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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2022

Cassazione n. 31941/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28 febbraio 2022 emessa dalla Corte d'appello di Salerno; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ntini OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente all'erronea applicazione della legge penale e al vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha messo in luce la non scarsa offensività tenuto che il ricorrente si era sottratto alla misura degli arresti domiciliari lo stesso giorno in cui la stessa era stata eseguita a seguito di arresto in flagranza in ordine al reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159/2011, vicenda caratterizzata da forte volontà di inosservanza ai dettami disposti dall'autorità giudiziaria; a rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 luglio 2022 Il Consigliere estensore I resider

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28 febbraio 2022 emessa dalla Corte d'appello di Salerno; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ntini OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente all'erronea applicazione della legge penale e al vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha messo in luce la non scarsa offensività tenuto che il ricorrente si era sottratto alla misura degli arresti domiciliari lo stesso giorno in cui la stessa era stata eseguita a seguito di arresto in flagranza in ordine al reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159/2011, vicenda caratterizzata da forte volontà di inosservanza ai dettami disposti dall'autorità giudiziaria; a rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2022 Il Consigliere estensore I resider
Sentenza Cassazione n. 31941/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris