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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 gennaio 2024

Cassazione n. 29790/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 17626-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Oggetto R.G.N.17626/2019 Cron.

Rep.

Ud.19/09/2024 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - per la correzione dell'ordinanza n.734/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 09/01/2024 R.G.N. 17626/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con ordinanza n. 734 del 2024 questa Corte ha pronunciato nella causa tra [OSCURATO:PERSONA] e l’INPS.

Il ricorrente, in data 21 novembre 2023, e quindi nel corso del giudizio e prima della sua decisione avvenuta il 14 dicembre 2023, si costituiva con nuovo difensore, l’avv. [OSCURATO:PERSONA].

Come risulta da attestazione di cancelleria in data odierna, la procura era accettata dal sistema informatico solo successivamente alla decisione della controversia e pertanto nell’intestazione dell’ordinanza il ricorrente risultava difeso dal vecchio difensore, senza indicazione alcuna del nuovo difensore.

L’odierna adunanza è stata quindi fissata d’ufficio per la correzione di errore materiale per mancata indicazione del nuovo procuratore costituito.

Verificati gli avvisi alle parti e verificato che si tratta di mera omissione materiale verificatasi per le ragioni predette, si provvede alla correzione dell’ordinanza indicata in premessa, come di seguito indicato. p.q.m. dispone correggersi l’intestazione dell’ordinanza n. 734 del 2024, di modo che nell’intestazione il ricorrente risulta rappresentato e difeso anche “dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]".

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 17626-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Oggetto R.G.N.17626/2019 Cron. Rep. Ud.19/09/2024 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - per la correzione dell'ordinanza n.734/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 09/01/2024 R.G.N. 17626/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con ordinanza n. 734 del 2024 questa Corte ha pronunciato nella causa tra [OSCURATO:PERSONA] e l’INPS. Il ricorrente, in data 21 novembre 2023, e quindi nel corso del giudizio e prima della sua decisione avvenuta il 14 dicembre 2023, si costituiva con nuovo difensore, l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Come risulta da attestazione di cancelleria in data odierna, la procura era accettata dal sistema informatico solo successivamente alla decisione della controversia e pertanto nell’intestazione dell’ordinanza il ricorrente risultava difeso dal vecchio difensore, senza indicazione alcuna del nuovo difensore. L’odierna adunanza è stata quindi fissata d’ufficio per la correzione di errore materiale per mancata indicazione del nuovo procuratore costituito. Verificati gli avvisi alle parti e verificato che si tratta di mera omissione materiale verificatasi per le ragioni predette, si provvede alla correzione dell’ordinanza indicata in premessa, come di seguito indicato. p.q.m. dispone correggersi l’intestazione dell’ordinanza n. 734 del 2024, di modo che nell’intestazione il ricorrente risulta rappresentato e difeso anche “dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]". Così deciso