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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 febbraio 2020

Cassazione n. 21616/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29732/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) controricorrente- e nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO - ROMA n. 930/2020depositata il 18/02/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: In data 12.1.2017 l'Agente della Riscossione notificava via pec a [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA].

A [OSCURATO:PERSONA] STRAORDINARIAla cartella di pagamento n. 09720160120296066000, recante l'iscrizione a ruolo definitiva a titolo straordinario ex artt. 11 e 15-bis DPR n. 602 del 1972, stante la dichiarazione di fallimento del 21.12.2015, di € 20.964.085,71, dovuti in forza dell’avviso di accertamento n.

TK3065204931/2012, a seguito della sentenza della CTR Roma 1826/1/2015.

Invero, con il citato avviso, la DP l di Roma aveva contestato l'indebita compensazione del credito IVA di importo pari a € 9.800.000,00 maturato dalla controllata [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito di operazioni in frode all'Erario e dalla medesima utilizzato nell'ambito della liquidazione di gruppo; avverso la sentenza della CTR di Roma citata nella cartella era stato proposto ricorso per revocazione, rigettato dalla stessa CTR, ed altresì ricorso per cassazione, rigettato dalla Suprema Corte.

La contribuente impugnava la cartella nel contraddittorio dell’Agenzia delle entrate e di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., eccependone l’illegittimità per inintelligibilità dei calcoli ai fini del computo degli interessi.

Deduceva, tra l’altro, che “dall'atto, infatti, non è possibile comprendere come gli stessi siano stati calcolati.

Invero, nessuna indicazione utile in tal senso traspare dalla parte descrittiva relativa al «Dettaglio degli addebiti”. [OSCURATO:PERSONA] di Roma, con la sentenza n. 17842/18, rigettava il ricorso.

La contribuente proponeva appello, accolto “in parte qua” dalla CTR del Lazio con la sentenza n. 930/16/20 in epigrafe, sulla base della seguente motivazione: È vero, infatti, che le procedure di formazione dei ruolo sono determinate con decreto ministeriale […] e che gli interessi si computano dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile […,] ma la mancata indicazione delle modalità del calcolo degli interessi indicati nella cartella di pagamento in totali € 1.570.147,94 rend[e] la cartella limitatamente a tele posta nulla. [Rispetto al]l'importo indicato nella cartella di pagamento in esame quali interessi non risulta indicato né il metodo di calcolo, né il periodo di riferimento[;] pertanto, come da recente orientamento giurisprudenziale di merito, la cartella, limitatamente all'importo indicato quale interessi[,] deve essere annullata, come sancito con ordinanza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione n. 10481 del 3 maggio 2018 […].

Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con un motivo.

Resiste la contribuente con controricorso.

L’Agenzia delle entrate-Riscossione resta intimata. [OSCURATO:PERSONA].

Proc.

Gen., in persona della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], in data 12 giugno 2024, deposita requisitoria, mediante la quale insta per l’accoglimento del ricorso.

Considerato che: Con l’unico motivo si denuncia: “Violazione o falsa applicazione degli artt. 25 del d.P.R. 29.9.1973 n. 602 e 7 della L. 27.7.2000 n. 212 in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.”.

“Contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR, la prevalente giurisprudenza di codesta Suprema Corte circoscrive l'obbligo di specificare nella cartella di pagamento, ai fini di una valida motivazione, le modalità di calcolo degli interessi a un'ipotesi circoscritta, ovvero all'ipotesi in cui essa: -sia stata emessa a seguito di sentenza passata in giudicato; -non sia stata proceduta da un avviso di accertamento”.

“Nella cartella oggetto di controversia, alla voce ‘dettaglio degli importi dovuti forniti dall'Ente che ha emesso il ruolo’, si legge: ‘Somme iscritte a ruolo a seguito di accertamento modello UNICO atto [OSCURATO:PERSONA] N TK3065204931/2012 Iscrizione a ruolo a titolo straordinario, ai sensi degli art[t.] 11 e 15/bis DPR 602/73, vista la sentenza dichiarativa di stato di insolvenza n. 1124/2015 emessa in data 21/12/2015 dal Tribunale di Roma.

Si notifica al legale rapp.te, come da disposizione n. 8-9/312016 del Trib.le di Roma.

Iscrizione definitiva delle imposte decise dalla CTR Roma n. 182610112015 depositata il 25/312015.

DP 1 [OSCURATO:PERSONA] di Settebagni, 384-390 Roma’.

Nella stessa pagina 2 si specificano nel dettaglio gli importi iscritti a ruolo: 2009 Imposta sul valore aggiunto € 6.533.333,32 2009 lva interessi € 1.570.14 7,94 2009 lva sanzioni € 12.250.000,00.

L'inequivoco riferimento all'avviso di accertamento, e quindi alla data di decorrenza degli interessi, consentiva quindi di verificare l'esattezza degli interessi iscritti a ruolo mediante un semplice calcolo matematico”.

Il motivo è fondato e merita accoglimento.

Come recentemente ribadito da Sez.

U, Sentenza n. 22281 del 14/07/2022(Rv. 665273 - 01 ), “ la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il ‘quantum’ del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo dimotivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, lacartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo dimotivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo”.

Scrivono in motivazione le Sezioni Unite (p. 27 s.): 13.4 Passando ora ad esaminare la diversa ipotesi nella quale la cartella segua un atto prodromico nel quale sono già stati computati gli interessi per il ritardato pagamento, giova sottolineare che in tale evenienza la cartella di pagamento svolge la funzione di avviare la fase di riscossione coattiva dei tributi e, laddove la stessa faccia riferimento ad un atto che abbia già determinato, in base alla normativa di riferimento, il quantum reclamato a titolo di interessi -atto divenuto definitivo vuoi perché non impugnato, vuoi perché definitivamente confermato quanto alla sua legittimità in sede giudiziale o comunque ivi rideterminato in maniera in tutto o in parte difforme rispetto all’originaria richiesta di interessi formulata dall’Ufficio-, l’accertamento formatosi con riguardo all’obbligazione relativa agli interessi dovuti dal contribuente troverà corrispondenza nel ruolo che la cartella ordinariamente riprodurrà.

Per tali ragioni la motivazione in simili evenienze -alla stregua di quanto previsto dall’art. 12, comma 3 del d.p.r. n. 602/1973- non imporrà alcun onere aggiuntivo al soggetto emittente la cartella, se non il riferimento - diretto e specifico - , all’atto fiscale e/o alla sentenza che lo ha reso definitivo, trovando la quantificazione degli interessi, quanto a decorrenza e modalità di calcolo, la sua fonte nell’atto prodromico.

Siffatto obbligo motivazionale risulterà, pertanto, circoscritto all’esposizione del ruolo, del titolo costitutivo della pretesa e dell’entità del debito fiscale di interessi. 13.4.1 Ne consegue che, in assenza di una ulteriore specificazione di una diversa tipologia di interessi richiesti rispetto a quanto già indicato a titolo di interessi nell’atto prodromico, la cartella di pagamento non dovrà che limitarsi ad attualizzare il debito di interessi già individuato in modo dettagliato e completo nell’atto genetico.

Sarà semmai onere del contribuente contestare la quantificazione degli interessi operata in cartella ove risulti incoerente rispetto all’originaria pretesa per interessi, evidenziandone in tutto o in parte la non conformità rispetto al contenuto dell’obbligazione degli interessi determinata nell’atto genetico e sarà, per l’effetto, compito del giudice tributario acclarare il reale contenuto dell’obbligazione azionata con la cartella. 13.4.2 Questione che, dunque, non attiene alla legittimità della motivazione, ma piuttosto al merito della domanda di interessi, sulla quale il giudice dotato di competenza giurisdizionale ha il compito di intervenire, nel contraddittorio delle parti, in quanto giudice del rapporto tributario.

Nel caso di specie, in cui la cartella oggetto di giudizio fa seguito a pregresso avviso di accertamento, su cui si è sviluppato un contenzioso chiuso con sentenza definitiva, la CTR ha totalmente disatteso il superiore principio di diritto.

Peraltro, non rappresentando la contribuente, mediante non depositato controricorso, di aver (come da insegnamento delle Sezioni Unite) “contesta[to] la quantificazione degli interessi operata in cartella”, assumendone l’“incoeren[za] rispetto all’originaria pretesa per interessi”, questa Suprema Corte, nel rilevare che non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, è abilitata a decidere la causa nel merito, rigettando il ricorso introduttivo del giudizio.

In considerazione di ciò, e tenuto conto degli alterni esiti dei gradi di merito, le spese di questi devono essere compensate.

Quelle del presente grado, invece, seguono la soccombenza, venendo liquidate, secondo tariffa, come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso.

Per l’effetto, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del giudizio.

Compensa le spese dei gradi di merito.

Condanna NUOV

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29732/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) controricorrente- e nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO - ROMA n. 930/2020depositata il 18/02/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: In data 12.1.2017 l'Agente della Riscossione notificava via pec a [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. A [OSCURATO:PERSONA] STRAORDINARIAla cartella di pagamento n. 09720160120296066000, recante l'iscrizione a ruolo definitiva a titolo straordinario ex artt. 11 e 15-bis DPR n. 602 del 1972, stante la dichiarazione di fallimento del 21.12.2015, di € 20.964.085,71, dovuti in forza dell’avviso di accertamento n. TK3065204931/2012, a seguito della sentenza della CTR Roma 1826/1/2015. Invero, con il citato avviso, la DP l di Roma aveva contestato l'indebita compensazione del credito IVA di importo pari a € 9.800.000,00 maturato dalla controllata [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito di operazioni in frode all'Erario e dalla medesima utilizzato nell'ambito della liquidazione di gruppo; avverso la sentenza della CTR di Roma citata nella cartella era stato proposto ricorso per revocazione, rigettato dalla stessa CTR, ed altresì ricorso per cassazione, rigettato dalla Suprema Corte. La contribuente impugnava la cartella nel contraddittorio dell’Agenzia delle entrate e di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., eccependone l’illegittimità per inintelligibilità dei calcoli ai fini del computo degli interessi. Deduceva, tra l’altro, che “dall'atto, infatti, non è possibile comprendere come gli stessi siano stati calcolati. Invero, nessuna indicazione utile in tal senso traspare dalla parte descrittiva relativa al «Dettaglio degli addebiti”. [OSCURATO:PERSONA] di Roma, con la sentenza n. 17842/18, rigettava il ricorso. La contribuente proponeva appello, accolto “in parte qua” dalla CTR del Lazio con la sentenza n. 930/16/20 in epigrafe, sulla base della seguente motivazione: È vero, infatti, che le procedure di formazione dei ruolo sono determinate con decreto ministeriale […] e che gli interessi si computano dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile […,] ma la mancata indicazione delle modalità del calcolo degli interessi indicati nella cartella di pagamento in totali € 1.570.147,94 rend[e] la cartella limitatamente a tele posta nulla. [Rispetto al]l'importo indicato nella cartella di pagamento in esame quali interessi non risulta indicato né il metodo di calcolo, né il periodo di riferimento[;] pertanto, come da recente orientamento giurisprudenziale di merito, la cartella, limitatamente all'importo indicato quale interessi[,] deve essere annullata, come sancito con ordinanza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione n. 10481 del 3 maggio 2018 […]. Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con un motivo. Resiste la contribuente con controricorso. L’Agenzia delle entrate-Riscossione resta intimata. [OSCURATO:PERSONA]. Proc. Gen., in persona della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], in data 12 giugno 2024, deposita requisitoria, mediante la quale insta per l’accoglimento del ricorso. Considerato che: Con l’unico motivo si denuncia: “Violazione o falsa applicazione degli artt. 25 del d.P.R. 29.9.1973 n. 602 e 7 della L. 27.7.2000 n. 212 in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.”. “Contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR, la prevalente giurisprudenza di codesta Suprema Corte circoscrive l'obbligo di specificare nella cartella di pagamento, ai fini di una valida motivazione, le modalità di calcolo degli interessi a un'ipotesi circoscritta, ovvero all'ipotesi in cui essa: -sia stata emessa a seguito di sentenza passata in giudicato; -non sia stata proceduta da un avviso di accertamento”. “Nella cartella oggetto di controversia, alla voce ‘dettaglio degli importi dovuti forniti dall'Ente che ha emesso il ruolo’, si legge: ‘Somme iscritte a ruolo a seguito di accertamento modello UNICO atto [OSCURATO:PERSONA] N TK3065204931/2012 Iscrizione a ruolo a titolo straordinario, ai sensi degli art[t.] 11 e 15/bis DPR 602/73, vista la sentenza dichiarativa di stato di insolvenza n. 1124/2015 emessa in data 21/12/2015 dal Tribunale di Roma. Si notifica al legale rapp.te, come da disposizione n. 8-9/312016 del Trib.le di Roma. Iscrizione definitiva delle imposte decise dalla CTR Roma n. 182610112015 depositata il 25/312015. DP 1 [OSCURATO:PERSONA] di Settebagni, 384-390 Roma’. Nella stessa pagina 2 si specificano nel dettaglio gli importi iscritti a ruolo: 2009 Imposta sul valore aggiunto € 6.533.333,32 2009 lva interessi € 1.570.14 7,94 2009 lva sanzioni € 12.250.000,00. L'inequivoco riferimento all'avviso di accertamento, e quindi alla data di decorrenza degli interessi, consentiva quindi di verificare l'esattezza degli interessi iscritti a ruolo mediante un semplice calcolo matematico”. Il motivo è fondato e merita accoglimento. Come recentemente ribadito da Sez. U, Sentenza n. 22281 del 14/07/2022(Rv. 665273 - 01 ), “ la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il ‘quantum’ del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo dimotivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, lacartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo dimotivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo”. Scrivono in motivazione le Sezioni Unite (p. 27 s.): 13.4 Passando ora ad esaminare la diversa ipotesi nella quale la cartella segua un atto prodromico nel quale sono già stati computati gli interessi per il ritardato pagamento, giova sottolineare che in tale evenienza la cartella di pagamento svolge la funzione di avviare la fase di riscossione coattiva dei tributi e, laddove la stessa faccia riferimento ad un atto che abbia già determinato, in base alla normativa di riferimento, il quantum reclamato a titolo di interessi -atto divenuto definitivo vuoi perché non impugnato, vuoi perché definitivamente confermato quanto alla sua legittimità in sede giudiziale o comunque ivi rideterminato in maniera in tutto o in parte difforme rispetto all’originaria richiesta di interessi formulata dall’Ufficio-, l’accertamento formatosi con riguardo all’obbligazione relativa agli interessi dovuti dal contribuente troverà corrispondenza nel ruolo che la cartella ordinariamente riprodurrà. Per tali ragioni la motivazione in simili evenienze -alla stregua di quanto previsto dall’art. 12, comma 3 del d.p.r. n. 602/1973- non imporrà alcun onere aggiuntivo al soggetto emittente la cartella, se non il riferimento - diretto e specifico - , all’atto fiscale e/o alla sentenza che lo ha reso definitivo, trovando la quantificazione degli interessi, quanto a decorrenza e modalità di calcolo, la sua fonte nell’atto prodromico. Siffatto obbligo motivazionale risulterà, pertanto, circoscritto all’esposizione del ruolo, del titolo costitutivo della pretesa e dell’entità del debito fiscale di interessi. 13.4.1 Ne consegue che, in assenza di una ulteriore specificazione di una diversa tipologia di interessi richiesti rispetto a quanto già indicato a titolo di interessi nell’atto prodromico, la cartella di pagamento non dovrà che limitarsi ad attualizzare il debito di interessi già individuato in modo dettagliato e completo nell’atto genetico. Sarà semmai onere del contribuente contestare la quantificazione degli interessi operata in cartella ove risulti incoerente rispetto all’originaria pretesa per interessi, evidenziandone in tutto o in parte la non conformità rispetto al contenuto dell’obbligazione degli interessi determinata nell’atto genetico e sarà, per l’effetto, compito del giudice tributario acclarare il reale contenuto dell’obbligazione azionata con la cartella. 13.4.2 Questione che, dunque, non attiene alla legittimità della motivazione, ma piuttosto al merito della domanda di interessi, sulla quale il giudice dotato di competenza giurisdizionale ha il compito di intervenire, nel contraddittorio delle parti, in quanto giudice del rapporto tributario. Nel caso di specie, in cui la cartella oggetto di giudizio fa seguito a pregresso avviso di accertamento, su cui si è sviluppato un contenzioso chiuso con sentenza definitiva, la CTR ha totalmente disatteso il superiore principio di diritto. Peraltro, non rappresentando la contribuente, mediante non depositato controricorso, di aver (come da insegnamento delle Sezioni Unite) “contesta[to] la quantificazione degli interessi operata in cartella”, assumendone l’“incoeren[za] rispetto all’originaria pretesa per interessi”, questa Suprema Corte, nel rilevare che non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, è abilitata a decidere la causa nel merito, rigettando il ricorso introduttivo del giudizio. In considerazione di ciò, e tenuto conto degli alterni esiti dei gradi di merito, le spese di questi devono essere compensate. Quelle del presente grado, invece, seguono la soccombenza, venendo liquidate, secondo tariffa, come da dispositivo. P.Q.M. Accoglie il ricorso. Per l’effetto, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del giudizio. Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna NUOV
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