CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04086/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29017/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. D STCDB70H22C351A) , rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo digitale a mezzo PEC [OSCURATO:EMAIL] –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore –intimata – Oggetto: tributi – estinzione N.29017/22 R.G. Est. F. D’Aquino avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, n. 3656/06/2022, depositata in data 26 aprile 2022 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 24gennaio 2024. [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato una cartella di pagamento per IVA, relativa al periodo di imposta 2008, con la quale venivano recuperate sanzioni perritardati versamenti IVA e addizionali IRPEF, deducendo che l’IVA annuale era stata versata in cinque rate mensili, mentre le addizionali IRPEF erano state versata avvalendosi del ravvedimento operoso; che la CTP di Catania ha rigettato il ricorso; che la CTR della Sicilia, Sezione staccata di Catania, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello del contribuente; dopo avere accertato che la prima rata del saldo IVA è stata versata in data 3 agosto 2009 e che la seconda è stata versata in data 10 settembre 2009, la sentenza impugnata ha ritenuto che i versamenti IVA sono stati effettuati senza avvalersi del ravvedimento operoso; che propone ricorso per cassazione il contribuente, affidato a tre motivi; l’Ufficio intimato non si è costituito in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente in data 14 gennaio 2024 ha depositato memoria con cui ha dato atto che in data 8 aprile 2023 ha aderito alla definizione agevolata ex l. n. 197/2022, allegando alla memoria l’atto di comunicazione delle somme dovute par i ad € 5,88 , chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio; che il giudizio va dichiarato estinto e che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; N.29017/22 R.G. Est. F. D’Aquino P. Q. M. La Corte dichiara e