CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 20152/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pello di Genovavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del Sostitutoricorso;letta la memoria dell'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse del Ministerodell'Economia e delle Finanze, che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Genova, con l’ordinanza del 29 settembre 2022 inepigrafe, rigettava la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA] di riparazioneper l’ingiusta detenzione sofferta in custodia cautelare in carcere dal 10 ottobre2020 (giorno dell’arresto) al 7 maggio 2021 (data della sentenza di assoluzione),per complessivi 209 giorni.2. [OSCURATO:PERSONA] era stato arrestato in data 10 ottobre 2020 per ilreato di detenzione di banconote false al fine di metterle in circolazione (art. 455cod. pen. in relazione agli artt. 453 e 61 n. 11 quater cod. pen.) in quanto, versole ore 23:30 circa, nel corso di un ordinario controllo da parte dei Carabinieri diCarrara, era stato trovato in possesso di n. 499 banconote false da 50 euro e din. 309 banconote false da 20 euro, per un totale pari a 31.130,00 euro, aventitutte un numero seriale progressivo, custodite in uno zaino posto tra il sedilepasseggero anteriore ed il sedile posteriore dell’autovettura da lui condotta almomento del controllo. Nell’immediatezza del fatto, [OSCURATO:PERSONA], chedeteneva altresì la somma di denaro genuina pari a 5.860,00 euro, non fornivaalcuna spiegazione sul possesso delle banconote false, dichiarando di averericevuto lo zainetto poco prima da un conoscente e di ignorarne il contenuto. Insede di interrogatorio di garanzia, [OSCURATO:PERSONA] si avvaleva della facoltà dinon rispondere e il G.i.p., dopo aver convalidato l’arresto, gli applicava la misuracoercitiva della custodia cautelare in carcere, considerata la personalitàdell’arrestato, avente due precedenti per riciclaggio, e la commissione del fattodi notte e mentre era sottoposto alla misura alternativa alla detenzionedell’affidamento in prova al servizio sociale (applicatagli dal Tribunale diSorveglianza di Massa in data 9 ottobre 2019). Successivamente NicolaScoccimarro, prima nell’interrogatorio davanti al P.M. e poi in dibattimento,forniva una spiegazione del possesso delle banconote false narrando unavicenda, per vero poco credibile e smentita dal tese C.re [OSCURATO:PERSONA], il qualenegava che [OSCURATO:PERSONA] fosse agente sotto copertura nella vicendanarrata e spiegava che [OSCURATO:PERSONA] era solo un suo confidente che dacirca quattro anni gli aveva fornito c.d. “info operative” in relazione a reati inmateria di stupefacenti, senza giungere ad alcun esito.3. Con sentenza pronunciata dal Tribunale di Massa in data 7 maggio 2021,divenuta irrevocabile il 25 luglio 2021, [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto, aisensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., con la formula perché il fatto noncostituisce reato, con conseguente dichiarazione di perdita di efficacia dellamisura cautelare.4. La Corte di appello, come sopra anticipato, respingeva la domanda diriparazione per l’ingiusta detenzione presentata da [OSCURATO:PERSONA], ritenendoche il comportamento di [OSCURATO:PERSONA] integrasse una condotta volontaria eillecita, pienamente idonea in sede cautelare a fondare la sussistenza di graviindizi del reato contestato e che [OSCURATO:PERSONA] avesse pertanto certamenteconcorso a dare causa, con il proprio comportamento volontario e connotato daevidente e macroscopia imprudenza e inosservanza della legge e quindigravemente colposo, alla privazione della sua libertà.5. Avverso l’ordinanza della Corte di appello ha proposto ricorso percassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia, articolandodue motivi di ricorso.5.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge esegnatamente inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 314, comma 1, cod.proc. pen., in quanto la Corte territoriale aveva ritenuto sussistente la colpagrave di [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe giustificato l’applicazione e ilmantenimento della custodia cautelare in carcere, per il fatto che inizialmente siera avvalso della facoltà di non rispondere e, in seguito all’interrogatorio davantial P.M., non aveva presentato alcuna istanza di revoca o di sostituzione dellamisura cautelare.5.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta mancanza, illogicità econtraddittorietà della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen., in ordine alla sussistenza della colpa grave per non avere NicolaScoccimarro chiarito i fatti, come invece risulta dall’interrogatorio reso al P.M.6. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], hadepositato requisitoria scritta e ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile ilricorso.7. L'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse del Ministerodell'Economia e delle Finanze, ha depositato memoria scritta con la quale hachiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.2. Va premesso che, secondo orientamenti consolidati della giurisprudenzadi legittimità (ben sintetizzati in Cass. pen., Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024,Pellizza e, più di recente, in Cass. pen., Sez. 4, n. 19432 del 08/04/2025, Moati),che in questa sede si intende ribadire, «In tema di riparazione per ingiustadetenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato oconcorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementiprobatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo uniter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nelprocesso di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo sesia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di erroredell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecitopenale» (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263 - 01; Sez.4, n. 20963 del 14/03/2023, Tare, in motivazione; Sez. 4, n. 21308, del26/04/2022, Fascia, in motivazione; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952 – 01; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014,Maltese, Rv. 259082).Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta delrichiedente (da ricostruirsi in considerazione della sentenza assolutoria) e leragioni sottese all’intervento dell’autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 4,n. 20963 del 14/03/2023, Tare, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 21308 del26/04/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019,Wakel, Rv. 277662 - 01, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, Rosini, Rv.219686 - 01), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotteche rivelino (dolo o) eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza oviolazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile insede di legittimità (Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, Tare, cit., in motivazione;Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 27458del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458 - 01, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642del 21/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270001 - 01).» (Sez. 4, n. 28441 del03/07/2025, Fiore, Rv. 288517 – 01).Il giudice della riparazione deve, quindi, muovere, non dagli elementifondanti la misura cautelare, bensì dall'accertamento della condotta delrichiedente, anche in ragione dei fatti ritenuti provati o non esclusi dal giudicepenale, per poi valutarla ai fini del giudizio circa la condizione ostativa del dolo odella colpa grave e del suo collegamento sinergico con l'intervento dell'autorità inrelazione alle circostanze sottese all'ordinanza cautelare (vds. Sez. 4, n. 28441del 03/07/2025, Fiore, Rv. 288517 – 01).3. Ciò posto, dalla ordinanza della Corte territoriale non emerge la specificamotivazione in ordine alla condizione ostativa al riconoscimento del dirittoall'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiustadetenzione. In altre parole, la Corte territoriale non delinea quale sia stato ilcomportamento gravemente colposo del ricorrente, che, si noti, è stato assoltodal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato e quindi per mancanza,insufficienza o contradditorietà della prova in ordine all’elemento soggettivo delreato.A differenza di quanto sostenuto nell'ordinanza impugnata, non può esserevalutata ai fini della colpa ostativa la scelta di avvalersi della facoltà di nonrispondere inizialmente compiuta dall'indagato.Questa scelta, infatti, costituisce legittima espressione del diritto di difesa el'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 8 novembre2021, n. 188, afferma in termini espliciti che «l’esercizio da parte dell’imputatodella facoltà di cui all’art. 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto allariparazione di cui al primo periodo».Inoltre, la scelta di non opporsi alla convalida dell'arresto e di non chiederela revoca della misura non può essere valutata gravemente colposa non essendopossibile formulare supposizioni sull'esito che tale richiesta avrebbe avuto edessendo doveroso, invece, fare riferimento a ciò che, in concreto, è avvenuto infase cautelare e al contenuto della decisione che ha chiuso il giudizio dicognizione.4. Il ricorso deve, quindi, essere accolto e l’ordinanza impugnata va,pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Genova,cui deve essere demandata altresì la regolamentazione delle spese tra le partidel presente giudizio di legittimità. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appellodi Genova cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti delpresente giudizio di legittimità.Così deciso il 27/02/2026.Il Consigliere estensore La PresidenteLuca [OSCURATO:PERSONA]