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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2022

Cassazione n. 18125/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI :019C5 4G) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, per quanto qui di interesse, confermava quella emessa in primo grado dal Tribunale di Pisa, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di mesi tre di arresto, in quanto ritenuta responsabile della contravvenzione di cui all'art. 76, comma 3, d.

Igs. n. 159 del 2011, accertata in Pisa il 10 febbraio 2016.

2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, lamentando, con unico motivo, inosservanza o erronea applicazione di legge.

3. Le censure si oppongono alle chiare ed esaustive risposte intervenute attraverso la sentenza impugnata, che danno conto di come il provvedimento del questore, violato dalla ricorrente, fosse provvisto di una motivazione fondata su convergenti quanto specifici dati di fatto, evidenziando, in particolare, il nascondersi della ricorrente, con altri pregiudicati per reati contro il patrimonio, mentre si trovava in un luogo particolarmente affollato da turisti, ove la stessa avrebbe potuto commettere agevolmente i furti con destrezza ai quali risultava dedita, secondo quanto in precedenza accertato.

La difesa, inoltre, svolge indimostrate asserzioni che negano la correttezza dell'ordine di rimpatrio contenuto nel medesimo provvedimento amministrativo, nel luogo dell'individuato domicilio della ricorrente, ubicato in Roma.

Si tratta, dunque, di censure tutte rivalutative, aspecifiche e comunque manifestamente infondate.

4. Ne discende la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in considerazione dei profili di colpa, al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, congruamente determinata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2 dicembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] tiLtv.Ù [OSCURATO:PERSONA] 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI :019C5 4G) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, per quanto qui di interesse, confermava quella emessa in primo grado dal Tribunale di Pisa, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di mesi tre di arresto, in quanto ritenuta responsabile della contravvenzione di cui all'art. 76, comma 3, d. Igs. n. 159 del 2011, accertata in Pisa il 10 febbraio 2016. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, lamentando, con unico motivo, inosservanza o erronea applicazione di legge. 3. Le censure si oppongono alle chiare ed esaustive risposte intervenute attraverso la sentenza impugnata, che danno conto di come il provvedimento del questore, violato dalla ricorrente, fosse provvisto di una motivazione fondata su convergenti quanto specifici dati di fatto, evidenziando, in particolare, il nascondersi della ricorrente, con altri pregiudicati per reati contro il patrimonio, mentre si trovava in un luogo particolarmente affollato da turisti, ove la stessa avrebbe potuto commettere agevolmente i furti con destrezza ai quali risultava dedita, secondo quanto in precedenza accertato. La difesa, inoltre, svolge indimostrate asserzioni che negano la correttezza dell'ordine di rimpatrio contenuto nel medesimo provvedimento amministrativo, nel luogo dell'individuato domicilio della ricorrente, ubicato in Roma. Si tratta, dunque, di censure tutte rivalutative, aspecifiche e comunque manifestamente infondate. 4. Ne discende la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in considerazione dei profili di colpa, al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, congruamente determinata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] tiLtv.Ù [OSCURATO:PERSONA] 2
Sentenza Cassazione n. 18125/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris