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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 novembre 2021

Cassazione n. 24316/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di Napoli.

Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Procuratore Generale Ettore PEDICINI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. VISONE Luigi, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli in data 9 novembre 2021 che ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli in data 11 ottobre 2021 in relazione al reato di cui agli artt. 629 e 416 bis, 1, cod. pen. 2.

Il primo motivo di ricorso lamenta, ex art. 606, comma 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen., la violazione di legge e l'erronea applicazione dell'art. 273 cod. proc. pen. con riferimento al reato di estorsione di cui al capo R) della rubrica nonché il travisamento delle intercettazioni ambientali e telefoniche.Ad avviso della difesa la motivazione è carente in ordine agli elementi indiziari in base ai quali il Tribunale ha desunto che il ricorrente sia il soggetto indicato nelle conversazioni intercettate con il soprannome di «Ginetto la Capra»; i giudici del riesame non hanno considerato gli assunti difensivi che dimostrano l'estraneità dell'indagato alle vicende oggetto di indagine (VISONE Luigi non è mai stato individuato nel corso dei servizi di appostamento, le persone offese FUMAROLA e CRISCUOLO hanno dichiarato di non aver ricevuto richieste estorsive da parte di alcun «Ginetto la Capra», il co-indagato [OSCURATO:PERSONA] ha precisato di aver sempre chiamato il ricorrente esclusivamente con il soprannome «Ginetto», in nessuno dei precedenti procedimenti penali a suo carico il VISONE è indicato con tale appellativo).

3. Il secondo motivo di ricorso ha ad oggetto, ex art. 606, comma 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge ed erronea applicazione dell'art. 273 cod. proc. pen., travisamento delle intercettazioni nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi di reità a carico del ricorrente.

Il VISONE non è mai stato sottoposto ad attività tecnica di ascolto, non ha partecipato a nessuna delle conversazioni intercettate e la sua presenza non è mai stata accertata nel corso dei servizi di osservazione svolti dalla polizia giudiziaria.

Le conversazioni intercettate sono generiche ed ambigue in ordine al coinvolgimento del VISONE, il co-indagato [OSCURATO:PERSONA] formula delle mere ipotesi in ordine al coinvolgimento di «Ginetto la Capra» nella vicenda estorsiva, ipotesi che vengono successivamente smentite dalle stesse persone offese le quali hanno negato di aver ricevuto richieste estorsive.

La motivazione impugnata è illogica (laddove non specifica se il ruolo del VISONE sia quello di esecutore materiale dell'estorsione o di mandante del [OSCURATO:PERSONA] Antonio) nonché contraddittoria (nella parte in cui afferma che il VISONE è stato incaricato di contattare il FUMAROLO in virtù del pregresso rapporto di conoscenza per poi affermare che il ricorrente non si è interfacciato con le persone offese).

4. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ex art. 606, comma 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari; la Difesa lamenta, inoltre, la \ manifesta illogicità della motivazione in ordine alla concretezza ed attualità delle esigenze cautelari.

Il pericolo di reiterazione non è concreto né attuale in considerazione del fatto che le ipotizzate condotte sono terminate nel 2017 e che le precedenti condanne subite dal ricorrente hanno ad oggetto fatti delittuosi risalenti al 1998 ed al 2006.

La motivazione impugnata è carente sul punto in quanto non indica alcun elemento da cui desumere la persistente operatività del clan Veneruso ovvero la perdurante adesione e partecipazione del ricorrente al sodalizio camorristico. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato con limitato riguardo al profilo delle esigenze cautelari in relazione al quale l'ordinanza va annullata con rinvio, mentre va dichiarato inammissibile quanto alla sussistenza del profilo della gravità indiziaria per il reato per il quale è stata applicata la misura cautelare.

2. I primi due motivi di ricorso sono reiterativi, in quanto hanno ad oggetto doglianze già espresse in sede di riesame ed affrontate in termini precisi e concludenti dal Tribunale di Napoli e si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento del giudizio di gravità indiziaria, anche con riguardo all'interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate, secondo una diversa lettura rispetto a quella adottata dai giudici della cognizione cautelare.

Tenuto conto della peculiare modalità di redazione di tali motivi, che sostanzialmente hanno riprodotto il contenuto dei motivi di riesame con minimali modifiche di lessico o singoli termini ovvero con l'inserimento di frasi incidentali di censura alla ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame, che si sono esaurite in sintetiche locuzioni assertive e apodittiche, si rende opportuna una premessa cui si farà successivo ripetuto rinvio.

La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, il confronto puntuale (cioè, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione.

Il motivo di ricorso in cassazione è, pertanto, caratterizzato da una «duplice specificità», dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e, contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra quelli previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., e dedurre specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente.

È, di conseguenza, inevitabile che il ricorso, che si limita a riprodurre quanto già sostenuto nell'atto di riesame, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente attaccato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

Il ricorrente, senza confrontarsi con quanto motivato dal Tribunale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di riesame, si è limitato a reiterare le medesime allegazioni difensive che sostiene essere state pretermesse; sollecitando una diversa interpretazione e valutazione delle conversazioni intercettate e, quindi, chiedendo a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con le emergenze determinanti per la formazione del convincimento del riesame.

Va, in proposito, affermato che non è compito del giudice di legittimità stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti né che debba condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento.

La Corte di Cassazione, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può, infatti, divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione.

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, è preclusa quindi «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v.

Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482, Sez. 2, n. 29006 del 09/10/2020, Furci, non mass.).

3. Le doglianze contenute nei primi due motivi di ricorso hanno ad oggetto questioni relative alla valutazione della gravità indiziaria degli elementi raccolti e alla ricostruzione in fatto, già esaminate dal Tribunale del Riesame che ha analizzato anche le deduzioni difensive sviluppate nei motivi del gravame (sinteticamente richiamati alle pagine 2, 3 e 4 dell'ordinanza impugnata), pervenendo alla conferma dell'ordinanza genetica attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.

I giudici del gravame hanno trattato e disatteso, con specifica ed adeguata motivazione, tutte le censure proposte dal ricorrente in ordine alla gravità indiziaria, con la conseguenza che la struttura giustificativa dell'ordinanza qui impugnata si salda con il provvedimento genetico, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, avendo esaminato le censure proposte dall'odierna parte ricorrente con criteri omogenei a quelli del primo giudice, in tal modo concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di gravità indiziaria posti a fondamento della decisione stessa.

3.1. In relazione all'identificazione del VISONE come «Ginetto la Capra» il Tribunale ha esaustivamente indicato che, diversamente da quanto erroneamente affermato nel ricorso, il tenore letterale delle intercettazioni e la circostanza che i co- indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si siano recati presso l'abitazione del ricorrente proprio per incontrarsi con «Ginetto la capra» dimostrano inequivocabilmente che l'odierno ricorrente sia il soggetto indicato con tale appellativo.

L'interpretazione delle intercettazioni effettuata dal Tribunale del Riesame, priva di manifeste illogicità e travisamenti, ha condotto i giudici a ritenere, con motivazione congrua e coerente, che il VISONE ha fornito il proprio apporto causale al perfezionamento della contestata estorsione, apporto che non si è esplicato in un diretto contatto con le persone offese in quanto il ricorrente ha delegato tale compito al [OSCURATO:PERSONA] Antonio.

3.2. Il Tribunale del riesame ha inoltre esplicitato, con motivazione scevra da illogicità manifeste, le ragioni per le quali si debba ritenere sussistente l'aggravante di cui all'art. 416 bis, 1, cod. pen.; affermando in modo congruo e aderente alle risultanze investigative che l'estorsione in cui è coinvolto il VISONE è stata posta in essere nell'interesse e a vantaggio dei clan Cimmino e Veneruso.

Conclusivamente risulta, quindi, che l'ordinanza impugnata -così come il provvedimento genetico che ne costituisce il presupposto- è motivata in modo congruo, logico e non manifestamente contraddittorio, con riguardo alla sussistenza della gravità indiziaria a carico dell'odierno ricorrente in ordine al reato contestato, potendo, con grado di prossimità alla certezza, assicurarsi che il Tribunale del Riesame ha vagliato la qualificata probabilità di condanna del ricorrente sulla base degli elementi logici e narrativi utilizzabili per la decisione.

4. Il terzo motivo di ricorso è di contro, fondato e va accolto con riguardo al profilo delle esigenze cautelari, del concreto pericolo di recidiva e del rilievo del c.d. tempo silente tra la commissione del fatto e l'applicazione della misura.

4.1. Va ricordato, in proposito, che l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione solo relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, di conseguenza qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato e si tratti, in particolare, di un reato non permanente, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente in ordine all'attualità delle esigenze cautelari (vedi Sez. 5, n. 25670 del 13/03/2018, Rv. 273805 -01-).

Ritiene il Collegio che tale approdo ermeneutico sia senz'altro condivisibile e che il regime presuntivo applicabile, in presenza di ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere per i reati aggravanti dall'art. 416 bis, 1 cod. pen., non possa derogare ai criteri generali previsti in materia cautelare sicché diviene rilevante la valutazione dell'elemento temporale di cui il giudice deve dare conto in modo congruo ed effettivo (Sez. 5, n. 36569 del 19 luglio 2016, Cosentino, Rv. 267995; Sez. 5, n. 52628 del 23 settembre 2016, Gallo e altri, Rv. 268727; Sez. 6, n. 29807 del 4 maggio 2017, Nocerino e altri, Rv. 270738; Sez. 6, n. 25517 del 11 maggio 2017, Fazio, Rv. 270342; Sez. 6, n. 53028 del 6 novembre 2017, Battaglia, Rv. 271576).

In altri termini, deve ritenersi che la presunzione menzionata, in particolare quando in contestazione sia un reato per sua natura non permanente, tenda ad affievolirsi nel caso in cui un considerevole arco temporale separi il momento di consumazione del reato da quello dell'intervento cautelare.

4.2. Nel caso di specie i giudici del riesame si sono limitati ad affermare che le modalità delle condotte sono sintomatiche del pieno inserimento del VISONE nel mondo della criminalità organizzata e della personalità criminale del ricorrente, inclinazione a delinquere che trova conferma nelle numerose condanne subite dal ricorrente per gravissimi reati della medesima indole; a giudizio del Tribunale tali indicatori dimostrano la ricorrenza di un elevato e concreto pericolo di recidiva.

4.3. Appare evidente che nel provvedimento impugnato non risulta sufficientemente sviluppato il profilo della concretezza ed attualità della pericolosità del VISONE, ricalcando la valutazione dei giudici della cautela quella effettuata dal giudice per le indagini preliminari senza un effettivo confronto con i rilievi mossi dalla difesa in sede di riesame in relazione a tale aspetto specifico.

Assente è il confronto con il dato temporale, invece, particolarmente significativo posto che l'estorsione di cui si tratta risale al 2017; né dall'ordinanza emergono elementi in grado di evidenziare che il VISONE abbia continuato a gravitare nell'ambiente mafioso di riferimento negli anni successivi, così rivelando comportamenti sintomatici della sua persistente pericolosità, né il provvedimento dà conto di quale sia stata l'evoluzione della sua condotta di vita.

Di conseguenza non è stata esaustivamente affrontata la questione dell'incidenza della risalenza nel tempo del delitto - estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416 bis 1 cod. pen. commessa nel 2017 - per il quale è stata disposta la misura cautelare, né si è tenuto in debito conto il fatto che i precedenti penali del VISONE risalgono al lontano 2006.

Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione ove ricorra notevole distanza temporale dai fatti specificamente attribuiti al singolo partecipe, sussiste l'obbligo di di considerare tutti gli elementi concreti per verificare la eventuale rilevanza che quel lasso temporale potrebbe avere rispetto alla presunzione di pericolosità.

Nel caso in esame, invece, a fronte di un solo reato di estorsione, sia pure aggravato dalla finalità agevolativa di consorzio associativo di tipo mafioso, risalente a 5 anni prima rispetto all'applicazione della misura, i giudici del riesame dopo essersi limitati a passare in rassegna le principali vicende oggetto di indagine, hanno desunto il pericolo di recidivanza dalle concrete modalità del fatto e dalla negativa personalità dell'indagato quale emergente dai numerosi e gravi precedenti penali, taluni dei quali specifici, senza però dare rilievo alle epoche risalenti di commissione dei reati mediante analisi non adeguatamente sviluppata; analisi che invece avrebbe, per quanto detto, dovuto meglio lumeggiare tutte le implicazioni fattuali conducenti al giudizio di attualità.

Né si può pretendere dalla parte ricorrente la dimostrazione della rescissione di ogni legame tra l'indagato e l'associazione di stampo mafioso favorita dalla condotta illecita contestata, perché ciò costituirebbe una forma di «prova diabolica», che è corretto, in una logica di favor libertatis, richiedere solo nei casi in cui la presunzione fissata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sia particolarmente intensa in ragione della natura del legame esistente tra l'indagato ed il sodalizio mafioso.

5. Alla stregua delle spiegate argomentazioni, riguardanti il profilo delle esigenze cautelari nei termini come sopra ritagliati, la decisione impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli -in diversa composizione- limitatamente al profilo delle esigenze cautelari nel cui ambito valutativo dovrà essere considerato il lasso di tempo trascorso tra i fatti e l'applicazione della misura in relazione al reato per cui vi è incolpazione provvisoria.

Il Tribunale in sede di rinvio dovrà attenersi ai principi sopra enunciati, in particolare a quello già affermato da questa Corte, che questo Collegio intende qui ribadire, secondo cui in tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso di delitto aggravato dall'art. 416 bis, 1, cod. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al profilo delle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, co.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di Napoli. Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Procuratore Generale Ettore PEDICINI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. VISONE Luigi, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli in data 9 novembre 2021 che ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli in data 11 ottobre 2021 in relazione al reato di cui agli artt. 629 e 416 bis, 1, cod. pen. 2. Il primo motivo di ricorso lamenta, ex art. 606, comma 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen., la violazione di legge e l'erronea applicazione dell'art. 273 cod. proc. pen. con riferimento al reato di estorsione di cui al capo R) della rubrica nonché il travisamento delle intercettazioni ambientali e telefoniche.Ad avviso della difesa la motivazione è carente in ordine agli elementi indiziari in base ai quali il Tribunale ha desunto che il ricorrente sia il soggetto indicato nelle conversazioni intercettate con il soprannome di «Ginetto la Capra»; i giudici del riesame non hanno considerato gli assunti difensivi che dimostrano l'estraneità dell'indagato alle vicende oggetto di indagine (VISONE Luigi non è mai stato individuato nel corso dei servizi di appostamento, le persone offese FUMAROLA e CRISCUOLO hanno dichiarato di non aver ricevuto richieste estorsive da parte di alcun «Ginetto la Capra», il co-indagato [OSCURATO:PERSONA] ha precisato di aver sempre chiamato il ricorrente esclusivamente con il soprannome «Ginetto», in nessuno dei precedenti procedimenti penali a suo carico il VISONE è indicato con tale appellativo). 3. Il secondo motivo di ricorso ha ad oggetto, ex art. 606, comma 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge ed erronea applicazione dell'art. 273 cod. proc. pen., travisamento delle intercettazioni nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi di reità a carico del ricorrente. Il VISONE non è mai stato sottoposto ad attività tecnica di ascolto, non ha partecipato a nessuna delle conversazioni intercettate e la sua presenza non è mai stata accertata nel corso dei servizi di osservazione svolti dalla polizia giudiziaria. Le conversazioni intercettate sono generiche ed ambigue in ordine al coinvolgimento del VISONE, il co-indagato [OSCURATO:PERSONA] formula delle mere ipotesi in ordine al coinvolgimento di «Ginetto la Capra» nella vicenda estorsiva, ipotesi che vengono successivamente smentite dalle stesse persone offese le quali hanno negato di aver ricevuto richieste estorsive. La motivazione impugnata è illogica (laddove non specifica se il ruolo del VISONE sia quello di esecutore materiale dell'estorsione o di mandante del [OSCURATO:PERSONA] Antonio) nonché contraddittoria (nella parte in cui afferma che il VISONE è stato incaricato di contattare il FUMAROLO in virtù del pregresso rapporto di conoscenza per poi affermare che il ricorrente non si è interfacciato con le persone offese). 4. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ex art. 606, comma 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari; la Difesa lamenta, inoltre, la \ manifesta illogicità della motivazione in ordine alla concretezza ed attualità delle esigenze cautelari. Il pericolo di reiterazione non è concreto né attuale in considerazione del fatto che le ipotizzate condotte sono terminate nel 2017 e che le precedenti condanne subite dal ricorrente hanno ad oggetto fatti delittuosi risalenti al 1998 ed al 2006. La motivazione impugnata è carente sul punto in quanto non indica alcun elemento da cui desumere la persistente operatività del clan Veneruso ovvero la perdurante adesione e partecipazione del ricorrente al sodalizio camorristico. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato con limitato riguardo al profilo delle esigenze cautelari in relazione al quale l'ordinanza va annullata con rinvio, mentre va dichiarato inammissibile quanto alla sussistenza del profilo della gravità indiziaria per il reato per il quale è stata applicata la misura cautelare. 2. I primi due motivi di ricorso sono reiterativi, in quanto hanno ad oggetto doglianze già espresse in sede di riesame ed affrontate in termini precisi e concludenti dal Tribunale di Napoli e si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento del giudizio di gravità indiziaria, anche con riguardo all'interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate, secondo una diversa lettura rispetto a quella adottata dai giudici della cognizione cautelare. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione di tali motivi, che sostanzialmente hanno riprodotto il contenuto dei motivi di riesame con minimali modifiche di lessico o singoli termini ovvero con l'inserimento di frasi incidentali di censura alla ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame, che si sono esaurite in sintetiche locuzioni assertive e apodittiche, si rende opportuna una premessa cui si farà successivo ripetuto rinvio. La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, il confronto puntuale (cioè, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione. Il motivo di ricorso in cassazione è, pertanto, caratterizzato da una «duplice specificità», dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e, contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra quelli previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., e dedurre specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. È, di conseguenza, inevitabile che il ricorso, che si limita a riprodurre quanto già sostenuto nell'atto di riesame, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente attaccato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Il ricorrente, senza confrontarsi con quanto motivato dal Tribunale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di riesame, si è limitato a reiterare le medesime allegazioni difensive che sostiene essere state pretermesse; sollecitando una diversa interpretazione e valutazione delle conversazioni intercettate e, quindi, chiedendo a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con le emergenze determinanti per la formazione del convincimento del riesame. Va, in proposito, affermato che non è compito del giudice di legittimità stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti né che debba condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. La Corte di Cassazione, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può, infatti, divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, è preclusa quindi «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482, Sez. 2, n. 29006 del 09/10/2020, Furci, non mass.). 3. Le doglianze contenute nei primi due motivi di ricorso hanno ad oggetto questioni relative alla valutazione della gravità indiziaria degli elementi raccolti e alla ricostruzione in fatto, già esaminate dal Tribunale del Riesame che ha analizzato anche le deduzioni difensive sviluppate nei motivi del gravame (sinteticamente richiamati alle pagine 2, 3 e 4 dell'ordinanza impugnata), pervenendo alla conferma dell'ordinanza genetica attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. I giudici del gravame hanno trattato e disatteso, con specifica ed adeguata motivazione, tutte le censure proposte dal ricorrente in ordine alla gravità indiziaria, con la conseguenza che la struttura giustificativa dell'ordinanza qui impugnata si salda con il provvedimento genetico, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, avendo esaminato le censure proposte dall'odierna parte ricorrente con criteri omogenei a quelli del primo giudice, in tal modo concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di gravità indiziaria posti a fondamento della decisione stessa. 3.1. In relazione all'identificazione del VISONE come «Ginetto la Capra» il Tribunale ha esaustivamente indicato che, diversamente da quanto erroneamente affermato nel ricorso, il tenore letterale delle intercettazioni e la circostanza che i co- indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si siano recati presso l'abitazione del ricorrente proprio per incontrarsi con «Ginetto la capra» dimostrano inequivocabilmente che l'odierno ricorrente sia il soggetto indicato con tale appellativo. L'interpretazione delle intercettazioni effettuata dal Tribunale del Riesame, priva di manifeste illogicità e travisamenti, ha condotto i giudici a ritenere, con motivazione congrua e coerente, che il VISONE ha fornito il proprio apporto causale al perfezionamento della contestata estorsione, apporto che non si è esplicato in un diretto contatto con le persone offese in quanto il ricorrente ha delegato tale compito al [OSCURATO:PERSONA] Antonio. 3.2. Il Tribunale del riesame ha inoltre esplicitato, con motivazione scevra da illogicità manifeste, le ragioni per le quali si debba ritenere sussistente l'aggravante di cui all'art. 416 bis, 1, cod. pen.; affermando in modo congruo e aderente alle risultanze investigative che l'estorsione in cui è coinvolto il VISONE è stata posta in essere nell'interesse e a vantaggio dei clan Cimmino e Veneruso. Conclusivamente risulta, quindi, che l'ordinanza impugnata -così come il provvedimento genetico che ne costituisce il presupposto- è motivata in modo congruo, logico e non manifestamente contraddittorio, con riguardo alla sussistenza della gravità indiziaria a carico dell'odierno ricorrente in ordine al reato contestato, potendo, con grado di prossimità alla certezza, assicurarsi che il Tribunale del Riesame ha vagliato la qualificata probabilità di condanna del ricorrente sulla base degli elementi logici e narrativi utilizzabili per la decisione. 4. Il terzo motivo di ricorso è di contro, fondato e va accolto con riguardo al profilo delle esigenze cautelari, del concreto pericolo di recidiva e del rilievo del c.d. tempo silente tra la commissione del fatto e l'applicazione della misura. 4.1. Va ricordato, in proposito, che l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione solo relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, di conseguenza qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato e si tratti, in particolare, di un reato non permanente, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente in ordine all'attualità delle esigenze cautelari (vedi Sez. 5, n. 25670 del 13/03/2018, Rv. 273805 -01-). Ritiene il Collegio che tale approdo ermeneutico sia senz'altro condivisibile e che il regime presuntivo applicabile, in presenza di ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere per i reati aggravanti dall'art. 416 bis, 1 cod. pen., non possa derogare ai criteri generali previsti in materia cautelare sicché diviene rilevante la valutazione dell'elemento temporale di cui il giudice deve dare conto in modo congruo ed effettivo (Sez. 5, n. 36569 del 19 luglio 2016, Cosentino, Rv. 267995; Sez. 5, n. 52628 del 23 settembre 2016, Gallo e altri, Rv. 268727; Sez. 6, n. 29807 del 4 maggio 2017, Nocerino e altri, Rv. 270738; Sez. 6, n. 25517 del 11 maggio 2017, Fazio, Rv. 270342; Sez. 6, n. 53028 del 6 novembre 2017, Battaglia, Rv. 271576). In altri termini, deve ritenersi che la presunzione menzionata, in particolare quando in contestazione sia un reato per sua natura non permanente, tenda ad affievolirsi nel caso in cui un considerevole arco temporale separi il momento di consumazione del reato da quello dell'intervento cautelare. 4.2. Nel caso di specie i giudici del riesame si sono limitati ad affermare che le modalità delle condotte sono sintomatiche del pieno inserimento del VISONE nel mondo della criminalità organizzata e della personalità criminale del ricorrente, inclinazione a delinquere che trova conferma nelle numerose condanne subite dal ricorrente per gravissimi reati della medesima indole; a giudizio del Tribunale tali indicatori dimostrano la ricorrenza di un elevato e concreto pericolo di recidiva. 4.3. Appare evidente che nel provvedimento impugnato non risulta sufficientemente sviluppato il profilo della concretezza ed attualità della pericolosità del VISONE, ricalcando la valutazione dei giudici della cautela quella effettuata dal giudice per le indagini preliminari senza un effettivo confronto con i rilievi mossi dalla difesa in sede di riesame in relazione a tale aspetto specifico. Assente è il confronto con il dato temporale, invece, particolarmente significativo posto che l'estorsione di cui si tratta risale al 2017; né dall'ordinanza emergono elementi in grado di evidenziare che il VISONE abbia continuato a gravitare nell'ambiente mafioso di riferimento negli anni successivi, così rivelando comportamenti sintomatici della sua persistente pericolosità, né il provvedimento dà conto di quale sia stata l'evoluzione della sua condotta di vita. Di conseguenza non è stata esaustivamente affrontata la questione dell'incidenza della risalenza nel tempo del delitto - estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416 bis 1 cod. pen. commessa nel 2017 - per il quale è stata disposta la misura cautelare, né si è tenuto in debito conto il fatto che i precedenti penali del VISONE risalgono al lontano 2006. Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione ove ricorra notevole distanza temporale dai fatti specificamente attribuiti al singolo partecipe, sussiste l'obbligo di di considerare tutti gli elementi concreti per verificare la eventuale rilevanza che quel lasso temporale potrebbe avere rispetto alla presunzione di pericolosità. Nel caso in esame, invece, a fronte di un solo reato di estorsione, sia pure aggravato dalla finalità agevolativa di consorzio associativo di tipo mafioso, risalente a 5 anni prima rispetto all'applicazione della misura, i giudici del riesame dopo essersi limitati a passare in rassegna le principali vicende oggetto di indagine, hanno desunto il pericolo di recidivanza dalle concrete modalità del fatto e dalla negativa personalità dell'indagato quale emergente dai numerosi e gravi precedenti penali, taluni dei quali specifici, senza però dare rilievo alle epoche risalenti di commissione dei reati mediante analisi non adeguatamente sviluppata; analisi che invece avrebbe, per quanto detto, dovuto meglio lumeggiare tutte le implicazioni fattuali conducenti al giudizio di attualità. Né si può pretendere dalla parte ricorrente la dimostrazione della rescissione di ogni legame tra l'indagato e l'associazione di stampo mafioso favorita dalla condotta illecita contestata, perché ciò costituirebbe una forma di «prova diabolica», che è corretto, in una logica di favor libertatis, richiedere solo nei casi in cui la presunzione fissata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sia particolarmente intensa in ragione della natura del legame esistente tra l'indagato ed il sodalizio mafioso. 5. Alla stregua delle spiegate argomentazioni, riguardanti il profilo delle esigenze cautelari nei termini come sopra ritagliati, la decisione impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli -in diversa composizione- limitatamente al profilo delle esigenze cautelari nel cui ambito valutativo dovrà essere considerato il lasso di tempo trascorso tra i fatti e l'applicazione della misura in relazione al reato per cui vi è incolpazione provvisoria. Il Tribunale in sede di rinvio dovrà attenersi ai principi sopra enunciati, in particolare a quello già affermato da questa Corte, che questo Collegio intende qui ribadire, secondo cui in tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso di delitto aggravato dall'art. 416 bis, 1, cod. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al profilo delle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, co.
Sentenza Cassazione n. 24316/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris