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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 febbraio 2026

Cassazione n. 11189/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 marzo 1990; avverso la sentenza del 19 settembre 2025 del Tribunale di Marsala; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che il Tribunale di Marsala ha accolto la richiesta di applicazione della pena formulata da [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di furto contestato in rubrica; - che avverso detta sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un unico motivo di censura, con il quale denuncia vizio di motivazionein ordine alla insussistenza di cause di non punibilità (ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.); - che la censura non può essere dedotta atteso che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto tale profilo motivazionale, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102), circostanza neanche allegata dal ricorrente e, comunque, in concreto insussistente; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5 -bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. 1 1189 L [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 288/2026 [OSCURATO:PERSONA] CC - 11/02/2026 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 42605/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 marzo 1990; avverso la sentenza del 19 settembre 2025 del Tribunale di Marsala; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che il Tribunale di Marsala ha accolto la richiesta di applicazione della pena formulata da [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di furto contestato in rubrica; - che avverso detta sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un unico motivo di censura, con il quale denuncia vizio di motivazionein ordine alla insussistenza di cause di non punibilità (ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.); - che la censura non può essere dedotta atteso che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto tale profilo motivazionale, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102), circostanza neanche allegata dal ricorrente e, comunque, in concreto insussistente; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5 -bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
      ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 marzo 1990; avverso la sentenza del 19 settembre 2025 del Tribunale di Marsala; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che il Tribunale di Marsala ha accolto la richiesta di applicazione della pena formulata da [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di furto contestato in rubrica; -  che avverso detta sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un unico motivo di censura, con il quale denuncia vizio di motivazionein ordine alla insussistenza di cause di non punibilità (ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.); - che la censura non può essere dedotta atteso che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto tale profilo motivazionale, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità  ex  art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102), circostanza neanche allegata dal ricorrente e, comunque, in concreto insussistente; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma  5 -bis  cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.         1 1189    L [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA]              - Presidente -     Ord. n. sez. 288/2026 [OSCURATO:PERSONA]                            CC - 11/02/2026 [OSCURATO:PERSONA]                  - Relatore -     R.G.N. 42605/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente      ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 marzo 1990; avverso la sentenza del 19 settembre 2025 del Tribunale di Marsala; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che il Tribunale di Marsala ha accolto la richiesta di applicazione della pena formulata da [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di furto contestato in rubrica; -  che avverso detta sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un unico motivo di censura, con il quale denuncia vizio di motivazionein ordine alla insussistenza di cause di non punibilità (ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.); - che la censura non può essere dedotta atteso che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto tale profilo motivazionale, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità  ex  art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102), circostanza neanche allegata dal ricorrente e, comunque, in concreto insussistente; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma  5 -bis  cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.           P.Q.M',NcEng_i;:t     LVFO Sabrina akspi=P.Q.M',NcEng_i;:t     LVFO Sabrina akspi=
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