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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 2022

Cassazione n. 13528/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la carenza di motivazione della sentenza in punto trattamento sanzionatorio per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in punto congruità della pena, determinata in misura superiore ai limiti minimo edittali, congruità che era stata ritenuta dal Pubblico Ministero che aveva prestato il consento per la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, rigetta dal Giudice, è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.

Premesso che non si verte in un caso di rinnovazione al dibattimento della richiesta di applicazione ex art. 444 cpp non avendo l'imputato riproposto l'istanza ai sensi dell'art. 448 cpp, la motivazione della corte territoriale è presente e congrua là dove ha ritenuto congrua la pena che si discostava dai minimi edittali in ragione delle diversa tipologia di stupefacente detenuta (pag. 1).

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la carenza di motivazione della sentenza in punto trattamento sanzionatorio per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in punto congruità della pena, determinata in misura superiore ai limiti minimo edittali, congruità che era stata ritenuta dal Pubblico Ministero che aveva prestato il consento per la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, rigetta dal Giudice, è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. Premesso che non si verte in un caso di rinnovazione al dibattimento della richiesta di applicazione ex art. 444 cpp non avendo l'imputato riproposto l'istanza ai sensi dell'art. 448 cpp, la motivazione della corte territoriale è presente e congrua là dove ha ritenuto congrua la pena che si discostava dai minimi edittali in ragione delle diversa tipologia di stupefacente detenuta (pag. 1). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13528/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris