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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 30 giugno 1986

Cassazione n. 37446/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/06/1986 avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello d Palermo ha confermato la sentenza emessa il 07/12/2022 dal Tribunale di Marsala nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e con il quale lo stesso, all'esito di giudizio abbreviato, era stato condannato alla pena di anni uno e mesi quatti-O di reclusione ed € 800,00 di multa, per il reato contestato ai sensi degli artt. 62 4 e 625, n.2, 1 cod.pen., per essersi appropriato (mediante allaccio diretto alla rete di [OSCURATO:PERSONA], effettuato a mezzo di due condotti unipolari), di un qyantitativo di energia elettrica dal valore di € 470,30.

La Corte territoriale ha premesso la ricostruzione del fatto operata dal giudice di primo grado e nella quale era stato dato atto di come il predetto allaccio abusivo fosse stato constatato sulla base degli accertamenti compiuti dagli ag 'enti operanti, insieme a tecnici verificatori dell'ENEL, alla data del 14/02/2021.

Ha quindi ritenuto infondato il motivo inerente alla responsabilità dell'imputato, attesa che doveva ritenersi provato che il ricorrente fosse stabile occupante dell'immobile beneficiante del predetto allaccio abusivo; ha altresì ritenuto non fondati il motivo inerenti alla sussistenza dell'aggravànte prevista dall'art.625, n.2, cod.pen. e quelli attinenti al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, di quella prevista dall'art.62, n.4, cod.pen. ovvero della causa di non punibilità prevista dall'art.131bis cod.pen..

2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassaz one [OSCURATO:PERSONA], proponendo un unitario motivo di impugnazione, con il quale ha censurato la decisione - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.pro.C.pen. - per violazione degli artt.624 e 625 cod.pen..

Ha dedotto che il giudice di secondo grado, atteso il reato contestato, non aveva rilevato - pur in presenza di espressa deduzione sul punto - il difetto della necessaria condizione di procedibilità atteso che il reato medesimo, ai sensi delle modifiche introdotte dal d.lgs. n.150/2022, era divenuto procedibile a querela.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4..

Il ricorso è fondato, sulla base delle considerazioni che segubno.

5. Va quindi premesso che la fattispecie contestata all'odierno iMputato (artt. 624 e 625, n.2 cod.pen.), è divenuta procedibile a querela a seguito i1ella modifica dell'art.624, comma 3, cod.pen., intervenuta per effetto dell'art.', comma 1, lett.i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, applicabile a decorrere dal 30 dicembre 2022; in relazione ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore •ella suddetta modifica legislativa, l'art.85 dello stesso decreto ha stabilito che: «Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la perona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato».

Questa Corte ha altresì chiarito che il nuovo regime di procedibilità introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022 trova applicazione anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore (Sez. 5, n. 22641 del 21/04/2023, P., Rv. 84749 - 01), come già affermato in continuità con il principio sancito anche in occasione di precedenti interventi legislativi di analogo segno (Sez. 2, n. 21700 del 17/04/2019, Sibio, Rv.276651 - 01; Sez. 5, n. 22143 del 17/04M19, D., Rv. 275924 - 01).

Va quindi rilevato che, nel termine previsto dalla disposizione transitoria, non risulta essere stato presentato da parte della persona offesa un atto di querela valutabile ai sensi degli artt. 336 e 337 cod.proc.pen..

4. Ciò posto, il motivo di ricorso è fondato.

Va difatti rilevato che - pur in presenza di un'espressa censura spiegata nell'ambito dell'atto di appello - la Corte territoriale ha del tutto omesso di pronunciarsi (incorrendo quindi nel denunciato vizio previsto dall'art.606, comma 1 lett.b), cod.proc.pen.), in punto di eventuale persistenza della procedibilità d'ufficio del reato contestato.

Incidentalmente rilevando che - alla pag.3 della motivazione - la Corte ha altresì fatto riferimento all'aggravante prevista dall'art.625, h.7, cod.pen. (comportante, in caso di sottrazione di bene adibito a pubblico servizio, la persistente perseguibilità d'ufficio del furto, anche all'esito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n.150/2022), ma senza che l'aggravante medesima risulti essere stata contestata nel corso del primo grado di giudizio e senza che, comunque, il Collegio si sia espressamente pronunciato in odine alla sua eventuale contestazione in punto di fatto.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra seziole della Corte d'appello di Palermo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Co e d'appello di Palermo.

Così deciso il 3 otto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/06/1986 avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello d Palermo ha confermato la sentenza emessa il 07/12/2022 dal Tribunale di Marsala nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e con il quale lo stesso, all'esito di giudizio abbreviato, era stato condannato alla pena di anni uno e mesi quatti-O di reclusione ed € 800,00 di multa, per il reato contestato ai sensi degli artt. 62 4 e 625, n.2, 1 cod.pen., per essersi appropriato (mediante allaccio diretto alla rete di [OSCURATO:PERSONA], effettuato a mezzo di due condotti unipolari), di un qyantitativo di energia elettrica dal valore di € 470,30. La Corte territoriale ha premesso la ricostruzione del fatto operata dal giudice di primo grado e nella quale era stato dato atto di come il predetto allaccio abusivo fosse stato constatato sulla base degli accertamenti compiuti dagli ag 'enti operanti, insieme a tecnici verificatori dell'ENEL, alla data del 14/02/2021. Ha quindi ritenuto infondato il motivo inerente alla responsabilità dell'imputato, attesa che doveva ritenersi provato che il ricorrente fosse stabile occupante dell'immobile beneficiante del predetto allaccio abusivo; ha altresì ritenuto non fondati il motivo inerenti alla sussistenza dell'aggravànte prevista dall'art.625, n.2, cod.pen. e quelli attinenti al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, di quella prevista dall'art.62, n.4, cod.pen. ovvero della causa di non punibilità prevista dall'art.131bis cod.pen.. 2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassaz one [OSCURATO:PERSONA], proponendo un unitario motivo di impugnazione, con il quale ha censurato la decisione - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.pro.C.pen. - per violazione degli artt.624 e 625 cod.pen.. Ha dedotto che il giudice di secondo grado, atteso il reato contestato, non aveva rilevato - pur in presenza di espressa deduzione sul punto - il difetto della necessaria condizione di procedibilità atteso che il reato medesimo, ai sensi delle modifiche introdotte dal d.lgs. n.150/2022, era divenuto procedibile a querela. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4.. Il ricorso è fondato, sulla base delle considerazioni che segubno. 5. Va quindi premesso che la fattispecie contestata all'odierno iMputato (artt. 624 e 625, n.2 cod.pen.), è divenuta procedibile a querela a seguito i1ella modifica dell'art.624, comma 3, cod.pen., intervenuta per effetto dell'art.', comma 1, lett.i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, applicabile a decorrere dal 30 dicembre 2022; in relazione ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore •ella suddetta modifica legislativa, l'art.85 dello stesso decreto ha stabilito che: «Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la perona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato». Questa Corte ha altresì chiarito che il nuovo regime di procedibilità introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022 trova applicazione anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore (Sez. 5, n. 22641 del 21/04/2023, P., Rv. 84749 - 01), come già affermato in continuità con il principio sancito anche in occasione di precedenti interventi legislativi di analogo segno (Sez. 2, n. 21700 del 17/04/2019, Sibio, Rv.276651 - 01; Sez. 5, n. 22143 del 17/04M19, D., Rv. 275924 - 01). Va quindi rilevato che, nel termine previsto dalla disposizione transitoria, non risulta essere stato presentato da parte della persona offesa un atto di querela valutabile ai sensi degli artt. 336 e 337 cod.proc.pen.. 4. Ciò posto, il motivo di ricorso è fondato. Va difatti rilevato che - pur in presenza di un'espressa censura spiegata nell'ambito dell'atto di appello - la Corte territoriale ha del tutto omesso di pronunciarsi (incorrendo quindi nel denunciato vizio previsto dall'art.606, comma 1 lett.b), cod.proc.pen.), in punto di eventuale persistenza della procedibilità d'ufficio del reato contestato. Incidentalmente rilevando che - alla pag.3 della motivazione - la Corte ha altresì fatto riferimento all'aggravante prevista dall'art.625, h.7, cod.pen. (comportante, in caso di sottrazione di bene adibito a pubblico servizio, la persistente perseguibilità d'ufficio del furto, anche all'esito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n.150/2022), ma senza che l'aggravante medesima risulti essere stata contestata nel corso del primo grado di giudizio e senza che, comunque, il Collegio si sia espressamente pronunciato in odine alla sua eventuale contestazione in punto di fatto. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra seziole della Corte d'appello di Palermo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Co e d'appello di Palermo. Così deciso il 3 otto
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