CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33208/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte\ d'assisel d'appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva la richiesta avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai fatti giudicati con le sentenze presupposte, e rideterminava la pena. 2. Avverso questa ordinanza ricorreva per cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, deducendo violazione di legge e in particolare dell'art 442 cod. proc. pen. non essendo stata operata la riduzione per il rito abbreviato essendo stato definitivo uno dei due giudizi relativo al delitto unificato ex art 81 cpv cod. pien. con il rito abbreviato. 3. Il ricorso, ad avviso del Collegio, è inammissibile. Manifestamente infondato è il dedotto vizio avuto riguardo al fatto che la motivazione della decisione clà conto dell'intervenuta determinazione della pena previa riduzione per il reato unificato della diminuente del rito abbreviato. Si legge infatti che alla pena per il reato più grave di anni sette di reclusione si stima equo apportare l'aumento di un anno di reclusione. L'ordinanza contiene l'indicazione degli aumenti esplicitando che un anno di reclusione è apportato in aumento per il delitto di cui al capo D, mesi due giorni 15 per ciascuno dei reati di cui ai capi AeCe mesi uno per il capo B, per anni uno, mesi sei di reclusione su cui si opera la riduzione per il rito abbreviato, per una pena di parziale di anni uno di reclusione e complessiva di anni otto di reclusione. Ciò posto il ricorso non si correla con questo specifico aspetto dEilla motivazione, né offre argomenti convincenti a confutazione, che possano rivelare effettivamente i dedotti vizi di motivazione e deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e1 ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende,, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 11 ricorr n e al pagamento delle spese processuali e obeergtetekenin della somma di 3.000,00 euÌr1fla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 maggio