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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05261/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]) NDRECE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEptertcr-avvis-e-a~— udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Tramite il difensore fiduciario, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 5 marzo 2021, con cui la Corte di appello di Firenze, decidendo ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza impugnata, gli ha applicato la pena dal medesimo concordata con il pubblico ministero per due reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Con un unico motivo si lamentano il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale per non essere stata riconosciuta l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, T.U. stup.

3. Trattandosi di sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in forza della previsione di cui all'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 1, comma 62, della

I. 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, avendo l'imputato, nel giudizio di appello, rinunciato ai motivi di gravame e concordato il trattamento sanzionatorio con il pubblico ministero.

Per consolidato orientamento di questa Corte, affermato sulla scia di indirizzo elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., prima che lo stesso fosse abrogato, e che resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen., ove sostanzialmente si ripropone il precedente strumento deflattivo, l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica infatti la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono certamente inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234).

Il motivo dedotto con il presente ricorso non rientra in quelli per i quali eccezionalmente permane la possibilità d'impugnazione, sicché l'inammissibilità va dichiarata de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., disposizione che non presta il fianco a censure d'illegittimità costituzionale, essendo ragionevole la scelta del legislatore di semplificare le forme definitorie dell'impugnazione proposta avverso una decisione che accoglie la concorde prospettazione delle parti ed essendo comunque esperibile avverso la decisione di inammissibilità il ricorso straordinario previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen. (Sez. 2, ord. n. 40139 del 21/06/2018, Cantarella e a., Rv. 273920).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]) NDRECE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEptertcr-avvis-e-a~— udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Tramite il difensore fiduciario, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 5 marzo 2021, con cui la Corte di appello di Firenze, decidendo ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza impugnata, gli ha applicato la pena dal medesimo concordata con il pubblico ministero per due reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Con un unico motivo si lamentano il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale per non essere stata riconosciuta l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, T.U. stup. 3. Trattandosi di sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in forza della previsione di cui all'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 1, comma 62, della I. 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, avendo l'imputato, nel giudizio di appello, rinunciato ai motivi di gravame e concordato il trattamento sanzionatorio con il pubblico ministero. Per consolidato orientamento di questa Corte, affermato sulla scia di indirizzo elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., prima che lo stesso fosse abrogato, e che resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen., ove sostanzialmente si ripropone il precedente strumento deflattivo, l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica infatti la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono certamente inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234). Il motivo dedotto con il presente ricorso non rientra in quelli per i quali eccezionalmente permane la possibilità d'impugnazione, sicché l'inammissibilità va dichiarata de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., disposizione che non presta il fianco a censure d'illegittimità costituzionale, essendo ragionevole la scelta del legislatore di semplificare le forme definitorie dell'impugnazione proposta avverso una decisione che accoglie la concorde prospettazione delle parti ed essendo comunque esperibile avverso la decisione di inammissibilità il ricorso straordinario previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen. (Sez. 2, ord. n. 40139 del 21/06/2018, Cantarella e a., Rv. 273920). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il
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