CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 ottobre 2021
Cassazione n. 37255/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 28972 del 2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA].; - intimati - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di AREZZO, depositata il 18/09/2020; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. È impugnata dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in controversia insorta in ambito esecutivo, un'ordinanza interinale, di rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione, e di fissazione del termine per l'instaurazione del giudizio di merito del giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Arezzo, emanata il 18/09/2020. Non risulta la costituzione delle controparti. La controversia è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 bis cod. proc. civ. La proposta del Consigliere relatore, di manifesta inammissibilità, e comunque di infondatezza del ricorso, è stata ritualmente comunicata. Non risulta il deposito di memoria. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che debba darsi seguito all'orientamento, oramai costante, di questa Corte (Cass. n. 30300 del 20/11/2019 Rv. 656163 - 01): «In tema di opposkione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso il provvedimento con il quale il giudice dell'esecnione, rilevato il mancato rispetto del termine perentorio per notificare il ricorso introduttivo, abbia dichiarato chiusa la fase sommaria ed inammissibile l'opposkione sena adottare i provvedimenti indilnionabili previsti dall'articolo 618 c.p.c., né concedere il termine per instaurare il giudkio di merito, atteso che la pronuncia conclusiva della fase sommaria, benché illegittimamente emesso, è privo del carattere della definitività, la parte ben potendo proporre reclamo al collegio per ottenere le misure cautelari invocate ovvero dare inkio autonomamente al giudkio a cognkione piena, all'esito del quale conseguire una decisione sull'opposkione; non assume neppure rilievo, in senso contrario, la circostana che si sia provveduto sulle .spese, posto che nella struttura delle opposizioni, ai sensi degli arti. 615, comma 2, Ric. 2020 n. 28972 sez. M3 - ud. 19-10-2021 -2- 617 e 619 c.p.c., emergente dalla riforma di cui alla L n. 52 del 2006, il giudice dell'esecuzione, quando chiude la fase sommaria davanti a sé, deve pronunciarsi necessariamente sulle relative .spese, potendosi, peraltro, ridiscutere tale statuizione nell'ambito del giudizio di merito.», con conseguente inammissibilità dell'impugnazione. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Non v'è luogo a provvedere sul regolamento delle spese, non avendo alcuna controparte svolto difesa nella presente sede. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Sez. Un. 04315 del 20/02/2020). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese; Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 19 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA]