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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09356/2026

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er cassazione;– ricorrente –controAgenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via deiPortoghesi n. 12;– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondogrado della Lombardia n. 765/03/2024, depositata il 13.03.2024.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera diconsiglio del 27 novembre 2025 e, a seguito di riconvocazione, nellacamera di consiglio del 17 marzo 2026.RILEVATO CHENumero registro generale 21393/2024Numero sezionale 8170/2025Numero di raccolta generale 9356/2026Data pubblicazione 13/04/2026La CTP di Milano accoglieva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], avverso il diniego opposto alrimborso dell’IVA, relativa all’anno d’imposta 2019, per l’importo di €2.280,25, notificato il 14.06.2021 e relativo all’acquisto diun’autovettura in Italia poi reimmatricolata in Francia dove era statanuovamente versata l’IVA.Con la sentenza in epigrafe indicata, la CGT-2 della Lombardiaaccoglieva l’appello proposto dall’Ufficio, osservando, per quanto quirileva, che:- nella specie non poteva trovare applicazione l’art. 38 del d.l. n. 331del 1993, convertito con la l. n. 427 del 1993 e la giurisprudenzaunionale sull’ambito di applicazione dell’art. 138, comma 2, lett. a)della direttiva 2006/112/CE, in quanto la fattura di acquisto nonconteneva né la dicitura “cessione intracomunitaria”, né l’indicazionedella natura non imponibile dell’operazione;- l’avvenuta immatricolazione del veicolo in Italia aveva determinatoun’operazione territorialmente rilevante ai fini IVA; l’imposta non sisarebbe dovuta semmai riscuotere nello Stato di destinazione, perchénon si trattava di acquisto intracomunitario, per cui la domanda dirimborso doveva essere presentata in Francia, dove era stata pagatanuovamente l’IVA.Il contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso percassazione, affidato a sette motivi illustrati con memoria.L’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.CONSIDERATO CHE1.

Con il primo motivo di ricorso il contribuente deduce la violazione ofalsa applicazione degli artt. 38 e 41 del d.l. n. 331 del 1993, conv.con l. n. 427 del 1993, 23 e 53 Cost., in relazione dell’art. 360,comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CGT-2 ritenutoerroneamente non applicabile il regime dell’acquisto intracomunitarioNumero registro generale 21393/2024Numero sezionale 8170/2025Numero di raccolta generale 9356/2026Data pubblicazione 13/04/2026effettuato da un cittadino italiano, residente in Francia, iscrittoall’AIRE, nell’ambito di una cessione intracomunitaria diun’autovettura nuova, in quanto la fattura emessa dalla cedenteitaliana non riportava la dicitura “operazione non imponibile” el’autovettura era stata provvisoriamente immatricolata in Italia, senzaconsiderare che detta autovettura aveva effettivamente lasciato ilterritorio dello Stato membro in cui era avvenuta la cessione ed erastata radiata dal PRA subito dopo essere giunta nel paese didestinazione (Francia), dove aveva versato nuovamente l’IVA.2.

Con il secondo motivo deduce la violazione o falsa applicazionedegli artt. 138 della direttiva n. 2006/112/CE e 2697 cod. civ., inrelazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere laCGT-2 considerato erroneamente la cessione dell’autovettura comeoperazione non intracomunitaria senza verificare la sussistenza deirelativi presupposti, individuabili nella prova della cessione del bene edel suo trasporto al di fuori del territorio dello Stato in cui è avvenutala cessione.3.

Con il terzo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivoriguardante l’avvenuto riconoscimento da parte dell’Agenzia delleentrate dell’applicabilità al caso di specie dell’art. 38 del d.l. n. 331del 1993, conv. in l. n. 427 del 1993, in relazione dell’art. 360,comma 1, n. 5 cod. proc. civ., per avere la CGT-2 ritenutoerroneamente non applicabile il regime dell’acquisto intracomunitarioeffettuato.4.

Con il quarto motivo deduce la violazione o falsa applicazionedell’art. 2033 cod. civ., in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc. civ., per non avere la CGT-2 considerato che il pagamentodell’IVA in Italia non era dovuto avendo generato una duplicazionedell’imposta, con conseguente arricchimento senza causa dell’erario.Numero registro generale 21393/2024Numero sezionale 8170/2025Numero di raccolta generale 9356/2026Data pubblicazione 13/04/20265.

I predetti motivi, che vanno esaminati unitariamente perconnessione, sono fondati.6.

La non imponibilità delle cessioni intracomunitarie di beni èprevista dall’art. 138 par. 1 della Direttiva 2006/112/CE, secondo ilquale “Gli stati membri esentano le cessioni di beni spediti otrasportati, fuori del loro rispettivo territorio ma nella Comunità, dalvenditore, dall’acquirente o per loro conto, effettuate nei confronti diun altro soggetto passivo o di un ente non soggetto passivo, cheagisce in quanto tale in uno Stato membro diverso dallo Statomembro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni”.6.1 L’art. 138 par. 2, lett. a) prevede, inoltre, che: “Oltre alle cessionidi cui al paragrafo 1, gli Stati membri esentano le operazioniseguenti: a) le cessioni di mezzi di trasporto nuovi spediti otrasportati fuori del loro rispettivo territorio ma nella Comunita' adestinazione dell'acquirente, dal venditore, dall'acquirente o per loroconto, effettuate nei confronti di soggetti passivi o di enti nonsoggetti passivi, i cui acquisti intracomunitari di beni non sonosoggetti all'IVA a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, o di qualsiasialtra persona non soggetto passivo”.6.2 In conformità all’articolo 138 cit., poi, l’articolo 41, comma 1,lettera a), del d.l. n. 331 del 1993, convertito con modificazioni dallal. n. 427 del 1993, considera non imponibili ai fini IVA “le cessioni atitolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Statomembro, dal cedente o dall’acquirente, o da terzi per loro conto, neiconfronti di cessionari soggetti d’imposta o di enti, associazioni edaltre organizzazioni indicate nell’articolo 4, quarto comma, deldecreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonsoggetti passivi d’imposta […]”.6.3 Sebbene la tassazione nello Stato membro di destinazionepresupponga che l’operazione avvenga fra soggetti passivi IVA diNumero registro generale 21393/2024Numero sezionale 8170/2025Numero di raccolta generale 9356/2026Data pubblicazione 13/04/2026distinti Stati membri, che agiscono in quanto tali, l’art. 41, comma 2,lett. b) del d.l. n. 331 del 1993 prevede che sono assimilate allecessioni intracomunitarie anche le cessioni a titolo oneroso di mezzi ditrasporto nuovi di cui all’art. 38, comma 4, del d.l. cit., trasportati ospediti in altro Stato membro dai cedenti o dagli acquirenti, ovveroper loro conto, anche se non effettuate nell’esercizio di imprese, arti eprofessioni e anche se l’acquirente non è soggetto passivo d’imposta.7.

Proprio con riferimento alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi laCorte di Giustizia UE (sentenza del 14 giugno 2017 C-26/16 – M-Comércio e Reparação de [OSCURATO:PERSONA] - punto 47) ha affermatoche, per potere qualificare tale operazione quale «acquistointracomunitario», «è necessario effettuare una valutazionecomplessiva di tutti gli elementi di fatto oggettivi rilevanti al fine dideterminare se il bene acquisito abbia effettivamente lasciato ilterritorio dello Stato membro di cessione e, in caso affermativo, inquale Stato membro avrà luogo il suo uso finale.

Possono presentaresicura rilevanza al riguardo, oltre allo svolgimento del trasporto delbene, segnatamente, il luogo di immatricolazione e di utilizzo abitualedi esso, il luogo del domicilio dell’acquirente, nonché la presenza ol’assenza di legami che l’acquirente abbia con lo Stato membro dicessione o con un altro Stato membro (v., in tal senso, sentenza del18 novembre 2010, X, C-84/09, EU:C:2010:693, punti da 41 a 45 e50)».

La Corte ha poi precisato che, poichè fra le condizioni materialiindicate dall’articolo 138, paragrafo 2, lettera a), della direttiva IVAnon figura l’immatricolazione del mezzo di trasporto nuovo nello Statomembro di destinazione, l’esenzione nello Stato membro dellacessione non può essere negata sulla base dell’unico rilievo secondo ilquale l’immatricolazione effettuata nello Stato membro didestinazione è un’immatricolazione provvisoria attribuita per unperiodo di dodici mesi, in quanto il rilascio di una siffattaNumero registro generale 21393/2024Numero sezionale 8170/2025Numero di raccolta generale 9356/2026Data pubblicazione 13/04/2026immatricolazione “non comporta automaticamente che il luogo diutilizzazione finale non si situi nel territorio di tale Stato membro didestinazione” (punti 55, 56 e 57).7.1 Secondo l’interpretazione della giurisprudenza unionale, quindi, laqualificazione di “cessione intracomunitaria” va stabilita sulla base diun esame complessivo di tutti gli elementi di fatto oggettivi rilevantiper dimostrare che il bene acquistato abbia effettivamente lasciato ilterritorio dello Stato membro di cessione, fra i quali non figural’immatricolazione provvisoria di tale mezzo, essendo piuttostonecessario stabilire quale sia il luogo dell’uso finale del mezzo cedutoe il luogo del domicilio dell’acquirente del mezzo di trasporto nuovonon può costituire, da solo, un elemento rilevante ai fini dellavalutazione globale intesa a determinare il luogo dell’utilizzo finale delmezzo di trasporto.8.

Va, pertanto, enunciato il seguente principio:“In tema di cessioni intracomunitarie, le cessioni a titolo oneroso dimezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 38, comma 4, del d.l. n. 331 del1993, trasportati o spediti in altro Stato membro dai cedenti o dagliacquirenti, ovvero per loro conto, anche se l’acquirente non èsoggetto passivo d’imposta, non sono imponibili ai fini IVA, qualoraalla luce della valutazione complessiva di tutti gli elementi di fattooggettivi rilevanti, risulti che il bene acquisito abbia effettivamentelasciato il territorio dello Stato membro di cessione, avuto riguardo alluogo del suo uso finale”.8.

Il giudice di appello non si è attenuto ai suindicati principi, avendodato rilievo esclusivamente alla prima immatricolazionedell’autovettura, avvenuta in Italia prima di portare il mezzo inl’IVA, provvedendo, a quel punto, a reimmatricolare il mezzo, previacancellazione dello stesso dal PRA e distruzione della targa italiana.Numero registro generale 21393/2024Numero sezionale 8170/2025Numero di raccolta generale 9356/2026Data pubblicazione 13/04/20268.1 Il giudice di rinvio dovrà, quindi, effettuare un nuovo esame perverificare se l’operazione di cui si discute sia qualificabile comecessione intracomunitaria e, quindi, se sia stata dimostrata, sullabase di elementi oggettivi rilevanti, la fuoriuscita dal territorio delloStato del bene oggetto di cessione, da cui conseguirebbe il rimborsodell’IVA versata dal ricorrente allo Stato italiano, al fine di evitare ladoppia imposizione.9.

Con il quinto motivo deduce la violazione o falsa applicazione degliartt. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, 92 cod. proc. civ. e 24 Cost., inrelazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere laCGT-2 errato nel liquidare in favore dell’Ufficio le spese per entrambi igradi del giudizio di merito omettendo di rilevare “l’avvenuta e nongiustificata compensazione delle spese di lite in primo grado”.10.

Con il sesto motivo deduce la violazione o falsa applicazione degliartt. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, 1224 e 1282 cod. civ., inrelazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., riproponendo larichiesta di corresponsione degli interessi moratori sulla sommachiesta a rimborso.11.

Con il settimo motivo deduce la violazione o falsa applicazionedegli artt. 96, comma 1 e/o comma 3, cod. proc. civ. e 15, comma 2-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, 38 e 41 del d.l. n. 331 del 1993, conv.in l. n. 427 del 1993, 23 e 53 Cost., in relazione dell’art. 360, comma1, n. 3 cod. proc. civ., riproponendo la richiesta di condannadell’Amministrazione finanziaria per lite temeraria.12.

L’esame dei predetti motivi rimane logicamente assorbito pereffetto dell’accoglimento dei primi quattro motivi.13.

In conclusione, vanno accolti i primi quattro motivi di ricorso,assorbiti i restanti; la sentenza va cassata in relazione ai motiviaccolti con rinvio, per nuovo esame e per la regolazione delle spesedel giudizio, alla CGT-2 della Lombardia, in diversa composizione.Numero registro generale 21393/2024Numero sezionale 8170/2025Numero di raccolta generale 9356/2026Data pubblicazione 13/04/2026 P.Q.MLa Corte accoglie i primi quattro motivi di ricorso, assorbiti i restanti;cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti con rinvio,per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio, allaCGT-2 della Lombardia, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 27 novembre 2025e, a seguito della riconvocazione, nella camera di consiglio del 17marzo 2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
er cassazione;– ricorrente –controAgenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via deiPortoghesi n. 12;– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondogrado della Lombardia n. 765/03/2024, depositata il 13.03.2024.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera diconsiglio del 27 novembre 2025 e, a seguito di riconvocazione, nellacamera di consiglio del 17 marzo 2026.RILEVATO CHENumero registro generale 21393/2024Numero sezionale 8170/2025Numero di raccolta generale 9356/2026Data pubblicazione 13/04/2026La CTP di Milano accoglieva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], avverso il diniego opposto alrimborso dell’IVA, relativa all’anno d’imposta 2019, per l’importo di €2.280,25, notificato il 14.06.2021 e relativo all’acquisto diun’autovettura in Italia poi reimmatricolata in Francia dove era statanuovamente versata l’IVA.Con la sentenza in epigrafe indicata, la CGT-2 della Lombardiaaccoglieva l’appello proposto dall’Ufficio, osservando, per quanto quirileva, che:- nella specie non poteva trovare applicazione l’art. 38 del d.l. n. 331del 1993, convertito con la l. n. 427 del 1993 e la giurisprudenzaunionale sull’ambito di applicazione dell’art. 138, comma 2, lett. a)della direttiva 2006/112/CE, in quanto la fattura di acquisto nonconteneva né la dicitura “cessione intracomunitaria”, né l’indicazionedella natura non imponibile dell’operazione;- l’avvenuta immatricolazione del veicolo in Italia aveva determinatoun’operazione territorialmente rilevante ai fini IVA; l’imposta non sisarebbe dovuta semmai riscuotere nello Stato di destinazione, perchénon si trattava di acquisto intracomunitario, per cui la domanda dirimborso doveva essere presentata in Francia, dove era stata pagatanuovamente l’IVA.Il contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso percassazione, affidato a sette motivi illustrati con memoria.L’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.CONSIDERATO CHE1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente deduce la violazione ofalsa applicazione degli artt. 38 e 41 del d.l. n. 331 del 1993, conv.con l. n. 427 del 1993, 23 e 53 Cost., in relazione dell’art. 360,comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CGT-2 ritenutoerroneamente non applicabile il regime dell’acquisto intracomunitarioNumero registro generale 21393/2024Numero sezionale 8170/2025Numero di raccolta generale 9356/2026Data pubblicazione 13/04/2026effettuato da un cittadino italiano, residente in Francia, iscrittoall’AIRE, nell’ambito di una cessione intracomunitaria diun’autovettura nuova, in quanto la fattura emessa dalla cedenteitaliana non riportava la dicitura “operazione non imponibile” el’autovettura era stata provvisoriamente immatricolata in Italia, senzaconsiderare che detta autovettura aveva effettivamente lasciato ilterritorio dello Stato membro in cui era avvenuta la cessione ed erastata radiata dal PRA subito dopo essere giunta nel paese didestinazione (Francia), dove aveva versato nuovamente l’IVA.2. Con il secondo motivo deduce la violazione o falsa applicazionedegli artt. 138 della direttiva n. 2006/112/CE e 2697 cod. civ., inrelazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere laCGT-2 considerato erroneamente la cessione dell’autovettura comeoperazione non intracomunitaria senza verificare la sussistenza deirelativi presupposti, individuabili nella prova della cessione del bene edel suo trasporto al di fuori del territorio dello Stato in cui è avvenutala cessione.3. Con il terzo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivoriguardante l’avvenuto riconoscimento da parte dell’Agenzia delleentrate dell’applicabilità al caso di specie dell’art. 38 del d.l. n. 331del 1993, conv. in l. n. 427 del 1993, in relazione dell’art. 360,comma 1, n. 5 cod. proc. civ., per avere la CGT-2 ritenutoerroneamente non applicabile il regime dell’acquisto intracomunitarioeffettuato.4. Con il quarto motivo deduce la violazione o falsa applicazionedell’art. 2033 cod. civ., in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc. civ., per non avere la CGT-2 considerato che il pagamentodell’IVA in Italia non era dovuto avendo generato una duplicazionedell’imposta, con conseguente arricchimento senza causa dell’erario.Numero registro generale 21393/2024Numero sezionale 8170/2025Numero di raccolta generale 9356/2026Data pubblicazione 13/04/20265. I predetti motivi, che vanno esaminati unitariamente perconnessione, sono fondati.6. La non imponibilità delle cessioni intracomunitarie di beni èprevista dall’art. 138 par. 1 della Direttiva 2006/112/CE, secondo ilquale “Gli stati membri esentano le cessioni di beni spediti otrasportati, fuori del loro rispettivo territorio ma nella Comunità, dalvenditore, dall’acquirente o per loro conto, effettuate nei confronti diun altro soggetto passivo o di un ente non soggetto passivo, cheagisce in quanto tale in uno Stato membro diverso dallo Statomembro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni”.6.1 L’art. 138 par. 2, lett. a) prevede, inoltre, che: “Oltre alle cessionidi cui al paragrafo 1, gli Stati membri esentano le operazioniseguenti: a) le cessioni di mezzi di trasporto nuovi spediti otrasportati fuori del loro rispettivo territorio ma nella Comunita' adestinazione dell'acquirente, dal venditore, dall'acquirente o per loroconto, effettuate nei confronti di soggetti passivi o di enti nonsoggetti passivi, i cui acquisti intracomunitari di beni non sonosoggetti all'IVA a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, o di qualsiasialtra persona non soggetto passivo”.6.2 In conformità all’articolo 138 cit., poi, l’articolo 41, comma 1,lettera a), del d.l. n. 331 del 1993, convertito con modificazioni dallal. n. 427 del 1993, considera non imponibili ai fini IVA “le cessioni atitolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Statomembro, dal cedente o dall’acquirente, o da terzi per loro conto, neiconfronti di cessionari soggetti d’imposta o di enti, associazioni edaltre organizzazioni indicate nell’articolo 4, quarto comma, deldecreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonsoggetti passivi d’imposta […]”.6.3 Sebbene la tassazione nello Stato membro di destinazionepresupponga che l’operazione avvenga fra soggetti passivi IVA diNumero registro generale 21393/2024Numero sezionale 8170/2025Numero di raccolta generale 9356/2026Data pubblicazione 13/04/2026distinti Stati membri, che agiscono in quanto tali, l’art. 41, comma 2,lett. b) del d.l. n. 331 del 1993 prevede che sono assimilate allecessioni intracomunitarie anche le cessioni a titolo oneroso di mezzi ditrasporto nuovi di cui all’art. 38, comma 4, del d.l. cit., trasportati ospediti in altro Stato membro dai cedenti o dagli acquirenti, ovveroper loro conto, anche se non effettuate nell’esercizio di imprese, arti eprofessioni e anche se l’acquirente non è soggetto passivo d’imposta.7. Proprio con riferimento alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi laCorte di Giustizia UE (sentenza del 14 giugno 2017 C-26/16 – M-Comércio e Reparação de [OSCURATO:PERSONA] - punto 47) ha affermatoche, per potere qualificare tale operazione quale «acquistointracomunitario», «è necessario effettuare una valutazionecomplessiva di tutti gli elementi di fatto oggettivi rilevanti al fine dideterminare se il bene acquisito abbia effettivamente lasciato ilterritorio dello Stato membro di cessione e, in caso affermativo, inquale Stato membro avrà luogo il suo uso finale. Possono presentaresicura rilevanza al riguardo, oltre allo svolgimento del trasporto delbene, segnatamente, il luogo di immatricolazione e di utilizzo abitualedi esso, il luogo del domicilio dell’acquirente, nonché la presenza ol’assenza di legami che l’acquirente abbia con lo Stato membro dicessione o con un altro Stato membro (v., in tal senso, sentenza del18 novembre 2010, X, C-84/09, EU:C:2010:693, punti da 41 a 45 e50)». La Corte ha poi precisato che, poichè fra le condizioni materialiindicate dall’articolo 138, paragrafo 2, lettera a), della direttiva IVAnon figura l’immatricolazione del mezzo di trasporto nuovo nello Statomembro di destinazione, l’esenzione nello Stato membro dellacessione non può essere negata sulla base dell’unico rilievo secondo ilquale l’immatricolazione effettuata nello Stato membro didestinazione è un’immatricolazione provvisoria attribuita per unperiodo di dodici mesi, in quanto il rilascio di una siffattaNumero registro generale 21393/2024Numero sezionale 8170/2025Numero di raccolta generale 9356/2026Data pubblicazione 13/04/2026immatricolazione “non comporta automaticamente che il luogo diutilizzazione finale non si situi nel territorio di tale Stato membro didestinazione” (punti 55, 56 e 57).7.1 Secondo l’interpretazione della giurisprudenza unionale, quindi, laqualificazione di “cessione intracomunitaria” va stabilita sulla base diun esame complessivo di tutti gli elementi di fatto oggettivi rilevantiper dimostrare che il bene acquistato abbia effettivamente lasciato ilterritorio dello Stato membro di cessione, fra i quali non figural’immatricolazione provvisoria di tale mezzo, essendo piuttostonecessario stabilire quale sia il luogo dell’uso finale del mezzo cedutoe il luogo del domicilio dell’acquirente del mezzo di trasporto nuovonon può costituire, da solo, un elemento rilevante ai fini dellavalutazione globale intesa a determinare il luogo dell’utilizzo finale delmezzo di trasporto.8. Va, pertanto, enunciato il seguente principio:“In tema di cessioni intracomunitarie, le cessioni a titolo oneroso dimezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 38, comma 4, del d.l. n. 331 del1993, trasportati o spediti in altro Stato membro dai cedenti o dagliacquirenti, ovvero per loro conto, anche se l’acquirente non èsoggetto passivo d’imposta, non sono imponibili ai fini IVA, qualoraalla luce della valutazione complessiva di tutti gli elementi di fattooggettivi rilevanti, risulti che il bene acquisito abbia effettivamentelasciato il territorio dello Stato membro di cessione, avuto riguardo alluogo del suo uso finale”.8. Il giudice di appello non si è attenuto ai suindicati principi, avendodato rilievo esclusivamente alla prima immatricolazionedell’autovettura, avvenuta in Italia prima di portare il mezzo inl’IVA, provvedendo, a quel punto, a reimmatricolare il mezzo, previacancellazione dello stesso dal PRA e distruzione della targa italiana.Numero registro generale 21393/2024Numero sezionale 8170/2025Numero di raccolta generale 9356/2026Data pubblicazione 13/04/20268.1 Il giudice di rinvio dovrà, quindi, effettuare un nuovo esame perverificare se l’operazione di cui si discute sia qualificabile comecessione intracomunitaria e, quindi, se sia stata dimostrata, sullabase di elementi oggettivi rilevanti, la fuoriuscita dal territorio delloStato del bene oggetto di cessione, da cui conseguirebbe il rimborsodell’IVA versata dal ricorrente allo Stato italiano, al fine di evitare ladoppia imposizione.9. Con il quinto motivo deduce la violazione o falsa applicazione degliartt. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, 92 cod. proc. civ. e 24 Cost., inrelazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere laCGT-2 errato nel liquidare in favore dell’Ufficio le spese per entrambi igradi del giudizio di merito omettendo di rilevare “l’avvenuta e nongiustificata compensazione delle spese di lite in primo grado”.10. Con il sesto motivo deduce la violazione o falsa applicazione degliartt. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, 1224 e 1282 cod. civ., inrelazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., riproponendo larichiesta di corresponsione degli interessi moratori sulla sommachiesta a rimborso.11. Con il settimo motivo deduce la violazione o falsa applicazionedegli artt. 96, comma 1 e/o comma 3, cod. proc. civ. e 15, comma 2-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, 38 e 41 del d.l. n. 331 del 1993, conv.in l. n. 427 del 1993, 23 e 53 Cost., in relazione dell’art. 360, comma1, n. 3 cod. proc. civ., riproponendo la richiesta di condannadell’Amministrazione finanziaria per lite temeraria.12. L’esame dei predetti motivi rimane logicamente assorbito pereffetto dell’accoglimento dei primi quattro motivi.13. In conclusione, vanno accolti i primi quattro motivi di ricorso,assorbiti i restanti; la sentenza va cassata in relazione ai motiviaccolti con rinvio, per nuovo esame e per la regolazione delle spesedel giudizio, alla CGT-2 della Lombardia, in diversa composizione.Numero registro generale 21393/2024Numero sezionale 8170/2025Numero di raccolta generale 9356/2026Data pubblicazione 13/04/2026 P.Q.MLa Corte accoglie i primi quattro motivi di ricorso, assorbiti i restanti;cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti con rinvio,per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio, allaCGT-2 della Lombardia, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 27 novembre 2025e, a seguito della riconvocazione, nella camera di consiglio del 17marzo 2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]
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