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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11998/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4917/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

COOP., elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] XXIV maggio, 43, presso lo studio dell’avvocatoCorrado Grande che la rappresenta e dife nde, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

SICILIA, sezione staccata di Caltanissetta,n. 2821/ 1 6 , depositata il 25 / 07 /201 6 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2023 dal consigliereRosanna Angarano. [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Regalbutoricorre, con tre motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso,avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. ha accolto l’appellodell’Ufficio avverso la sente nza della C.t.p. di Enna che aveva accolto il ricorso avverso il silenzio rifiuto che la contribuente assumeva formatosi sulla richiesta di rimborso Irpeg, per l’anno di imposta 1997, per gli importi eccedenti quanto già riconosciuto.

Considerato che:

1. Con il primomotivo la società contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 31, 32, 33, 34 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e degli art. 24 e 111 Cost.

Si duole dell’omessa comunicazione,nel giudizio di secondo grado e nonostante la rituale costituzione, della data dell’udienza di discussione,come provato da attestazione rilasciata dalla Cancelleria in ordine all’esito negativo della pec ed alla mancata affissione all’albo della Segreteria.Deduce, per l’effetto, la violazione del contraddittorio e la lesione delproprio diritto di difesa.

2. Con il secondomotivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 57, comma 2, 58, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e de ll’ art. 7 legge 27 luglio 2000, n. 212.

Censura la sentenza impugnata per aver consentito la modifica del thema decidendum in appello.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2504- bis cod. civ.

Censura la sentenza impugnata per non aver considerato che il maggior credito d’imposta, non riconosciuto dall’Ufficio a seguito del Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 confronto con la dichiarazione dell’anno precedente, era riferibile alla società incorporata e che, pertanto, la sentenza violava l’art. 2504-bis cod. civ.

4. Il primo motivo è fondato, restando assorbiti i successivi.

4.1. La comunicazione della data di udienza, ai sensi dell'art. 31 d.lgs n. 546 del 1992, applicabile anche ai giudizi di appello in virtù del richiamo operato dall'art. 61 d.lgs. cit., adempie ad un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l'omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione, determina la nullità delladecisione comunque pronunciata (tra le tante Cass. 11/07/2018, n. 18279).

4.2. Nel caso in esame,la ricorrente ha versato in atti attestazione della Segreteria – rispetto alla quale l’Ufficio non ha mosso specifica contestazione –in ordine ad un «esito negativo» della pec indirizzata al difensore della contribuente ed anche in ordine alla mancata affissione della data dell’udienza nell’Albo della Segreteriastessa.

4.3. Va, peraltro, rilevato che alla cassazione della sentenza può seguire la decisione della causa nel merito da parte della Suprema Corte,ma solo ove non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto e debba essere risolta una questione di mero diritto, atteso che il principio costituzionale della ragionevole durata del processo impedisce di adottare decisioni che, senza utilità per il diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio, comportino l'allungamento dei tempi del giudizio (Cass. 21/07/2022, n. 22890; Cass. 30/12/2014, n. 27496).

Tale condizionenon ricorre nel caso in esame in quanto l e questioni poste riguardano i presupposti d el diritto al rimborso che involgono accertamenti di fatto devoluti algiudice del merito.

Va rilevato, infatti, che l’Ufficio in primo grado aveva sostenuto quanto al merito che non vi era un difetto di prova del diritto al Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 rimborso non essendo certo né l’an né il quantum.

In sede di appello, poi, l’Ufficio precisava che la riduzione dell’importo richiesto scaturiva da un indebito riporto in eccedenza di credito operata dalla ricorrente nell’anno 1997.

La contribuente, tuttavia, evidenziasul punto che , p er effetto della fusione perfezionatasi nel 1997,era succeduta nel credito Irpeg facente capo alla incorporata eche il maggior credito d’imposta, non riconosciuto dall’Ufficio a seguito del confronto con la dichiarazione dell’anno precedente, era riferibile alla società incorporata e che, pertanto, vi era violazionedell’art. 2504-bis cod. civ.

La necessità di accertamenti in fatto emerge, poi , dalla stessa difesa della controricorrente la quale ritiene che la C.t . r. non avrebbe violato la norma richiamata, essendosi limitata ad affermare che il credito non era provato.

5. Il ricorso va,dunque, accolto con riferimento al primo motivo, assorbito il secondo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Co rte di g iustizia t ribu taria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta,in diversa composizione, che si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Caltanisetta, in diversa composizione,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4917/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. COOP., elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] XXIV maggio, 43, presso lo studio dell’avvocatoCorrado Grande che la rappresenta e dife nde, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA, sezione staccata di Caltanissetta,n. 2821/ 1 6 , depositata il 25 / 07 /201 6 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2023 dal consigliereRosanna Angarano. [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Regalbutoricorre, con tre motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso,avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. ha accolto l’appellodell’Ufficio avverso la sente nza della C.t.p. di Enna che aveva accolto il ricorso avverso il silenzio rifiuto che la contribuente assumeva formatosi sulla richiesta di rimborso Irpeg, per l’anno di imposta 1997, per gli importi eccedenti quanto già riconosciuto. Considerato che: 1. Con il primomotivo la società contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 31, 32, 33, 34 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e degli art. 24 e 111 Cost. Si duole dell’omessa comunicazione,nel giudizio di secondo grado e nonostante la rituale costituzione, della data dell’udienza di discussione,come provato da attestazione rilasciata dalla Cancelleria in ordine all’esito negativo della pec ed alla mancata affissione all’albo della Segreteria.Deduce, per l’effetto, la violazione del contraddittorio e la lesione delproprio diritto di difesa. 2. Con il secondomotivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 57, comma 2, 58, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e de ll’ art. 7 legge 27 luglio 2000, n. 212. Censura la sentenza impugnata per aver consentito la modifica del thema decidendum in appello. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2504- bis cod. civ. Censura la sentenza impugnata per non aver considerato che il maggior credito d’imposta, non riconosciuto dall’Ufficio a seguito del Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 confronto con la dichiarazione dell’anno precedente, era riferibile alla società incorporata e che, pertanto, la sentenza violava l’art. 2504-bis cod. civ. 4. Il primo motivo è fondato, restando assorbiti i successivi. 4.1. La comunicazione della data di udienza, ai sensi dell'art. 31 d.lgs n. 546 del 1992, applicabile anche ai giudizi di appello in virtù del richiamo operato dall'art. 61 d.lgs. cit., adempie ad un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l'omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione, determina la nullità delladecisione comunque pronunciata (tra le tante Cass. 11/07/2018, n. 18279). 4.2. Nel caso in esame,la ricorrente ha versato in atti attestazione della Segreteria – rispetto alla quale l’Ufficio non ha mosso specifica contestazione –in ordine ad un «esito negativo» della pec indirizzata al difensore della contribuente ed anche in ordine alla mancata affissione della data dell’udienza nell’Albo della Segreteriastessa. 4.3. Va, peraltro, rilevato che alla cassazione della sentenza può seguire la decisione della causa nel merito da parte della Suprema Corte,ma solo ove non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto e debba essere risolta una questione di mero diritto, atteso che il principio costituzionale della ragionevole durata del processo impedisce di adottare decisioni che, senza utilità per il diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio, comportino l'allungamento dei tempi del giudizio (Cass. 21/07/2022, n. 22890; Cass. 30/12/2014, n. 27496). Tale condizionenon ricorre nel caso in esame in quanto l e questioni poste riguardano i presupposti d el diritto al rimborso che involgono accertamenti di fatto devoluti algiudice del merito. Va rilevato, infatti, che l’Ufficio in primo grado aveva sostenuto quanto al merito che non vi era un difetto di prova del diritto al Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 rimborso non essendo certo né l’an né il quantum. In sede di appello, poi, l’Ufficio precisava che la riduzione dell’importo richiesto scaturiva da un indebito riporto in eccedenza di credito operata dalla ricorrente nell’anno 1997. La contribuente, tuttavia, evidenziasul punto che , p er effetto della fusione perfezionatasi nel 1997,era succeduta nel credito Irpeg facente capo alla incorporata eche il maggior credito d’imposta, non riconosciuto dall’Ufficio a seguito del confronto con la dichiarazione dell’anno precedente, era riferibile alla società incorporata e che, pertanto, vi era violazionedell’art. 2504-bis cod. civ. La necessità di accertamenti in fatto emerge, poi , dalla stessa difesa della controricorrente la quale ritiene che la C.t . r. non avrebbe violato la norma richiamata, essendosi limitata ad affermare che il credito non era provato. 5. Il ricorso va,dunque, accolto con riferimento al primo motivo, assorbito il secondo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Co rte di g iustizia t ribu taria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta,in diversa composizione, che si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Caltanisetta, in diversa composizione,
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