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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 19852/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Germania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2019 del GIP Tribunale di Brescia udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza del 25 ottobre 2019 il Tribunale di Brescia ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile per il reato di cui agli artt. 319 e 321 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure ha accolto la richiesta delle parti di applicazione della pena concordata ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen.

Con la stessa sentenza di "patteggiamento" l'imputato veniva dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, ai sensi dell'art. 317 bis cod. pen., e dichiarato incapace di contrattare con la pubblica amministrazione per tutta la durata della pena principale applicata. n 2.

Avverso tale sentenza l'imOutato ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del difensore, deducendo con unico motivo l'inosservanza degli artt. 3 e 27 Cost. in riferimento all'art. 317 bis cod. pen., in quanto tale norma, applicata nel testo vigente alla commissione dei fatti, ossia nella formulazione anteriore alle modifiche della legge n. 3 del 9 gennaio 2019, impone l'applicazione dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ogniqualvolta la pena principale sia superiore a tre anni di reclusione per i reati indicati.

L'art. 317 bis cod. pen., dunque, si pone in contrasto con le norme costituzionali richiamate poiché richiede un'applicazione automatica che prescinde dalla valutazione in concreto circa la proporzionalità di tale sanzione rispetto alla gravità del fatto.

Il ricorrente richiama, inoltre, il principio espresso nella sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del 25 settembre del 2018, con cui si sancisce la necessità della proporzionalità della pena ai fini del perseguimento della funzione rieducativa della sanzione penale.

In tale decisione, infatti, si è ritenuto che la durata fissa delle pene accessorie al reato di bancarotta fraudolenta di cui all'art. 216 della legge fallimentare fosse illegittima e che dovesse ritenersi, invece, flessibile, in base alle circostanze del caso concreto.

Con ordinanza del 30 dicembre 2020 il Collegio sollevava questione di legittimità costituzionale.

All'esito della decisione della Corte costituzionale, fissava l'odierna udienza di trattazione.

Con requisitoria scritta il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Con ordinanza n. 37796 del 2020 questa Corte aveva sollevato incidente di costituzionalità rispetto all'art. 317-bis cod. pen, poiché l'interpretazione corretta della norma risultava essenziale ai fini della decisione del ricorso.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 232 del 2021, ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità, prospettando una differente interpretazione della normativa applicabile.

2. L'odierna questione risulta risolvibile non alla luce dell'art. 317 bis cod. pen., bensì dell'art. 445 comma 1-ter cod. proc. pen.

Quest'ultima norma, introdotta dall'art. 1, comma 4, lett. e) della legge n. 3 del 9/1/2019, stabilisce che, in presenza di una sentenza di "patteggiamento" per taluni delitti contro la pubblica amministrazione, il giudice "può applicare" le pene accessorie di cui all'art. 317 bis cod. pen.

Tale assunto implica due conseguenze:in primis, la possibilità di derogare al limite di pena di tre anni di reclusione fissato per l'irrogazione della pena accessoria indicata, ampliandone la sfera di applicazione, sebbene solo nel caso di patteggiannento.

In secundis, da tale modifica deriva la facoltatività di applicazione della sanzione accessoria dell'art. 317 bis cod. pen., non più sorretta da un automatismo applicativo, bensì rimessa ad una scelta ponderata del giudice di merito.

Così interpretando, si supera la questione di legittimità costituzionale, in quanto il giudice è chiamato a vagliare la proporzionalità della pena accessoria dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici alla luce della gravità dei fatti.

Occorre rilevare, peraltro, che l'art. 445 cod. proc. pen., essendo una norma processuale, non ricade nell'ambito di applicabilità del principio di irretroattività della legge penale, riferibile alle norme di natura sostanziale, potendosi applicare anche nel caso di fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore nel 2019, salva l'ipotesi in cui rappresenti nel caso concreto una modifica in malam partem,.

È necessaria, a tal punto, una precisazione, in quanto questa Corte ha di recente escluso l'estensione retroattiva della norma in esame in riferimento al cd.

"patteggiamento ordinario", ossia qualora la pena concordata non superi i due anni di reclusione (Cass. Pen., Sez. 6, sent. n. 40538 del 18/10/2021, dep. 09/11/2021, Rv. 282258 - 01).

In tale ipotesi la modifica dell'art. 445 cod. proc. pen. non assume natura meramente processuale, bensì sostanziale, alla luce delle conclusioni della sentenza n. 32 del 2020 della Corte Costituzionale, in quanto determina un trattamento sanzionatorio più sfavorevole per l'imputato, derogatorio della soglia minima dei tre anni di reclusione legittimanti l'applicazione della pena accessoria di cui all'art. 317 bis cod. pen.

Tale decisione, tuttavia, non nega tout court l'applicazione retroattiva della norma, poiché la limita ai casi di modifica in bonam partem, ossia riguardo ai "patteggiamenti allargati", pari o superiori a tre anni.

Orbene, qualora il giudice decida di comminare una pena accessoria non concordata dalle parti, ha l'onere di motivare espressamente sul punto e tale statuizione, in quanto estranea all'accordo, è impugnabile con ricorso per Cassazione per vizio di motivazione (Cass. Pen., sez. 6, sent. n. 16508 del 27.05.2020, dep. 29.05.2020, Rv. 278962- 01).

Inoltre, la legge n. 3 del 2019 ha aggiunto il comma 3-bis all'art. 444 cod. proc. pen., in cui si riconosce alla parte la possibilità di subordinare l'efficacia dell'accordo all'esenzione della pena di cui all'art. 317 bis cod. pen.

Ove il giudice, invece, ritenga di doverla applicare non accetterà la richiesta.

In tal modo si sottolinea nuovamente la dipendenza da una scelta discrezionale effettuata dal giudice.3.

Ciò posto, ritenendosi legittima costituzionalmente la pena dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e riconoscendosi l'applicazione delle pene accessorie come frutto di una scelta discrezionale che il giudice di merito è chiamato ad affrontare nella decisione della causa, nel caso di specie il Tribunale ordinario di Brescia ha omesso di motivare in merito all'irrogazione della pena accessoria, limitandosi ad un mero automatismo.

Si impone, quindi, l'annullamento della sentenza, limitatamente all'applicazione della pena accessoria, per nuovo giudizio sul punto considerati i principi sopra fissati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria di cui all'art. 317 -bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Brescia.

Roma, così deciso il 18 gennaio 2022 Il Consigliere eensore [OSCURATO:PERSONA] ano , [OSCURATO:PERSONA] redatta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Germania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2019 del GIP Tribunale di Brescia udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 25 ottobre 2019 il Tribunale di Brescia ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile per il reato di cui agli artt. 319 e 321 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure ha accolto la richiesta delle parti di applicazione della pena concordata ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. Con la stessa sentenza di "patteggiamento" l'imputato veniva dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, ai sensi dell'art. 317 bis cod. pen., e dichiarato incapace di contrattare con la pubblica amministrazione per tutta la durata della pena principale applicata. n 2. Avverso tale sentenza l'imOutato ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del difensore, deducendo con unico motivo l'inosservanza degli artt. 3 e 27 Cost. in riferimento all'art. 317 bis cod. pen., in quanto tale norma, applicata nel testo vigente alla commissione dei fatti, ossia nella formulazione anteriore alle modifiche della legge n. 3 del 9 gennaio 2019, impone l'applicazione dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ogniqualvolta la pena principale sia superiore a tre anni di reclusione per i reati indicati. L'art. 317 bis cod. pen., dunque, si pone in contrasto con le norme costituzionali richiamate poiché richiede un'applicazione automatica che prescinde dalla valutazione in concreto circa la proporzionalità di tale sanzione rispetto alla gravità del fatto. Il ricorrente richiama, inoltre, il principio espresso nella sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del 25 settembre del 2018, con cui si sancisce la necessità della proporzionalità della pena ai fini del perseguimento della funzione rieducativa della sanzione penale. In tale decisione, infatti, si è ritenuto che la durata fissa delle pene accessorie al reato di bancarotta fraudolenta di cui all'art. 216 della legge fallimentare fosse illegittima e che dovesse ritenersi, invece, flessibile, in base alle circostanze del caso concreto. Con ordinanza del 30 dicembre 2020 il Collegio sollevava questione di legittimità costituzionale. All'esito della decisione della Corte costituzionale, fissava l'odierna udienza di trattazione. Con requisitoria scritta il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Con ordinanza n. 37796 del 2020 questa Corte aveva sollevato incidente di costituzionalità rispetto all'art. 317-bis cod. pen, poiché l'interpretazione corretta della norma risultava essenziale ai fini della decisione del ricorso. La Corte costituzionale, con sentenza n. 232 del 2021, ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità, prospettando una differente interpretazione della normativa applicabile. 2. L'odierna questione risulta risolvibile non alla luce dell'art. 317 bis cod. pen., bensì dell'art. 445 comma 1-ter cod. proc. pen. Quest'ultima norma, introdotta dall'art. 1, comma 4, lett. e) della legge n. 3 del 9/1/2019, stabilisce che, in presenza di una sentenza di "patteggiamento" per taluni delitti contro la pubblica amministrazione, il giudice "può applicare" le pene accessorie di cui all'art. 317 bis cod. pen. Tale assunto implica due conseguenze:in primis, la possibilità di derogare al limite di pena di tre anni di reclusione fissato per l'irrogazione della pena accessoria indicata, ampliandone la sfera di applicazione, sebbene solo nel caso di patteggiannento. In secundis, da tale modifica deriva la facoltatività di applicazione della sanzione accessoria dell'art. 317 bis cod. pen., non più sorretta da un automatismo applicativo, bensì rimessa ad una scelta ponderata del giudice di merito. Così interpretando, si supera la questione di legittimità costituzionale, in quanto il giudice è chiamato a vagliare la proporzionalità della pena accessoria dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici alla luce della gravità dei fatti. Occorre rilevare, peraltro, che l'art. 445 cod. proc. pen., essendo una norma processuale, non ricade nell'ambito di applicabilità del principio di irretroattività della legge penale, riferibile alle norme di natura sostanziale, potendosi applicare anche nel caso di fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore nel 2019, salva l'ipotesi in cui rappresenti nel caso concreto una modifica in malam partem,. È necessaria, a tal punto, una precisazione, in quanto questa Corte ha di recente escluso l'estensione retroattiva della norma in esame in riferimento al cd. "patteggiamento ordinario", ossia qualora la pena concordata non superi i due anni di reclusione (Cass. Pen., Sez. 6, sent. n. 40538 del 18/10/2021, dep. 09/11/2021, Rv. 282258 - 01). In tale ipotesi la modifica dell'art. 445 cod. proc. pen. non assume natura meramente processuale, bensì sostanziale, alla luce delle conclusioni della sentenza n. 32 del 2020 della Corte Costituzionale, in quanto determina un trattamento sanzionatorio più sfavorevole per l'imputato, derogatorio della soglia minima dei tre anni di reclusione legittimanti l'applicazione della pena accessoria di cui all'art. 317 bis cod. pen. Tale decisione, tuttavia, non nega tout court l'applicazione retroattiva della norma, poiché la limita ai casi di modifica in bonam partem, ossia riguardo ai "patteggiamenti allargati", pari o superiori a tre anni. Orbene, qualora il giudice decida di comminare una pena accessoria non concordata dalle parti, ha l'onere di motivare espressamente sul punto e tale statuizione, in quanto estranea all'accordo, è impugnabile con ricorso per Cassazione per vizio di motivazione (Cass. Pen., sez. 6, sent. n. 16508 del 27.05.2020, dep. 29.05.2020, Rv. 278962- 01). Inoltre, la legge n. 3 del 2019 ha aggiunto il comma 3-bis all'art. 444 cod. proc. pen., in cui si riconosce alla parte la possibilità di subordinare l'efficacia dell'accordo all'esenzione della pena di cui all'art. 317 bis cod. pen. Ove il giudice, invece, ritenga di doverla applicare non accetterà la richiesta. In tal modo si sottolinea nuovamente la dipendenza da una scelta discrezionale effettuata dal giudice.3. Ciò posto, ritenendosi legittima costituzionalmente la pena dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e riconoscendosi l'applicazione delle pene accessorie come frutto di una scelta discrezionale che il giudice di merito è chiamato ad affrontare nella decisione della causa, nel caso di specie il Tribunale ordinario di Brescia ha omesso di motivare in merito all'irrogazione della pena accessoria, limitandosi ad un mero automatismo. Si impone, quindi, l'annullamento della sentenza, limitatamente all'applicazione della pena accessoria, per nuovo giudizio sul punto considerati i principi sopra fissati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria di cui all'art. 317 -bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Brescia. Roma, così deciso il 18 gennaio 2022 Il Consigliere eensore [OSCURATO:PERSONA] ano , [OSCURATO:PERSONA] redatta
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