CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13157/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA Sul ricorso iscritto al numero n. 25527 del ruolo generale dell’anno 2016, proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente principale- [OSCURATO:PERSONA] :[OSCURATO:PERSONA], Irap e Iva 2003 Operazioni inesistenti [OSCURATO:SOCIETA]. – [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale del 1° dicembre 2016, autenticata nella firma dal [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 122 (studio [OSCURATO:PERSONA]); -controricorrente e ricorrente incidentale – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Taranto, n. 2030/29/2015, depositata in data 29 settembre 2015, non notificata; Udita la relazione svolta in data 17 gennaio 2023, dal [OSCURATO:PERSONA] Viscido di Nocera nella pubblica udienza ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020 n. 176; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] che non si oppone alla richiesta di sospensione del giudizio. uditi per l’Agenzia delle entrate l’avv.to dello StatoAlfonso Peluso e per la società contribuente l’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] per delega dell’Avv.to [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Previo p.v.c. del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dei funzionari dell’Agenzia delle entrate- Ufficio di Taranto, l’Amministrazione notificava alla società [OSCURATO:SOCIETA]., esercente l’attività di commercio prodotti lattiero-caseari, l’avviso di accertamento RFK030600638 con il quale contestava per l’anno di imposta 2003: 1) l’indebita deduzione di costi, ai fini Irpeg e Irap nonché detrazione ai fini Iva in relazione a fatture fittizie emesse dalla c.d. cartiera [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di Lupi A. C., afferenti ad operazioni di compravendita soggettivamente inesistenti nell’ambito di una frode intracomunitaria; 2) l’ indebita deduzione di costi ai fini delle imposte dirette e detrazione Iva in relazione a fatture emesse dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., attinenti ad operazioni oggettivamente inesistenti; 3) l’indebita deduzione di costi per acquisti di carburante ritenuti non idoneamente documentati attraverso le “schede carburanti mensili”; 4) l’indebita deduzione della somma di euro 53.270,38 per perdite da insolvenza dei propri debitori ritenute non irrecuperabili data l’esistenza di accordi transattivi in base ai quali la configurabilità della perdita reale avrebbe dovuto ritenersi sospensivamente condizionata all’espletamento di azioni giudiziarie volte al recupero delle somme da parte della contribuente; 5) l’indebita deduzione della quota di svalutazione relativa a crediti coperti da polizza assicurativa presenti nel conto Accantonamento svalutazione crediti. 2. Avverso il suddetto avviso la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Taranto che, con sentenza n. 72/1/09, lo accoglieva ad eccezione dei recuperi delle somme di euro 53.270,38 per perdite su credito ed euro 4.242,04 per eccessivo accantonamento di svalutazione crediti. 3. Avverso la sentenza di primo grado, l’Agenzia delle entrate proponeva appello principale e la società contribuente appello incidentale dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Taranto che, con la sentenza n. 2030/29/15, depositata il 29.09.2015, a parziale conferma della decisione impugnata, rideterminava il reddito di impresa imponibile in euro 156.494,42. 4.In punto di diritto la CTR ha osservato che:1) quanto alla ripresa a tassazione di costi indebitamente dedotti ai fini delle imposte dirette e detratti ai fini Iva, in relazione a fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. afferenti ad operazioni di acquisto di prodotti lattiero-caseari ritenute soggettivamente inesistenti, dal p.v.c. del 21.06.2006 redatto dai funzionari dell’Agenzia delle entrate, basato sulle circostanze di fatto di cui ad altro “fantomatico” p.v.c. dell’Ufficio delle Dogane di Trento emesso nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], non era risultato alcun addebito che potesse fare ipotizzare il concorso da parte della società verificata ad un’azione truffaldina finalizzata alla evasione fiscale; in particolare, l’Ufficio non era riuscito a dimostrare con dati certi e documentali la fittizietà delle operazioni poste in essere e, comunque, che la società contribuente vi avesse coscientemente aderito, limitandosi a generici richiami alla verifica fatta dall’ufficio doganale alla società fornitrice senza fornirne alcun riscontro oggettivo; 2)relativamente agli altri motivi di appello si condivideva quanto deciso dal giudice di primo grado ad eccezione del recupero a tassazione della somma di euro 57.512,42 relativa alla indeducibilità della perdita di esercizio e dell’accantonamento; 3) in particolare, con riguardo alla deducibilità delle perdite su crediti quali componenti negative del reddito di impresa, la contribuente non aveva fornito la risultanza delle stesse da elementi certi e precisi ai sensi dell’art. 66, comma terzo, del d.P.R. n. 917/86. 5.Avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad otto motivi cui resiste la società contribuente con controricorso spiegando ricorso incidentale affidato a cinque motivi. 6.Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte, ed ha domandato l’accoglimento dei motivi dal primo al quarto del ricorso principale e il rigetto di quello incidentale.7.La società contribuente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. nonché in data 13.1.2023 istanza di sospensione, alla quale il Pubblico Ministero ha dichiarato di non opporsi. [OSCURATO:PERSONA] Parte contribuente ha depositato istanza di sospensione ex art. 1, comma 197, della legge n. 197/22 dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 1, commi 186- 202, della medesima legge. P.Q. M. La Corte sospende il giudizio ex art. 1, comma