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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 03303/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CAGLIARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 del GIP TRIBUNALE di ORISTANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Cagliari ricorre avverso la sentenza resa dal Tribunale di Oristano che, nel definire ex art. 444 cod. proc. pen. il processo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, ha omesso di provvedere sulla confisca della sostanza stupefacente in sequestro.

2. Il Procuratore Generale in sede, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca.

3. Il dedotto motivo di ricorso è fondato.

La confisca della sostanza stupefacente, in relazione al reato ex art. 73 d.P.R. 309/90, è obbligatoria e deve essere disposta anche nel caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen.

Invero, per costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, in base a quanto previsto dall'art. 240, comma 2, cod. pen., la confisca deve essere disposta con la sentenza di applicazione della pena per qualunque reato in materia di stupefacenti, sicché, laddove tale statuizione sia stata omessa da parte del giudice del merito, la Corte di cassazione deve annullare parzialmente la sentenza, senza rinvio, disponendo direttamente la confisca (cfr. Sez. 1, n. 11604 del 28/02/2013, Rv. 255160 - 01; Sez. 6, n. 26579 del 21/05/2008, Rv. 241051 - 01).

4. La sentenza impugnata va, quindi, annullata senza rinvio limitatamente alla omessa applicazione della confisca della sostanza stupefacente, che può essere disposta da questa Corte ex art. 620, lett.

I), cod. proc. pen.

Va, altresì, ordinata ex art. 87 d.P.R. n. 309/90 la distruzione dello stupefacente confiscato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa confisca della sostanza stupefacente caduta in sequestro, confisca che dispone.

Ordina la distruzione della sostanza stupefacente ai sensi dell'art. 87 d.P.R. n. 309/90.

Così deciso il 16 novembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CAGLIARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 del GIP TRIBUNALE di ORISTANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Cagliari ricorre avverso la sentenza resa dal Tribunale di Oristano che, nel definire ex art. 444 cod. proc. pen. il processo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, ha omesso di provvedere sulla confisca della sostanza stupefacente in sequestro. 2. Il Procuratore Generale in sede, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca. 3. Il dedotto motivo di ricorso è fondato. La confisca della sostanza stupefacente, in relazione al reato ex art. 73 d.P.R. 309/90, è obbligatoria e deve essere disposta anche nel caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. Invero, per costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, in base a quanto previsto dall'art. 240, comma 2, cod. pen., la confisca deve essere disposta con la sentenza di applicazione della pena per qualunque reato in materia di stupefacenti, sicché, laddove tale statuizione sia stata omessa da parte del giudice del merito, la Corte di cassazione deve annullare parzialmente la sentenza, senza rinvio, disponendo direttamente la confisca (cfr. Sez. 1, n. 11604 del 28/02/2013, Rv. 255160 - 01; Sez. 6, n. 26579 del 21/05/2008, Rv. 241051 - 01). 4. La sentenza impugnata va, quindi, annullata senza rinvio limitatamente alla omessa applicazione della confisca della sostanza stupefacente, che può essere disposta da questa Corte ex art. 620, lett. I), cod. proc. pen. Va, altresì, ordinata ex art. 87 d.P.R. n. 309/90 la distruzione dello stupefacente confiscato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa confisca della sostanza stupefacente caduta in sequestro, confisca che dispone. Ordina la distruzione della sostanza stupefacente ai sensi dell'art. 87 d.P.R. n. 309/90. Così deciso il 16 novembre 202
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