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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 31195/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CROTONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Presidente del Tribunale di Crotone ha rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Tribunale di Crotone del 4 agosto 2021 di inammissibilità di istanza di gratuito patrocinio.

Nell'ordinanza impugnata si è osservato che l'inammissibilità era stata corretta- mente pronunziata, in quanto il Padovano non aveva prodotto entro il termine previ- sto la certificazione reddituale dell'Agenzia delle Entrate, che gli era stata richiesta dal Tribunale.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza, proponendo due motivi di impugnazione.

2.1. Violazione degli artt. 99 d.P.R. n. 115 del 2002 e 15, comma 5, d.

Igs. n. 150 del 2011.

Si deduce che, stante l'effetto devolutivo dell'impugnazione, il giudice dell'oppo- sizione avrebbe dovuto verificare la sussistenza dei presupposti negati dal Tribunale, valutando ai fini della decisione i documenti eventualmente prodotti oppure dispo- nendo l'integrazione della documentazione, dovendosi escludere la sussistenza di un vero e proprio onere di prova del richiedente.

Il Tribunale non avrebbe potuto respin- gere l'istanza perché mancante dell'ulteriore documentazione richiesta.

2.2. Violazione degli artt. 79, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 115 del 2002, 3 e 24 Cost..

Si osserva che, oltre alla documentazione prevista dalle disposizioni in materia di gratuito patrocinio, non poteva onerarsi l'istante a produrre documentazione co- stituente patrimonio esclusivo dell'Agenzia delle Entrate.

Tale ente, peraltro, non solo non fornisce la documentazione richiesta, ma addi- rittura non risponde all'istanza.

L'esercizio del diritto di difesa non può dipendere dal comportamento diligente o meno di un ente terzo.

In caso di sospetto circa la veridi- cità o la congruenza di quanto dichiarato, il giudice avrebbe dovuto esercitare i poteri d'ufficio previsti dall'art. 79, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Con riferimento ad entrambi i motivi di ricorso, da trattare congiuntamente per ragioni di ordine logico, va premesso che, ai sensi dell'art. 79, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 115 del 2002, l'unico onere di colui il quale chieda l'ammissione al gratuito patrocinio, in tema di dimostrazione del proprio reddito, consiste nel corredare l'istanza di «una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repub- blica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo va- lutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76».

Sussistono ulteriori oneri per il richiedente esclusivamente in ipotesi particolari, quando l'istanza sia presentata da persona straniera oppure qualora egli fruisca di redditi prodotti all'estero.

Alla luce di tale quadro legislativo, la giurisprudenza di questa Corte ha elaborato il consolidato principio in base al quale, ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio l'autocertificazione dell'istante ha valenza probatoria e il giudice non può entrare nel merito della medesima per valutarne l'attendibilità, dovendosi limitare alla verifica dei redditi esposti e concedere in base ad essi il beneficio, il quale potrà essere revo- cato solo a seguito dell'analisi negativa effettuata dall'Intendente di Finanza, cui il giudice deve trasmettere copia dell'istanza con l'autocertificazione e la documenta- zione allegata (Sez. 4, n. 10512 del 13/01/2021, Pennestrì, Rv. 280939; Sez. 4, n. 53356 del 27/09/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268682).

D'altronde, anche la giurisprudenza civile di questa Corte, sia pur in tema di liquidazione del compenso professionale in regime di patrocinio a spese dello Stato, ha escluso la sussistenza di una regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova (Sez. 2 civ., n. 23133 del 19/08/2021, Rv. 662071; Sez. 2 civ., n. 2206 del 30/01/2020, Rv. 656859).

Alla luce dei principi sopra riportati, pertanto, l'organo giudicante non poteva richiedere al Padovano di integrare l'autocertificazione con l'ulteriore certificazione reddituale da acquisire dall'Agenzia delle Entrate; né poteva sanzionare la mancata tempestiva produzione nel termine stabilito col rigetto dell'istanza.

In caso di dubbio sulla veridicità dell'autocertificazione, infatti, al fine di controllare la sussistenza dei presupposti reddituali per ottenere il beneficio, il giudice può solo limitarsi ad attivare gli organi dell'Intendenza di Finanza.

2. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudi- zio al Tribunale di Crotone.

P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Crotone.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CROTONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Presidente del Tribunale di Crotone ha rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Tribunale di Crotone del 4 agosto 2021 di inammissibilità di istanza di gratuito patrocinio. Nell'ordinanza impugnata si è osservato che l'inammissibilità era stata corretta- mente pronunziata, in quanto il Padovano non aveva prodotto entro il termine previ- sto la certificazione reddituale dell'Agenzia delle Entrate, che gli era stata richiesta dal Tribunale. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione degli artt. 99 d.P.R. n. 115 del 2002 e 15, comma 5, d. Igs. n. 150 del 2011. Si deduce che, stante l'effetto devolutivo dell'impugnazione, il giudice dell'oppo- sizione avrebbe dovuto verificare la sussistenza dei presupposti negati dal Tribunale, valutando ai fini della decisione i documenti eventualmente prodotti oppure dispo- nendo l'integrazione della documentazione, dovendosi escludere la sussistenza di un vero e proprio onere di prova del richiedente. Il Tribunale non avrebbe potuto respin- gere l'istanza perché mancante dell'ulteriore documentazione richiesta. 2.2. Violazione degli artt. 79, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 115 del 2002, 3 e 24 Cost.. Si osserva che, oltre alla documentazione prevista dalle disposizioni in materia di gratuito patrocinio, non poteva onerarsi l'istante a produrre documentazione co- stituente patrimonio esclusivo dell'Agenzia delle Entrate. Tale ente, peraltro, non solo non fornisce la documentazione richiesta, ma addi- rittura non risponde all'istanza. L'esercizio del diritto di difesa non può dipendere dal comportamento diligente o meno di un ente terzo. In caso di sospetto circa la veridi- cità o la congruenza di quanto dichiarato, il giudice avrebbe dovuto esercitare i poteri d'ufficio previsti dall'art. 79, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Con riferimento ad entrambi i motivi di ricorso, da trattare congiuntamente per ragioni di ordine logico, va premesso che, ai sensi dell'art. 79, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 115 del 2002, l'unico onere di colui il quale chieda l'ammissione al gratuito patrocinio, in tema di dimostrazione del proprio reddito, consiste nel corredare l'istanza di «una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repub- blica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo va- lutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76». Sussistono ulteriori oneri per il richiedente esclusivamente in ipotesi particolari, quando l'istanza sia presentata da persona straniera oppure qualora egli fruisca di redditi prodotti all'estero. Alla luce di tale quadro legislativo, la giurisprudenza di questa Corte ha elaborato il consolidato principio in base al quale, ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio l'autocertificazione dell'istante ha valenza probatoria e il giudice non può entrare nel merito della medesima per valutarne l'attendibilità, dovendosi limitare alla verifica dei redditi esposti e concedere in base ad essi il beneficio, il quale potrà essere revo- cato solo a seguito dell'analisi negativa effettuata dall'Intendente di Finanza, cui il giudice deve trasmettere copia dell'istanza con l'autocertificazione e la documenta- zione allegata (Sez. 4, n. 10512 del 13/01/2021, Pennestrì, Rv. 280939; Sez. 4, n. 53356 del 27/09/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268682). D'altronde, anche la giurisprudenza civile di questa Corte, sia pur in tema di liquidazione del compenso professionale in regime di patrocinio a spese dello Stato, ha escluso la sussistenza di una regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova (Sez. 2 civ., n. 23133 del 19/08/2021, Rv. 662071; Sez. 2 civ., n. 2206 del 30/01/2020, Rv. 656859). Alla luce dei principi sopra riportati, pertanto, l'organo giudicante non poteva richiedere al Padovano di integrare l'autocertificazione con l'ulteriore certificazione reddituale da acquisire dall'Agenzia delle Entrate; né poteva sanzionare la mancata tempestiva produzione nel termine stabilito col rigetto dell'istanza. In caso di dubbio sulla veridicità dell'autocertificazione, infatti, al fine di controllare la sussistenza dei presupposti reddituali per ottenere il beneficio, il giudice può solo limitarsi ad attivare gli organi dell'Intendenza di Finanza. 2. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudi- zio al Tribunale di Crotone. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Crotone. C
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