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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 36062/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2021 del TRIB.

LIBERTA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Torino ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Torino in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, per avere venduto, in innumerevoli occasioni, sostanza stupefacente del tipo crack/eroina a diversi acquirenti: cessioni specificatamente indicate nel capo di incolpazione, a partire dall'anno 2014 fino al dicembre 2020.

Con recidiva specifica infraquinquennale.

2. Secondo quanto si legge nel provvedimento impugnato, il prevenuto era stato arrestato il 03/12/2020, in flagranza di reato, allorché fu sorpreso mentre cedeva una dose di crack ad un giovane acquirente.

Era stato trovato in possesso di 9 ovuli della medesima sostanza occultati nel cavo orale.

Al momento dell'arresto, il [OSCURATO:PERSONA] era in possesso di un telefono cellulare Nokia che squillava di continuo, di talché gli operanti avevano proceduto ad ispezionare e verificare i frequenti contatti con varie utenze telefoniche, alcune delle quali salvate in rubrica con diversi soprannomi; venivano, quindi, sentiti a sommarie informazioni alcuni utilizzatori delle utenze memorizzate nel telefono dell'indagato.

L'esito di tali sommarie informazioni, in uno con le ricognizioni fotografiche effettuate, avevano condotto univocamente all'individuazione di [OSCURATO:PERSONA] come autore delle cessioni di stupefacente.

3. Il ricorso consta di due motivi, trattati congiuntamente, con cui si deduce violazione dell'art. 73, commi 1 e 5, T.U.

Stup. e violazione dell'art. 275, cod. proc. pen.

Si sottolinea che gli acquirenti avrebbero acquistato dall'indagato modestissime quantità di sostanza stupefacente, di pessima qualità, venduta dall'indagato sui pullman o nei pressi delle fermate di questi, in cambio di una somma di denaro di 35 euro: ciò a dimostrazione dell'assoluta mancanza di organizzazione del [OSCURATO:PERSONA], il quale, in carcere, ha sottoscritto una dichiarazione confessoria in cui affermava di comprare la sostanza da un suo connazionale allo scopo di rivenderla per strada per procurarsi i soldi per vivere.

Il ravvisato pericolo di reiterazione può essere salvaguardato con misure meno afflittive.

4. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto basato su censure manifestamente infondate e del tutto generiche.

2. In punto di diritto, giova premettere che «In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976, secondo cui «In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito»).

3. Quanto alle esigenze cautelari, va rammentato che l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riconsiderare le caratteristiche soggettive dell'imputato che vengano in rilievo rispetto ad esse e le misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760-01).4.

Tanto premesso, nel caso in esame, il Tribunale del riesame ha dato puntuale risposta alle deduzioni difensive, in questa sede riproposte.

Ha ritenuto sussistenti, in capo all'indagato, gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cessione di stupefacenti, così come qualificato dal Giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'art.73, comma 1, T.U.

Stup. in considerazione: a) della vastità della platea a cui si rivolgeva l'attività del ricorrente, ritenuto che il segmento degli acquirenti sentito a sommarie informazioni testimoniali non costituisse che una parte della clientela, giacché gli inquirenti hanno chiarito di aver sentito soltanto le persone il cui numero telefonico era memorizzato sul cellulare dell'indagato; b) del fatto che l'indagato trattasse crack e cocaina, «nel senso che, pur essendo il crack ricavato da processi chimici della cocaina, il fatto di detenere la medesima sostanza in composizione differente è condotta certamente finalizzata a soddisfare una platea più vasta di clienti», stanti le rispettive, diverse, caratteristiche e modalità di assunzione di tali sostanze; c) dell'intensità, continuatività e professionalità dell'attività illecita; d) del fatto che la maggior parte degli assuntori sentiti ha indicato il Nail quale spacciatore con un avviamento "significativo", conosciuto sulla piazza, sempre provvisto di stupefacente, per i quali i clienti facevano la fila e con un giro molto fruttuoso, operativo dalle sette della mattina sino a mezzogiorno.

L'ordinanza impugnata ha inoltre precisato che, diversamente da quanto affermato nel ricorso, le persone assunte a sommarie informazioni non hanno dichiarato che il ricorrente vendeva stupefacente di pessima qualità ma che avevano smesso di acquistare da lui, cambiando spacciatore, nel momento in cui questi ha iniziato a vendere droga di pessima qualità, dopo un certo periodo di tempo, per ciascuno diverso ed indicato nel corso delle dichiarazioni.

Quanto poi alla dichiarazione, di parziale ammissione dei fatti, sottoscritta dall'indagato e prodotta in udienza, l'ordinanza impugnata ha congruamente spiegato di non poterla apprezzare «non solo per il momento in cui essa è intervenuta e per la forma scelta, ma anche perché non è possibile riporre alcun affidamento sulla stessa, avendo dichiarato l'indagato in sede di convalida di comprendere poco la lingua italiana».

5. Quanto alle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura in corso, il Tribunale di Torino ha ribadito la sussistenza dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen.: l'indagato è, infatti, gravato da precedenti anche specifici e non risulta aver preso, in alcun modo, le distanze dai fatti compiuti.

Il Tribunale reputa, con valutazione del tutto congrua, non contenibile l'anzidetta esigenza cautelare mediante l'adozione di misure non detentive, anche alla luce della totale mancanza di effetto deterrente delle precedenti vicende giudiziarie.

Esclude, altresì, che possa ritenersi idonea la misura degli arresti domiciliari, atteso che il reato per cui si procede non richiede affatto l'allontanamento dall'abitazione, ben potendo essere realizzato anche in regime di custodia domiciliare e, dunque, ritiene del tutto irrilevante la possibilità di adozione dello strumento di controllo di cui all'art 275-bis cod. proc. pen.

A fronte della puntuale e circostanziata motivazione resa dal Tribunale di Torino, la doglianza del ricorrente sul punto si appalesa del tuto generica, atteso che non si confronta con il provvedimento impugnato.

Gli asserti di cui si compone sono soltanto enunciati, senza alcuna argomentazione a sostegno.

6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 3.000,00.

Alla cancelleria aspettano gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2021 del TRIB. LIBERTA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Torino ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Torino in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, per avere venduto, in innumerevoli occasioni, sostanza stupefacente del tipo crack/eroina a diversi acquirenti: cessioni specificatamente indicate nel capo di incolpazione, a partire dall'anno 2014 fino al dicembre 2020. Con recidiva specifica infraquinquennale. 2. Secondo quanto si legge nel provvedimento impugnato, il prevenuto era stato arrestato il 03/12/2020, in flagranza di reato, allorché fu sorpreso mentre cedeva una dose di crack ad un giovane acquirente. Era stato trovato in possesso di 9 ovuli della medesima sostanza occultati nel cavo orale. Al momento dell'arresto, il [OSCURATO:PERSONA] era in possesso di un telefono cellulare Nokia che squillava di continuo, di talché gli operanti avevano proceduto ad ispezionare e verificare i frequenti contatti con varie utenze telefoniche, alcune delle quali salvate in rubrica con diversi soprannomi; venivano, quindi, sentiti a sommarie informazioni alcuni utilizzatori delle utenze memorizzate nel telefono dell'indagato. L'esito di tali sommarie informazioni, in uno con le ricognizioni fotografiche effettuate, avevano condotto univocamente all'individuazione di [OSCURATO:PERSONA] come autore delle cessioni di stupefacente. 3. Il ricorso consta di due motivi, trattati congiuntamente, con cui si deduce violazione dell'art. 73, commi 1 e 5, T.U. Stup. e violazione dell'art. 275, cod. proc. pen. Si sottolinea che gli acquirenti avrebbero acquistato dall'indagato modestissime quantità di sostanza stupefacente, di pessima qualità, venduta dall'indagato sui pullman o nei pressi delle fermate di questi, in cambio di una somma di denaro di 35 euro: ciò a dimostrazione dell'assoluta mancanza di organizzazione del [OSCURATO:PERSONA], il quale, in carcere, ha sottoscritto una dichiarazione confessoria in cui affermava di comprare la sostanza da un suo connazionale allo scopo di rivenderla per strada per procurarsi i soldi per vivere. Il ravvisato pericolo di reiterazione può essere salvaguardato con misure meno afflittive. 4. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto basato su censure manifestamente infondate e del tutto generiche. 2. In punto di diritto, giova premettere che «In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976, secondo cui «In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito»). 3. Quanto alle esigenze cautelari, va rammentato che l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riconsiderare le caratteristiche soggettive dell'imputato che vengano in rilievo rispetto ad esse e le misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760-01).4. Tanto premesso, nel caso in esame, il Tribunale del riesame ha dato puntuale risposta alle deduzioni difensive, in questa sede riproposte. Ha ritenuto sussistenti, in capo all'indagato, gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cessione di stupefacenti, così come qualificato dal Giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'art.73, comma 1, T.U. Stup. in considerazione: a) della vastità della platea a cui si rivolgeva l'attività del ricorrente, ritenuto che il segmento degli acquirenti sentito a sommarie informazioni testimoniali non costituisse che una parte della clientela, giacché gli inquirenti hanno chiarito di aver sentito soltanto le persone il cui numero telefonico era memorizzato sul cellulare dell'indagato; b) del fatto che l'indagato trattasse crack e cocaina, «nel senso che, pur essendo il crack ricavato da processi chimici della cocaina, il fatto di detenere la medesima sostanza in composizione differente è condotta certamente finalizzata a soddisfare una platea più vasta di clienti», stanti le rispettive, diverse, caratteristiche e modalità di assunzione di tali sostanze; c) dell'intensità, continuatività e professionalità dell'attività illecita; d) del fatto che la maggior parte degli assuntori sentiti ha indicato il Nail quale spacciatore con un avviamento "significativo", conosciuto sulla piazza, sempre provvisto di stupefacente, per i quali i clienti facevano la fila e con un giro molto fruttuoso, operativo dalle sette della mattina sino a mezzogiorno. L'ordinanza impugnata ha inoltre precisato che, diversamente da quanto affermato nel ricorso, le persone assunte a sommarie informazioni non hanno dichiarato che il ricorrente vendeva stupefacente di pessima qualità ma che avevano smesso di acquistare da lui, cambiando spacciatore, nel momento in cui questi ha iniziato a vendere droga di pessima qualità, dopo un certo periodo di tempo, per ciascuno diverso ed indicato nel corso delle dichiarazioni. Quanto poi alla dichiarazione, di parziale ammissione dei fatti, sottoscritta dall'indagato e prodotta in udienza, l'ordinanza impugnata ha congruamente spiegato di non poterla apprezzare «non solo per il momento in cui essa è intervenuta e per la forma scelta, ma anche perché non è possibile riporre alcun affidamento sulla stessa, avendo dichiarato l'indagato in sede di convalida di comprendere poco la lingua italiana». 5. Quanto alle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura in corso, il Tribunale di Torino ha ribadito la sussistenza dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen.: l'indagato è, infatti, gravato da precedenti anche specifici e non risulta aver preso, in alcun modo, le distanze dai fatti compiuti. Il Tribunale reputa, con valutazione del tutto congrua, non contenibile l'anzidetta esigenza cautelare mediante l'adozione di misure non detentive, anche alla luce della totale mancanza di effetto deterrente delle precedenti vicende giudiziarie. Esclude, altresì, che possa ritenersi idonea la misura degli arresti domiciliari, atteso che il reato per cui si procede non richiede affatto l'allontanamento dall'abitazione, ben potendo essere realizzato anche in regime di custodia domiciliare e, dunque, ritiene del tutto irrilevante la possibilità di adozione dello strumento di controllo di cui all'art 275-bis cod. proc. pen. A fronte della puntuale e circostanziata motivazione resa dal Tribunale di Torino, la doglianza del ricorrente sul punto si appalesa del tuto generica, atteso che non si confronta con il provvedimento impugnato. Gli asserti di cui si compone sono soltanto enunciati, senza alcuna argomentazione a sostegno. 6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 3.000,00. Alla cancelleria aspettano gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui
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