniera adeguata, con la motivazione resa da parte del primo giudice - e implicitamente confermata dalla Corte di appello - che già aveva diffusamente evidenziato come il dipendente [OSCURATO:PERSONA] avesse sporto la querela per conto e nell'interesse della [OSCURATO:SOCIETA]., proprietaria del distributore automatico oggetto di furto. 3. Si tratta, pertanto, di doglianze proposte dall'imputato con modalità non autosufficienti, così da imporre la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30 settembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 02458/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris