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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11228/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; letta la memoria a firma del difensore degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 5 maggio 2021, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati assolti dal reato di lesioni personali aggravate.

2. Avverso la suindicata sentenza ha proposto ricorso la parte civile [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal difensore ed articolato in un unico motivo con il quale si denunziano violazione di legge, vizi motivazionali e travisamento della prova in riferimento alla pronuncia assolutoria.

In particolare, il travisamento dalla prova è dedotto con riferimento al rapporto informativo della polizia giudiziaria intervenuta sul luogo dei fatti e ai referti del pronto soccorso che attestano le lesioni subite. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La parte civile impugna la sentenza di appello che ha confermato la pronunzia assolutoria di primo grado.

Nella specie, dunque, ricorre il caso della cd doppia conforme assolutoria.

Va allora ribadito che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (tra le tante, si vedano Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Rv. 258774; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Rv. 237207).

Nella specie, la parte civile ricorrente si è limitata a dedurre genericamente il travisamento della prova, senza precisare in cosa sia consistito tale travisamento e, soprattutto, in che termini abbia inciso sull'intero ragionamento probatorio dei giudici di merito, i quali hanno riscontrato contraddizioni nella narrazione della persona offesa e l'inesistenza di documentazione medica attestante le lamentate lesioni al setto nasale (si veda pag. 2 della sentenza di appello).

3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., si impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà- al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decisoil

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; letta la memoria a firma del difensore degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 5 maggio 2021, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati assolti dal reato di lesioni personali aggravate. 2. Avverso la suindicata sentenza ha proposto ricorso la parte civile [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal difensore ed articolato in un unico motivo con il quale si denunziano violazione di legge, vizi motivazionali e travisamento della prova in riferimento alla pronuncia assolutoria. In particolare, il travisamento dalla prova è dedotto con riferimento al rapporto informativo della polizia giudiziaria intervenuta sul luogo dei fatti e ai referti del pronto soccorso che attestano le lesioni subite. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La parte civile impugna la sentenza di appello che ha confermato la pronunzia assolutoria di primo grado. Nella specie, dunque, ricorre il caso della cd doppia conforme assolutoria. Va allora ribadito che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (tra le tante, si vedano Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Rv. 258774; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Rv. 237207). Nella specie, la parte civile ricorrente si è limitata a dedurre genericamente il travisamento della prova, senza precisare in cosa sia consistito tale travisamento e, soprattutto, in che termini abbia inciso sull'intero ragionamento probatorio dei giudici di merito, i quali hanno riscontrato contraddizioni nella narrazione della persona offesa e l'inesistenza di documentazione medica attestante le lamentate lesioni al setto nasale (si veda pag. 2 della sentenza di appello). 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., si impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà- al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decisoil
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