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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 novembre 2024

Cassazione n. 46859/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 131-bis, 640 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa ed al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della tenuità del fatto è aspecifico e reiterativo di medesime doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 640 cod. pen. (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato che la Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non ravvisando nella condotta della ricorrente gli estremi della tenuità del fatto, in considerazione del valore significativo del provento del reato e dei plurimi precedenti penali specifici di cui l'imputato è gravato, che escludono la non abitualità del comportamento, richiesta espressamente dalla disposizione invocata; rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 62 -bis, 62 n. 4 e 164 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante del danno di speciale tenuità nonché del mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, non è consentito in sede di legittimità; rilevato che i giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle invocate attenuanti, la gravità del danno subito dalla persona offesa e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata). rilevato che l'ulteriore censura con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art.163 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, è generica e manifestamente infondata.

I giudici di appello hanno correttamente applicato il principio di diritto secondo cui il decidente può fondare il giudizio prognostico di cui all'art. 164, comma primo, cod. pen. sulla capacità a delinquere dell'imputato desunta dai precedenti giudiziari ex art. 133, comma secondo, n. 2 cod. pen., afferendo i medesimi alla condotta e alla vita del reo antecedenti al reato (vedi Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv. 279206 - 02; Sez. 7, Ordinanza n. 30345 del 07/06/2023, Manfrè, Rv. 285098 - 01; da ultimo Sez. 5, n. 13625 del 15/12/2023, [OSCURATO:PERSONA], non nnassimata).

Inoltre, la Corte territoriale ha correttamente rimarcato che il ricorrente ha già beneficiato tre volte della sospensione condizionale della pena (vedi pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 12 novembre 2024 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 131-bis, 640 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa ed al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della tenuità del fatto è aspecifico e reiterativo di medesime doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 640 cod. pen. (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato che la Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non ravvisando nella condotta della ricorrente gli estremi della tenuità del fatto, in considerazione del valore significativo del provento del reato e dei plurimi precedenti penali specifici di cui l'imputato è gravato, che escludono la non abitualità del comportamento, richiesta espressamente dalla disposizione invocata; rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 62 -bis, 62 n. 4 e 164 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante del danno di speciale tenuità nonché del mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, non è consentito in sede di legittimità; rilevato che i giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle invocate attenuanti, la gravità del danno subito dalla persona offesa e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata). rilevato che l'ulteriore censura con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art.163 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, è generica e manifestamente infondata. I giudici di appello hanno correttamente applicato il principio di diritto secondo cui il decidente può fondare il giudizio prognostico di cui all'art. 164, comma primo, cod. pen. sulla capacità a delinquere dell'imputato desunta dai precedenti giudiziari ex art. 133, comma secondo, n. 2 cod. pen., afferendo i medesimi alla condotta e alla vita del reo antecedenti al reato (vedi Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv. 279206 - 02; Sez. 7, Ordinanza n. 30345 del 07/06/2023, Manfrè, Rv. 285098 - 01; da ultimo Sez. 5, n. 13625 del 15/12/2023, [OSCURATO:PERSONA], non nnassimata). Inoltre, la Corte territoriale ha correttamente rimarcato che il ricorrente ha già beneficiato tre volte della sospensione condizionale della pena (vedi pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 novembre 2024 Il C