CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23076/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (NA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] - C.F. : [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - res.te in Ottaviano (NA) alla [OSCURATO:PERSONA] n. 10, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata in data 26.02.2024 su foglio separato congiunto al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con indicazione di domicilio digitale; - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - controricorrente – AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore; intimata - [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania n. 6037/2023, depositata in data 31.10.2023. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, con la sentenza impugnata, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Napoli II avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli -n. 9827/2022 - in quanto ha ritenuto perfezionato il procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c. attuato per la notifica dell’intimazione di pagamento n.07120159090745219000, atto assunto come interruttivo della prescrizione dei tributi erariali posti a fondamento della cartella di pagamento n.07120060051964487000, oggetto di appello, benché la relativa CAD non contenesse il motivo in base al quale non era stata possibile la consegna della raccomandata al destinatario. Il contribuente ha propo sto ricorso in cassazione avverso la sentenza di appello, affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito concontroricorso, mentre quella della Riscossione è rimasta intimata. A seguito di proposta di definizione accelerataex art. 380 - bis cod. proc. civ., il contribuente formulava istanza di decisione e successivamente depositava memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo il ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 140 c.p.c. e 60 D.P.R. 600/1973, in relazione all’art. 360 n.ro 3 c.p.c.”. 1.1. Il motivo è –diversamente da quanto rilevato con la proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. –fondato. Questa Corte a sezioni unite, con la sentenza n. 10012 del 15 aprile 2021, ha statuito il principio secondo cui: in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa . Secondo le Sezioni unite la sottesa ratio legis ̀ quella di dare al notificatario una ragionevole possibilità̀ di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo. In continuità con tale orientamento si è, altresì , statuito che “ i n tema di notifica di un atto impositivo a mezzo del servizio postale, allorché dall'avviso di ricevimento prodotto risulti che l'ufficiale postale, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l'atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito cd. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza; in tali casi, infatti, avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l'ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l'ufficio postale, opera la presunzione di cui all'art.1335 c.c.” (v. Cass. n.8895 del 18 marzo 2022). 1.2 Nel caso in esame, il Giudice di appello, pur enunciando proprio tale precedente giurisprudenziale, non ne ha fatto, poi, corretta applicazione incorrendo nella denunciata violazione di legge. E’, infatti , incontestato che l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa (cd. CAD), rispedita al mittente per mancata consegna, non conteneva, contrariamente a quanto previsto dall’art. 23 del regolamento postale, la specifica indicazione delle circostanze di fatto che avevano impedito la consegna al destinatario e, quindi, determinato la restituzione al mittente, ma conteneva solo l’indirizzo del destinatario, il timbro di partenza e quello di restituzione al mittente. Ciò ha impedi to la formazione della presunzione di conoscenza dell’atto ex art. 1335 cod.civ. e, conseguenzialmente , determina la declaratoria di nullità della notificazione delle cartelle oggetto di giudizio. 2. Con il secondo motivo viene dedotta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 n.ro 5 c.p.c. - Mancata produzione in giudizio dell’intimazione di pagamento n. 07120159090745219000 (presunto atto interruttivo della prescrizione)”. 2.1. Il motivo ̀ assorbito dall’accoglimento del precedente. 3. In conclusione, il ricorso dev e essere accolto in relazione al primo motivo, assorbito il secondo, con cassazione della sentenza impugnata e derivante rinvio al la CGT della Campania di secondo grado, che provvederà altresì a regolare le spese del presente giudiziodi legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania che, in diversa composizione, provvederà altr