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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 novembre 2025

Cassazione n. 41380/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 23920/25 Ritenuto che la Corte di appello di L'Aquila ha congruamente motivato in merito alla gravità del fatto, in considerazione di quanto osservato sull'intensità del dolo e della consapevolezza della importanza di rispettare le prescrizioni del regime detentivo; ritenuto che appaiono ugualmente inammissibili per genericità le censure in punto di diniego delle attenuanti generiche a fronte delle ragioni esplicitate nella motivazione del provvedimento impugnato in riferimento alla gravità, epoca, tipologia e numero di precedenti penali a suo carico; ritenuto che è manifestamente infondato anche il motivo sul mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dal comma 4 dell'art. 385 per il comportamento tenuto alla vista degli operanti (vedi, Sez. 6 n. 1560 del 27/10/2020, Monticciolo, Rv. 280479), trattandosi di doglianze che non si confrontano con le modalità del fatto come ricostruite in coerenza alle risultanze istruttorie; ritenuto che anche i motivi dedotti sulla violazione del foglio di via obbligatorio emesso dal Questore appaiono reiterativi di doglianze già respinte con motivazione adeguata; ritenuto che la memoria del 14 novembre 2025 prodotta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], si riporta genericamente alle censure volte a sollecitare apprezzamenti riservati al giudizio di merito e come tali inammissibili; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dell$21 ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 23920/25 Ritenuto che la Corte di appello di L'Aquila ha congruamente motivato in merito alla gravità del fatto, in considerazione di quanto osservato sull'intensità del dolo e della consapevolezza della importanza di rispettare le prescrizioni del regime detentivo; ritenuto che appaiono ugualmente inammissibili per genericità le censure in punto di diniego delle attenuanti generiche a fronte delle ragioni esplicitate nella motivazione del provvedimento impugnato in riferimento alla gravità, epoca, tipologia e numero di precedenti penali a suo carico; ritenuto che è manifestamente infondato anche il motivo sul mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dal comma 4 dell'art. 385 per il comportamento tenuto alla vista degli operanti (vedi, Sez. 6 n. 1560 del 27/10/2020, Monticciolo, Rv. 280479), trattandosi di doglianze che non si confrontano con le modalità del fatto come ricostruite in coerenza alle risultanze istruttorie; ritenuto che anche i motivi dedotti sulla violazione del foglio di via obbligatorio emesso dal Questore appaiono reiterativi di doglianze già respinte con motivazione adeguata; ritenuto che la memoria del 14 novembre 2025 prodotta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], si riporta genericamente alle censure volte a sollecitare apprezzamenti riservati al giudizio di merito e come tali inammissibili; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dell$21 ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende
Sentenza Cassazione n. 41380/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris