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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 gennaio 2023

Cassazione n. 15515/2023

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NANZA sul ricorso16052-2017 proposto da : [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita a margine del ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 360 del 20 16 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], pubblicatail 14 dicembre 2016 (R.G.N. 329 /20 1 4 ).

R.G.N.16052/2017 Cron.

Rep.

C.C. 26/01/2023 giurisdizione Gestione separata INPSe prescrizione.

Omessa compilazione Quadro RR. -2 - Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 26 gennaio2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il Tribunale di Sassari, in accoglimento del ricorso del signor [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato l’insussistenza del credito vantato dall’INPS con l’invito di pagamento del 23 giugno 2011, e ha disposto la cancellazione dell’iscrizione del ricorrente alla Gestione separata a decorrere dal gennaio 2005.

Ad avviso del giudice di primo grado, il credito è prescritto per l’anno 2005 e comunque non è fondato, in quanto il ricorrente non appartiene ai destinatari dell’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata, così come definiti dall’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111. 2.–L’INPS ha impugnato la sentenza del Tribunale di Sassari.

Con sentenza pubblicata il14 dicembre 2016 con il numero 360del 2016, la Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha accolto il gravame dell’INPS e, in riforma della sentenza del Tribunale di Sassari, ha dichiarato la legittimità della pretesa contributiva dell’INPS.

La Corte territorialeha accertato, inoltre, che le sanzioni accessorie di cui all’art. 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono dovute soltanto nella misura di cui alla lettera a).

Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate nella misura di due quinti e per i restanti tre quinti sono state poste a carico della parte appellata. 2.1.–A fondamento della decisione, la Corte d’appello afferma che GiuseppePalmieri è tenuto a iscriversi alla Gestione separata : l ’obbligo d’iscrizione grava su tutti coloro che svolgano, pur se in via non esclusiva, attività professionale autonoma, condizionata all’iscrizione ad albi o ad elenchi, e concerne i redditi che non siano assoggettati a -3 - contribuzione previdenziale obbligatoria presso la Cassa della categoria. 2.2.–È infondata l’eccezione di prescrizione, accolta dal Tribunale.

L’omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi implica di per sé la sospensione del termine di prescrizione, in quanto impedisce all’Istituto di svolgere i doverosi controlli.Tale sospensione perdura fino al 31 dicembre 2008, in quanto, fino al secondo anno successivo alla dichiarazione, l’amministrazione può procedere al controllo ai sensi dell’art. 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 2.3.– Per quel che attiene a lle sanzioni, il regime applicabile è quello dell’omissione, in quanto non sono stati occultati i redditi cui i contributi risultano parametrati e, pertanto, non si ravvisa alcuna evasione in senso proprio. 3.– [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello diCagliari, con atto notificato il 14 giugno 2017 e affidato a novemotivi, illustrati da memoria. 4.–L’INPS resiste con controricorso . 5.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in baseall’art. 380-bis.1. cod. proc. civ., nel testo antecedente alle innovazioni recate dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e applicabile ratione temporis alla luce della disciplina transitoria dettata dall’art. 35, comma 6, del medesimo decreto legislativo. 6.–Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il ricorso per cassazione del signor [OSCURATO:PERSONA] si articola in novemotivi. 1.1.–Con il primo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia violazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 -4 - cod. proc. civ. e dell’art. 2, commi 25, 26, 27, 29 e 30, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

La sentenza d’appello sarebbe erronea, nella parte in cui non ha rilevato il passaggio in giudicato della statuizione del giudice di primo grado, concernente la cancellazione dell’iscrizione alla Gestione separata.

L’iscrizione rappresenterebbe il presupposto dell’obbligo contributivo e, p erdurando la cancellazione, oramai sancita da una sentenza definitiva, nessuna contribuzione potrebbe essere richiesta. 1.2.–Con il secondo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), ilricorrente deduce violazione degli artt. 99, 329, secondo comma, e 434 cod. proc. civ.

Avrebbe errato la Corte territoriale nell’omettere il rilievo dell’inammissibilità della seconda doglianza, che tende ad affermare l’obbligo contributivo del professionista.

L’Istituto non avrebbe espressamente richiesto la riforma della sentenza di primo grado, nella parte in cui ha ordinato la cancellazione dell’iscrizione, e quest’omissione inficerebbe l’ammissibilità del motivo di gravame imperniato sull’obbligo contributivo. 1.3.–Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), il ricorrente si duole della violazione degli artt. 112 e 323 cod. proc. civ.e imputa alla Corte territoriale di aver travalicato i limiti del petitum.

Nel pronunciarsi sul secondo motivo di gravame, pur se in difetto diun’espressa domanda, la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto dell’acquiescenza dell’INPS all’ordine di cancellazione disposto dal giudice. 1.4.–Con la quarta critica (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), il ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.

Il ricorrente, in quanto architetto, sarebbe iscritto all’Albo professionale e sarebbe obbligato a versare all’Inarcassa il contributo integrativo.

In qualità d’insegnante a tempo indeterminato, il ricorrente -5 - sarebbe poi titolare di una posizione assicurativa presso l’INPDAP.

Di tali circostanze, debitamente documentate e idonee a condurre a una decisionedi segno diverso, la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto. 1.5.–Con il quinto motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente allega violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, commi 25 e 26, della legge n. 335 del 1995, dell’art. 18 del d.l. n. 98 del 2011, dell’art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dell’art. 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6.

La sentenza d’appello meriterebbe censura, anche perché non ha considerato che anche ilversamento del solo contributo integrativo a INARCASSA sarebbe sufficiente ad escludere l’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata, configurato in termini meramente residuali.

Non sarebbe indispensabile, pertanto, il versamento del contributo soggettivo, parametrato ai compensi ricevuti. 1.6.–Con la sesta critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, degli artt. 36- bis e36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, dell’art. 3, comma 134, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell’art. 24 del decreto legislativo26 febbraio1999, n. 46.

Il ricorrente assume che la sentenza impugnatasia affetta da error in iudicando, anche nella parte in cui haconsiderato sospeso il decorso del termine di prescrizione.

L’Agenzia delle Entrate svolgerebbe accertamenti formali e sostanziali sui dati denunciati dai contribuentie trasmetterebbe all’INPS le informazioni utili sui contributi omessi e/o evasi.

L’omessa compilazione del quadro RR non precluderebbe, dunque, le tempestive verifiche dell’Istituto , anche mediante la consultazione degli archivi dell’amministrazione finanziaria dello Stato o la richiesta di dati al contribuente. -6 - 1.7.–Con il settimo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente allega falsa applicazione dell’a rt. 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, violazione e falsa applicazione degli artt. 2941 e 2935 cod. civ., dell’art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995 e dell’art. 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973.

Le statuizioni della sentenza impugnata in ordine alla sospensione della prescrizione sarebbero censurabili sotto un ulteriore profilo.

Ai fini della sospensione della prescrizione, sarebbe inconferente il richiamo ai controlli che l’amministrazione finanziaria potrebbe effettuare ai sensi dell’art. 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973, in quanto nessun controllo di tal fatta sarebbe stato compiuto.

Al ricorrente sarebbe stata inviata solo la nota del 23 giugno 2011.

Solo una condotta ingannatrice e fraudolenta si potrebbe configurare come un impedimento insuperabile con gli ordinari controlli, con la conseguente sospensione della prescrizione ai sensi dell’art. 2941, n. 8, cod. civ.

Allorché non si riscontri una condotta così caratterizzata, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui i contributi avrebbero dovuto essere corrisposti. 1.8.–Con l’ottava doglianza, il ricorrente deduce omesso esame di fatto decisivo (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.) e violazione dell’art. 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388 del 2000 (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) e lamen ta che la Corte d’appello non abbia valutato l’esimente della buona fede , suscettibile diescludere l’applicazione di ogni sanzione. 1.9.–Con il nono mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrentedenuncia, infine, violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. e osserva che la riformadella sentenza dovrà condurre a porre a carico dell’INPS, per l’intero, le spese di lite. 2.–Il primo, il secondo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente, per la stretta connessione che li lega. -7 - 3.– Il giudice di primo grado ha disposto «la cancellazione del ricorrente dall’iscrizione [d]alla Gestione separata con decorrenza dal gennaio 2005» (pagina 2 della sentenza d’appello).

Il ricorrente fa leva sulla circostanza che tale statuizione non sia stata impugnata, per desumerne l’erroneità della sentenza: il passaggio in giudicato dell’ordine di cancellazione (primo motivo), in ragione dell’acquiescenza dell’Istituto (terzo motivo), impedirebbe alla Corte anche di esaminare le doglianze sul correlato obbligo di contribuzione alla Gestione separata (secondo motivo).

Ad avviso del ricorrente, l’INPS non avrebbeottemperato all’onere di «formulare compiutamente i motivi di impugnazione» e di «proporre esplicita domanda di riforma» (pagina 10 del ricorso per cassazione). 4.–I motivi sono infondati, poiché infondata è la comune premessa argomentativa che li sorregge. 5.–Questa Corte è costante nell’affermare che il giudicato si forma su un’unità minima di decisione, che a un fatto, qualificato da una norma, riconnette un determinato effetto giuridico, e non concerne le singole affermazioni sui distinti elementi della fattispecie, come tali inidonee a dar luogo una decisione autonoma (Cass., sez. lav., 7 novembre 2022, n. 32683).

Alla luce dell’interpretazione sistematica dell’art. 329, secondo comma, e dell’art. 336, primo comma, cod. proc. civ., questa Corte ha puntualizzato che: «La parte non impugnata d’una sentenza ha il crisma del giudicatoallorché si riscontrino due condizioni, l’una positiva e l’altra negativa: essa si deve fondare su presupposti di fatto e di diritto diversi e autonomi rispetto a lla parte impugnata e alla parte impugnata nondev’essere legata da alcun rapporto di pregiudizialità o di consequenzialità» (sentenza n. 32683 del 2022, cit., punto 13.1.). 6.–Tali enunciazioni di principio, che la parte ricorrente non mostra di confutare, destituiscono di fondamento la prospettazione sottesa ai motivi in esame. -8 - L’INPS ha contestato in radice la sentenza di primo grado e, a sostegno del gravame, ha ribadito la sussistenza dell’obbligo d’iscrizione del ricorrentealla Gestione separata.

Tale contestazione, in virtù della sua radicalità, non può non investire anche le statuizioni in punto di cancellazione, che sono consequenziali rispetto a quelle, ritualmente censurate, sull’insussistenza dell’obbligo d’iscrizione.

Nessuna acquiescenza, pertanto, si può ravvisare e non si può predicare alcun giudicato, proprio perché la parte di sentenza che si sostiene non sia stata impugnata (l’ordine di cancellazione) non è autonoma rispetto a quella impugnata, ma ne rappresenta l’indefettibile corollario logico.

Ne consegue che costituisce ancora materia controversa, in tutte le sue implicazioni, l’obbligo d’iscrizione di [OSCURATO:PERSONA] alla Gestione separata e che nessun giudicato si frappone all’esame delle contrapposte deduzionidelle parti. 7.–Devono essere disattese la quarta e la quinta censura che, pur sotto un diverso angolo visuale, revocano in dubbio i presupposti di tale obbligo e criticano la sentenza d’appello nella parte in cui non ha conferito alcun rilievo al versamento del contributo integrativo a INARCASSA.

Tale profilo, dedotto nel quarto mezzo come omesso esame d’un fatto decisivo, è poi declinato nella quinta doglianza come violazione di legge. 8.– È oramai consolidata la giurisprudenza di questa Corte, nel negare la rilevanza del versamento del contributo integrativo, ai fini dell’esclusione dell’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’INPS.Tale contributo riveste valenza solidaristica, ma non vale a costituire alcuna posizione previdenziale a benefic io del lavoratore autonomo.

In virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, che presiede all’istituzione della Gestione separata, l’unico -9 - versamento contributivo che possa escludere il predetto obbligo d’iscrizione è quello suscettibile di costituire, in capo al lavoratore autonomo,una correlata prestazione previdenziale (Cass., sez. lav., 3 agosto 2022, n. 24047, con riguardo agli avvocati, ma con affermazioni di portata generale sulla disciplina dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995).

Invero, il rapporto tra il sistema previdenziale di categoria e quello della Gestione separata si atteggia in termini non già alternativi,ma complementari .

Proprio con riferimento agl’ingegneri e agli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, per i quali è preclusa l’iscrizione all’INARCASSA,questa Corte ha ribadito i richiamati principi di diritto e ha confermato che è ininfluente il versamento di un contributo integrativo di carattere solidaristico,legato al mero dato dell’iscrizione all’albo (Cass., sez.

VI-L, 23 giugno 2022, n. 20288). 9.–Nella memoria illustrativa (pagine 8, 9 e 10), la parte ricorrente dà conto di tale orientamento, recepito anche dalle recenti pronunce del giudice delle leggi(Corte costituzionale, sentenze n. 104 e n. 238 del 2022, riguardanti l’iscrizione degli avvocati, la prima,e la seconda l’iscrizione degl’ingegneri e degli architetti alla Gestione separata), e non si cura di addurre argomenti idonei a sollecitarne una revisione critica. 10.–Sono fondati, invece, il sesto e il settimo motivo, che possono essere scrutinati congiuntamente, poiché involgono entrambi il tema della prescrizione e della sua sospensione per occultamento doloso del debito. 11.– La sentenza im pugnata, nel disattendere l’eccezione di prescrizione, evidenzia che «l’omessa compilazione del quadro RR di per sé impedisce di effettuare tempestiva verifica» (pagina 5) e che l’omessa compilazione delle parti della dichiarazione concernenti i contributi previdenziali implica «di per sé la sospensione della decorrenza del termine di prescrizione sino al momento in cui -10 - l’amministrazione può legalmente procedere al controllo (ex art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973, il 31 dicembre del secondo anno successivo alla dichiarazione), rilevando l’omissione» (pagina 7). 12.–Le conclusioni, cui perviene la Corte di merito, prestano il fianco alle censure del ricorrente. 13.–La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei contributi, secondo le previsioni di legge e delle fonti secondarie chiamate a dare attuazione alla normativa primaria (Cass., sez. lav., 19 aprile 2021,n. 10273).

Non assume alcun rilievo la presentazione della dichiarazione dei redditi, mera esternazione di scienza, che non assurge a presupposto del credito contributivo (Cass., sez. lav., 31 ottobre 2018, n. 27950). 14.–La causa di sospensione della prescrizione, sancita dall’art. 2941, n. 8, cod. civ. e riconosciuta dalla sentenza impugnata, postula «una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito» e, dunque, «un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione» e foriero di un «impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli» (Cass., sez. lav., 24 luglio 2018, n. 19640, punto 2.1.).

Quanto allasospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito d’iscrizione alla Gestione separata, questa Corte ha specificatoche non si può configurare alc un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo (Cass., sez.

VI - L, 30 novembre 2021, n. 37529).

Da tale orientamento, confermato anche di recente (fra le molte, Cass., sez.

VI-L, 3 marzo 2023, n. 6371, 2 marzo 2023, n. 6319 e n. 6296), non vi sono ragioni di discostarsi, né l’INPS nel controricorso ha -11 - indicato ragioni persuasive che valgano a discuterne le premesse giuridiche. 15.– La sentenza impugnata, nel ritenere che l’omessa compilazione del quadro RR integri «di per sé»un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere la prescrizione, presuppone quell’automatismo che la giurisprudenza di questa Corte reputa contra legem e incorre , pertanto, nella violazione di legge denunciata con entrambi i motivi in esame. 16.– L’accoglimento del sesto e del settimo motivo implica l’assorbimento dell’esame dell’ottava doglianza, che verte sul regime sanzionatorio, e del nono mezzo, riguardante la pronuncia sulle spese.

La disamina del tema delle sanzioni applicabili, anche alla stregua delle indicazioni sistematiche desumibili dalle sentenze n. 104 e n. 238 del 2022, pronunciate dalla Corte costituzionale, non può che prendere le mosse dalla rivalutazione della fattispecie controversa e della prescrizione eccepita.

All’esito di tale rivalutazione, si potranno regolare anche le spese di lite. 17.–La sentenza d’appello va cassata, pertanto, in relazione alle censure accolte.

La causa è rinviata alla Corte d’appello di Cagliari che, in diversa composizione, riesaminerà la controversia alla luce dei principi di diritto enunciati ai punti 13 e 14 e degli ulteriori rilievi svolti nella presente ordinanza.

Al giudice di rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese dell’odierno giudizio.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il sesto e il settimo motivo di ricorso; rigetta i motivi dal primo al quinto; dichiara assorbiti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA sul ricorso16052-2017 proposto da : [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita a margine del ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 360 del 20 16 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], pubblicatail 14 dicembre 2016 (R.G.N. 329 /20 1 4 ). R.G.N.16052/2017 Cron. Rep. C.C. 26/01/2023 giurisdizione Gestione separata INPSe prescrizione. Omessa compilazione Quadro RR. -2 - Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 26 gennaio2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il Tribunale di Sassari, in accoglimento del ricorso del signor [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato l’insussistenza del credito vantato dall’INPS con l’invito di pagamento del 23 giugno 2011, e ha disposto la cancellazione dell’iscrizione del ricorrente alla Gestione separata a decorrere dal gennaio 2005. Ad avviso del giudice di primo grado, il credito è prescritto per l’anno 2005 e comunque non è fondato, in quanto il ricorrente non appartiene ai destinatari dell’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata, così come definiti dall’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111. 2.–L’INPS ha impugnato la sentenza del Tribunale di Sassari. Con sentenza pubblicata il14 dicembre 2016 con il numero 360del 2016, la Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha accolto il gravame dell’INPS e, in riforma della sentenza del Tribunale di Sassari, ha dichiarato la legittimità della pretesa contributiva dell’INPS. La Corte territorialeha accertato, inoltre, che le sanzioni accessorie di cui all’art. 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono dovute soltanto nella misura di cui alla lettera a). Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate nella misura di due quinti e per i restanti tre quinti sono state poste a carico della parte appellata. 2.1.–A fondamento della decisione, la Corte d’appello afferma che GiuseppePalmieri è tenuto a iscriversi alla Gestione separata : l ’obbligo d’iscrizione grava su tutti coloro che svolgano, pur se in via non esclusiva, attività professionale autonoma, condizionata all’iscrizione ad albi o ad elenchi, e concerne i redditi che non siano assoggettati a -3 - contribuzione previdenziale obbligatoria presso la Cassa della categoria. 2.2.–È infondata l’eccezione di prescrizione, accolta dal Tribunale. L’omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi implica di per sé la sospensione del termine di prescrizione, in quanto impedisce all’Istituto di svolgere i doverosi controlli.Tale sospensione perdura fino al 31 dicembre 2008, in quanto, fino al secondo anno successivo alla dichiarazione, l’amministrazione può procedere al controllo ai sensi dell’art. 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 2.3.– Per quel che attiene a lle sanzioni, il regime applicabile è quello dell’omissione, in quanto non sono stati occultati i redditi cui i contributi risultano parametrati e, pertanto, non si ravvisa alcuna evasione in senso proprio. 3.– [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello diCagliari, con atto notificato il 14 giugno 2017 e affidato a novemotivi, illustrati da memoria. 4.–L’INPS resiste con controricorso . 5.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in baseall’art. 380-bis.1. cod. proc. civ., nel testo antecedente alle innovazioni recate dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e applicabile ratione temporis alla luce della disciplina transitoria dettata dall’art. 35, comma 6, del medesimo decreto legislativo. 6.–Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il ricorso per cassazione del signor [OSCURATO:PERSONA] si articola in novemotivi. 1.1.–Con il primo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia violazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 -4 - cod. proc. civ. e dell’art. 2, commi 25, 26, 27, 29 e 30, della legge 8 agosto 1995, n. 335. La sentenza d’appello sarebbe erronea, nella parte in cui non ha rilevato il passaggio in giudicato della statuizione del giudice di primo grado, concernente la cancellazione dell’iscrizione alla Gestione separata. L’iscrizione rappresenterebbe il presupposto dell’obbligo contributivo e, p erdurando la cancellazione, oramai sancita da una sentenza definitiva, nessuna contribuzione potrebbe essere richiesta. 1.2.–Con il secondo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), ilricorrente deduce violazione degli artt. 99, 329, secondo comma, e 434 cod. proc. civ. Avrebbe errato la Corte territoriale nell’omettere il rilievo dell’inammissibilità della seconda doglianza, che tende ad affermare l’obbligo contributivo del professionista. L’Istituto non avrebbe espressamente richiesto la riforma della sentenza di primo grado, nella parte in cui ha ordinato la cancellazione dell’iscrizione, e quest’omissione inficerebbe l’ammissibilità del motivo di gravame imperniato sull’obbligo contributivo. 1.3.–Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), il ricorrente si duole della violazione degli artt. 112 e 323 cod. proc. civ.e imputa alla Corte territoriale di aver travalicato i limiti del petitum. Nel pronunciarsi sul secondo motivo di gravame, pur se in difetto diun’espressa domanda, la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto dell’acquiescenza dell’INPS all’ordine di cancellazione disposto dal giudice. 1.4.–Con la quarta critica (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), il ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. Il ricorrente, in quanto architetto, sarebbe iscritto all’Albo professionale e sarebbe obbligato a versare all’Inarcassa il contributo integrativo. In qualità d’insegnante a tempo indeterminato, il ricorrente -5 - sarebbe poi titolare di una posizione assicurativa presso l’INPDAP. Di tali circostanze, debitamente documentate e idonee a condurre a una decisionedi segno diverso, la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto. 1.5.–Con il quinto motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente allega violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, commi 25 e 26, della legge n. 335 del 1995, dell’art. 18 del d.l. n. 98 del 2011, dell’art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dell’art. 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6. La sentenza d’appello meriterebbe censura, anche perché non ha considerato che anche ilversamento del solo contributo integrativo a INARCASSA sarebbe sufficiente ad escludere l’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata, configurato in termini meramente residuali. Non sarebbe indispensabile, pertanto, il versamento del contributo soggettivo, parametrato ai compensi ricevuti. 1.6.–Con la sesta critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, degli artt. 36- bis e36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, dell’art. 3, comma 134, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell’art. 24 del decreto legislativo26 febbraio1999, n. 46. Il ricorrente assume che la sentenza impugnatasia affetta da error in iudicando, anche nella parte in cui haconsiderato sospeso il decorso del termine di prescrizione. L’Agenzia delle Entrate svolgerebbe accertamenti formali e sostanziali sui dati denunciati dai contribuentie trasmetterebbe all’INPS le informazioni utili sui contributi omessi e/o evasi. L’omessa compilazione del quadro RR non precluderebbe, dunque, le tempestive verifiche dell’Istituto , anche mediante la consultazione degli archivi dell’amministrazione finanziaria dello Stato o la richiesta di dati al contribuente. -6 - 1.7.–Con il settimo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente allega falsa applicazione dell’a rt. 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, violazione e falsa applicazione degli artt. 2941 e 2935 cod. civ., dell’art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995 e dell’art. 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973. Le statuizioni della sentenza impugnata in ordine alla sospensione della prescrizione sarebbero censurabili sotto un ulteriore profilo. Ai fini della sospensione della prescrizione, sarebbe inconferente il richiamo ai controlli che l’amministrazione finanziaria potrebbe effettuare ai sensi dell’art. 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973, in quanto nessun controllo di tal fatta sarebbe stato compiuto. Al ricorrente sarebbe stata inviata solo la nota del 23 giugno 2011. Solo una condotta ingannatrice e fraudolenta si potrebbe configurare come un impedimento insuperabile con gli ordinari controlli, con la conseguente sospensione della prescrizione ai sensi dell’art. 2941, n. 8, cod. civ. Allorché non si riscontri una condotta così caratterizzata, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui i contributi avrebbero dovuto essere corrisposti. 1.8.–Con l’ottava doglianza, il ricorrente deduce omesso esame di fatto decisivo (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.) e violazione dell’art. 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388 del 2000 (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) e lamen ta che la Corte d’appello non abbia valutato l’esimente della buona fede , suscettibile diescludere l’applicazione di ogni sanzione. 1.9.–Con il nono mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrentedenuncia, infine, violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. e osserva che la riformadella sentenza dovrà condurre a porre a carico dell’INPS, per l’intero, le spese di lite. 2.–Il primo, il secondo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente, per la stretta connessione che li lega. -7 - 3.– Il giudice di primo grado ha disposto «la cancellazione del ricorrente dall’iscrizione [d]alla Gestione separata con decorrenza dal gennaio 2005» (pagina 2 della sentenza d’appello). Il ricorrente fa leva sulla circostanza che tale statuizione non sia stata impugnata, per desumerne l’erroneità della sentenza: il passaggio in giudicato dell’ordine di cancellazione (primo motivo), in ragione dell’acquiescenza dell’Istituto (terzo motivo), impedirebbe alla Corte anche di esaminare le doglianze sul correlato obbligo di contribuzione alla Gestione separata (secondo motivo). Ad avviso del ricorrente, l’INPS non avrebbeottemperato all’onere di «formulare compiutamente i motivi di impugnazione» e di «proporre esplicita domanda di riforma» (pagina 10 del ricorso per cassazione). 4.–I motivi sono infondati, poiché infondata è la comune premessa argomentativa che li sorregge. 5.–Questa Corte è costante nell’affermare che il giudicato si forma su un’unità minima di decisione, che a un fatto, qualificato da una norma, riconnette un determinato effetto giuridico, e non concerne le singole affermazioni sui distinti elementi della fattispecie, come tali inidonee a dar luogo una decisione autonoma (Cass., sez. lav., 7 novembre 2022, n. 32683). Alla luce dell’interpretazione sistematica dell’art. 329, secondo comma, e dell’art. 336, primo comma, cod. proc. civ., questa Corte ha puntualizzato che: «La parte non impugnata d’una sentenza ha il crisma del giudicatoallorché si riscontrino due condizioni, l’una positiva e l’altra negativa: essa si deve fondare su presupposti di fatto e di diritto diversi e autonomi rispetto a lla parte impugnata e alla parte impugnata nondev’essere legata da alcun rapporto di pregiudizialità o di consequenzialità» (sentenza n. 32683 del 2022, cit., punto 13.1.). 6.–Tali enunciazioni di principio, che la parte ricorrente non mostra di confutare, destituiscono di fondamento la prospettazione sottesa ai motivi in esame. -8 - L’INPS ha contestato in radice la sentenza di primo grado e, a sostegno del gravame, ha ribadito la sussistenza dell’obbligo d’iscrizione del ricorrentealla Gestione separata. Tale contestazione, in virtù della sua radicalità, non può non investire anche le statuizioni in punto di cancellazione, che sono consequenziali rispetto a quelle, ritualmente censurate, sull’insussistenza dell’obbligo d’iscrizione. Nessuna acquiescenza, pertanto, si può ravvisare e non si può predicare alcun giudicato, proprio perché la parte di sentenza che si sostiene non sia stata impugnata (l’ordine di cancellazione) non è autonoma rispetto a quella impugnata, ma ne rappresenta l’indefettibile corollario logico. Ne consegue che costituisce ancora materia controversa, in tutte le sue implicazioni, l’obbligo d’iscrizione di [OSCURATO:PERSONA] alla Gestione separata e che nessun giudicato si frappone all’esame delle contrapposte deduzionidelle parti. 7.–Devono essere disattese la quarta e la quinta censura che, pur sotto un diverso angolo visuale, revocano in dubbio i presupposti di tale obbligo e criticano la sentenza d’appello nella parte in cui non ha conferito alcun rilievo al versamento del contributo integrativo a INARCASSA. Tale profilo, dedotto nel quarto mezzo come omesso esame d’un fatto decisivo, è poi declinato nella quinta doglianza come violazione di legge. 8.– È oramai consolidata la giurisprudenza di questa Corte, nel negare la rilevanza del versamento del contributo integrativo, ai fini dell’esclusione dell’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’INPS.Tale contributo riveste valenza solidaristica, ma non vale a costituire alcuna posizione previdenziale a benefic io del lavoratore autonomo. In virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, che presiede all’istituzione della Gestione separata, l’unico -9 - versamento contributivo che possa escludere il predetto obbligo d’iscrizione è quello suscettibile di costituire, in capo al lavoratore autonomo,una correlata prestazione previdenziale (Cass., sez. lav., 3 agosto 2022, n. 24047, con riguardo agli avvocati, ma con affermazioni di portata generale sulla disciplina dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995). Invero, il rapporto tra il sistema previdenziale di categoria e quello della Gestione separata si atteggia in termini non già alternativi,ma complementari . Proprio con riferimento agl’ingegneri e agli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, per i quali è preclusa l’iscrizione all’INARCASSA,questa Corte ha ribadito i richiamati principi di diritto e ha confermato che è ininfluente il versamento di un contributo integrativo di carattere solidaristico,legato al mero dato dell’iscrizione all’albo (Cass., sez. VI-L, 23 giugno 2022, n. 20288). 9.–Nella memoria illustrativa (pagine 8, 9 e 10), la parte ricorrente dà conto di tale orientamento, recepito anche dalle recenti pronunce del giudice delle leggi(Corte costituzionale, sentenze n. 104 e n. 238 del 2022, riguardanti l’iscrizione degli avvocati, la prima,e la seconda l’iscrizione degl’ingegneri e degli architetti alla Gestione separata), e non si cura di addurre argomenti idonei a sollecitarne una revisione critica. 10.–Sono fondati, invece, il sesto e il settimo motivo, che possono essere scrutinati congiuntamente, poiché involgono entrambi il tema della prescrizione e della sua sospensione per occultamento doloso del debito. 11.– La sentenza im pugnata, nel disattendere l’eccezione di prescrizione, evidenzia che «l’omessa compilazione del quadro RR di per sé impedisce di effettuare tempestiva verifica» (pagina 5) e che l’omessa compilazione delle parti della dichiarazione concernenti i contributi previdenziali implica «di per sé la sospensione della decorrenza del termine di prescrizione sino al momento in cui -10 - l’amministrazione può legalmente procedere al controllo (ex art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973, il 31 dicembre del secondo anno successivo alla dichiarazione), rilevando l’omissione» (pagina 7). 12.–Le conclusioni, cui perviene la Corte di merito, prestano il fianco alle censure del ricorrente. 13.–La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei contributi, secondo le previsioni di legge e delle fonti secondarie chiamate a dare attuazione alla normativa primaria (Cass., sez. lav., 19 aprile 2021,n. 10273). Non assume alcun rilievo la presentazione della dichiarazione dei redditi, mera esternazione di scienza, che non assurge a presupposto del credito contributivo (Cass., sez. lav., 31 ottobre 2018, n. 27950). 14.–La causa di sospensione della prescrizione, sancita dall’art. 2941, n. 8, cod. civ. e riconosciuta dalla sentenza impugnata, postula «una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito» e, dunque, «un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione» e foriero di un «impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli» (Cass., sez. lav., 24 luglio 2018, n. 19640, punto 2.1.). Quanto allasospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito d’iscrizione alla Gestione separata, questa Corte ha specificatoche non si può configurare alc un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo (Cass., sez. VI - L, 30 novembre 2021, n. 37529). Da tale orientamento, confermato anche di recente (fra le molte, Cass., sez. VI-L, 3 marzo 2023, n. 6371, 2 marzo 2023, n. 6319 e n. 6296), non vi sono ragioni di discostarsi, né l’INPS nel controricorso ha -11 - indicato ragioni persuasive che valgano a discuterne le premesse giuridiche. 15.– La sentenza impugnata, nel ritenere che l’omessa compilazione del quadro RR integri «di per sé»un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere la prescrizione, presuppone quell’automatismo che la giurisprudenza di questa Corte reputa contra legem e incorre , pertanto, nella violazione di legge denunciata con entrambi i motivi in esame. 16.– L’accoglimento del sesto e del settimo motivo implica l’assorbimento dell’esame dell’ottava doglianza, che verte sul regime sanzionatorio, e del nono mezzo, riguardante la pronuncia sulle spese. La disamina del tema delle sanzioni applicabili, anche alla stregua delle indicazioni sistematiche desumibili dalle sentenze n. 104 e n. 238 del 2022, pronunciate dalla Corte costituzionale, non può che prendere le mosse dalla rivalutazione della fattispecie controversa e della prescrizione eccepita. All’esito di tale rivalutazione, si potranno regolare anche le spese di lite. 17.–La sentenza d’appello va cassata, pertanto, in relazione alle censure accolte. La causa è rinviata alla Corte d’appello di Cagliari che, in diversa composizione, riesaminerà la controversia alla luce dei principi di diritto enunciati ai punti 13 e 14 e degli ulteriori rilievi svolti nella presente ordinanza. Al giudice di rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese dell’odierno giudizio. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il sesto e il settimo motivo di ricorso; rigetta i motivi dal primo al quinto; dichiara assorbiti
Sentenza Cassazione n. 15515/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris