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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 maggio 2021

Cassazione n. 17831/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Torino emessa in data 11/05/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Torino - in sede di rinvio a seguito di annullamento, da parte della Sezione Prima di questa Corte, con sentenza del 12/01/2021, dell'ordinanza con cui il medesimo Tribunale, in data 05/02/2020, aveva respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 18-ter ord. pen. - respingeva III reclamo avverso il provvedimento con cui era stato disposto il trattenimento della corrispondenza da parte del Magistrato di Sorveglianza di Cuneo, avente ad oggetto una missiva indirizzata dall'Attanasio ad altro detenuto.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in relazione agli artt. 18-ter ordinamento penitenziario e 626, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto il provvedimento impugnato si basa su affermazioni apodittiche e configgenti con principi di rango costituzionale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato.

In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Magistrato di Sorveglianza di Cuneo disponeva il trattenimento di un allegato ad una missiva diretta da [OSCURATO:PERSONA], all'epoca ristretto presso la [OSCURATO:PERSONA] di Cuneo e sottopoto al regime speciale di cui all'art. 41-bis, comma 2, ordinamento penitenziario; la missiva, destinata a [OSCURATO:PERSONA], detenuto ad Oristano, recava, in allegato, un'istanza di permesso premio che l'Attanasio aveva inoltrato allo scopo di discutere la propria tesi di laurea presso l'Università di Sassari.

Nella missiva l'Attanasio si doleva del frequente trattenimento di missive contenenti ordinanze ed allegava una missiva, da lui inviata al Magistrato di Sorveglianza di Cuneo, avente ad oggetto un permesso premio per poter discutere la propria tesi di laurea, in cui si faceva riferimento ad una questione di legittimità costituzionale che avrebbe potuto interessare il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Sorveglianza riteneva, in particolare - con decisione poi condivisa dal Tribunale di Sorveglianza -, che il trattenimento fosse fondato sulla "frequenza con cui pervengono tali tipi di richieste all'indirizzo del detenuto, che è finito col divenire un vero e proprio punto di riferimento anche per detenuti non appartenenti al 41-bis O.P. al punto da indurre in sospetto che vi sia un continuo passaggio di informazioni tra i detenuti e l'Attanasio sottoposto al regime del 41-bis 0.P." Il reclamo dell'Attanasio avverso tale provvedimento era rigettato dal Tribunale di Sorveglianza di Torino con provvedimento del 23/10/2019, che, a sua volta, era annullato dalla Sezione Prima di questa Corte.

Con sentenza n. 2598 del 12/01/2021, il Collegio di legittimità ha rilevato il vizio di motivazione apparente che affliggeva il provvedimento.

In data 11/05/2021 il Tribunale di Sorveglianza di Torino, in sede di rinvio, pur dando atto del contenuto in sé innocuo della missiva proveniente dall'Attanasio, descriveva i titoli detentivi per i quali il predetto ed il destinatario [OSCURATO:PERSONA] risultavano rispettivamente ristretti, sottolineando che, nel caso concreto, attraverso un meccanismo di tipo emulativo, l'Attanasio potrebbe aggirare il regime detentivo speciale, oltre che acquisire una posizione di supremazia, anche grazie al percorso di studi che lo ha portato quasi a conseguire il dottorato di ricerca, senza tuttavia, perdere il piglio di leader acquisito in ambito criminale.

Tanto premesso, appare evidente come la motivazione del provvedimento impugnato appaia apodittica ed elusiva del vincolo di rinvio ai sensi dell'art. 627 cod. proc. pen.

Va ricordato, infatti, che l'attuale disposizione di cui all'art. 18-ter della legge 8 aprile 2004, n. 95, che ha modificato la legge 26 luglio 1975, n 354, ha costituito l'approdo normativo conseguente ad una serie di condanne, in danno dell'Italia, da parte della Corte EDU (tra cui: Mariano c.

Italia, sentenza del 23 febbraio 2010; [OSCURATO:PERSONA] c.

Italia, sentenza del 17 luglio 2008; Musumeci c.

Italia, sentenza dell'Il gennaio 2005; [OSCURATO:PERSONA] c.

Italia, sentenza del 15 novembre 1996; Domenichini c.

Italia, sentenza del 15 novembre 1996).

In particolare, la pronuncia [OSCURATO:PERSONA] c.

Italia, del 14 ottobre 2004, aveva riassunto il diritto e la prassi interni in tema di regime detentivo speciale e di controllo della corrispondenza, menzionando anche le modifiche introdotte dalla legge n. 279 del 23 dicembre 2002 e dalla legge n. 95 dell'8 aprile 2004, che, tuttavia, non consentiva di riparare le violazioni verificatesi prima della loro entrata in vigore.

Ciò in quanto, prima del 15 aprile 2004, il controllo della corrispondenza veniva effettuato in base all'art. 18 della legge sull'ordinamento penitenziario che, secondo la Corte di Strasburgo, violava l'articolo 8 della Convenzione, in quanto non "previsto dalla legge".

Esso, infatti, non disciplinava né la durata delle misure di controllo della corrispondenza dei detenuti, né i motivi che potevano giustificarle, e non indicava con sufficiente chiarezza l'ampiezza e le modalità di esercizio del potere di apprezzamento delle autorità competenti in questo campo (si vedano, tra le altre, sul tema anche: Khoroshenko c.

Russia, Grande Camera del 30/06/2015; Petra c.

Romania, sentenza del 23 settembre 1998).

Premesso tale inquadramento, questa Corte regolatrice ha già tracciato un chiaro percorso ermeneutico sul profilo specifico in esame, ossia il controllo della corrispondenza di un detenuto al regime speciale di cui all'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario, sottolineando come dette disposizioni non possono essere applicate in modo da compromettere o vanificare i diritti primari di rango costituzionale, attinenti alla sfera privata e personalissima dell'individuo, in via preventiva, generale ed astratta, in ragione della mera appartenenza ad una determinata tipologia di indagati o condannati ed attraverso provvedimenti dell'amministrazione penitenziaria sui quali l'autorità giudiziaria eserciti un controllo di legittimità che, privo di motivazione concreta e specifica, si riduca a vuoto simulacro di richiami normativi.

"Si violerebbe senza dubbio il criterio ermeneutico di rango primario che impone al giudice, anzitutto, la ricerca di un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme che applica nelle fattispecie a lui sottoposte, poiché una lettura della disposizione di cui all'art. 41-bis ord. pen. quale quella adottata nel provvedimento impugnato ne determinerebbe la potenziale esposizione a dubbi di legittimità costituzionale, in relazione alla violazione dell'art. 15 della Costituzione, ma anche dell'art. 111 Cost." (Sez. 5, n. 3245 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277527).

La verifica che spetta al Magistrato di Sorveglianza in sede di controllo giurisdizionale, quindi, deve estrinsecarsi in uno specifico obbligo motivazionale, sia pure compatibile con le eventuali esigenze investigative e di segretezza in riferimento a possibili indagini in corso (Sez. 1, n. 43522 del 20/06/2014m Gionta, Rv. 260692; Sez. 1, n. 16744 del 14/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257013; Sez. 1, n. 17799 del 27/03/2008, Lioce, RV. 239850).

Ancor più di recente è stato ribadito che "È illegittimo il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza disponga il trattenimento di corrispondenza inviata da un detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. ad altri detenuti sottoposti al medesimo regime sul fondamento di elementi diversi dal contenuto della singola missiva (nella specie, il mero rilievo della pericolosità del mittente, nonché il numero elevato e la frequenza delle missive), potendo il controllo riguardare esclusivamente la presenza o meno nel testo della stessa di elementi grafici che ne alterino l'apparente significato al fine di veicolare messaggi in violazione delle specifiche previsioni relative al suddetto regime." (Sez. 1, n. 31047 del 20/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279762; conf.: Sez. 1, n. 14870 del 04/03/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279124).

Nel caso in esame la motivazione del provvedimento impugnato manifesta un'impostazione del tutto inconciliabile con una lettura costituzionalmente orientata delle norme in esame, posto che sembra fondarsi unicamente sulla storia criminale del mittente e del destinatario della missiva in esame, come se agli stessi fosse preclusa, da un lato, la possibilità di usufruire e mettere in pratica - per quanto riguarda l'Attanasio - gli istituti tesi &la rieducazione del condannato e, dall'altro - per quanto riguarda il [OSCURATO:PERSONA] - la possibilità di acquisire liberamente notizie circa specifiche vicende relative alla scansione della propria vicenda detentiva.

Il provvedimento, infatti, contraddittoriamente dà atto del contenuto innocuo recepisce acriticamente una nota del Direttore della [OSCURATO:PERSONA] di Cuneo, ove è ristretto l'Attanasio, che manifesta un palese sospetto verso la eigh-igsélsila missiva, ritenendo, tuttavia, che proprio il percorso di studi realizzato dall'Attanasio, attraverso la comunicazione con altri detenuti delle competenze acquisite, possa costituire il presupposto di una posizione di supremazia, richiamando, altresì, la congetturale possibilità di un passacigio di informazione tra i detenuti, senza neanche indicare da quali basi detta evenienza sia desumibile, al di là del mero sospetto o pregiudizio.

Appare del tutto intuitivo come, nel caso in cui siano coinvolti diritti di rango costituzionale - quali quelli di cui agli artt. 15 e 27 Costituzione, in tema di libertà della corrispondenza e di funzione rieducativa della pena -, la motivazione dei provvedimenti ascrivibili alla tipologia di quello in esame, con cui si dispone il trattenimento della corrispondenza, debba essere ancorata a specifici elementi, chiaramente evincibili dalla motivazione - seppure sintetica - del giudice, che dimostri la concreta esigenza di attuare il sacrificio di un diritto fondamentale, peraltro esercitato in un contesto di recupero del detenuto, non potendo, quindi, il giudice limitarsi ad asserzioni generiche, che si concretano in una irragionevole limitazione dei predetti diritti nei confronti di determinate categorie di detenuti, in aperto contrasto con la funzione rieducativa della pena.

La motivazione del provvedimento impugnato, in sostanza, non fornisce alcuna seria argomentazione per giustificare per quale ragione l'impegno dell'Attanasio nei confronti di altri detenuti possa rafforzare il prestigio criminale dello stesso, posto che la missiva costituisce estrinsecazione di competenze acquisite dal predetto all'esito di un percorso svolto proprio in ambito penitenziario.

Al contrario, manca, al di là di generiche ed indimostrate asserzioni, ogni riferimento al contenuto della missiva da cui poter, eventualmente, individuare un linguaggio criptico ovvero la presenza nel testo di elementi grafici che ne alterino l'apparente significato, allo scopo di veicolare messaggi in violazione delle specifiche previsioni relative al regime cui l'Attanasio è sottoposto.

Ne discende, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Torino che, nella piena libertà di valutazione degli elementi del caso, si atterrà ai principi di diritto sin

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Torino emessa in data 11/05/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Torino - in sede di rinvio a seguito di annullamento, da parte della Sezione Prima di questa Corte, con sentenza del 12/01/2021, dell'ordinanza con cui il medesimo Tribunale, in data 05/02/2020, aveva respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 18-ter ord. pen. - respingeva III reclamo avverso il provvedimento con cui era stato disposto il trattenimento della corrispondenza da parte del Magistrato di Sorveglianza di Cuneo, avente ad oggetto una missiva indirizzata dall'Attanasio ad altro detenuto. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in relazione agli artt. 18-ter ordinamento penitenziario e 626, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto il provvedimento impugnato si basa su affermazioni apodittiche e configgenti con principi di rango costituzionale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Magistrato di Sorveglianza di Cuneo disponeva il trattenimento di un allegato ad una missiva diretta da [OSCURATO:PERSONA], all'epoca ristretto presso la [OSCURATO:PERSONA] di Cuneo e sottopoto al regime speciale di cui all'art. 41-bis, comma 2, ordinamento penitenziario; la missiva, destinata a [OSCURATO:PERSONA], detenuto ad Oristano, recava, in allegato, un'istanza di permesso premio che l'Attanasio aveva inoltrato allo scopo di discutere la propria tesi di laurea presso l'Università di Sassari. Nella missiva l'Attanasio si doleva del frequente trattenimento di missive contenenti ordinanze ed allegava una missiva, da lui inviata al Magistrato di Sorveglianza di Cuneo, avente ad oggetto un permesso premio per poter discutere la propria tesi di laurea, in cui si faceva riferimento ad una questione di legittimità costituzionale che avrebbe potuto interessare il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Sorveglianza riteneva, in particolare - con decisione poi condivisa dal Tribunale di Sorveglianza -, che il trattenimento fosse fondato sulla "frequenza con cui pervengono tali tipi di richieste all'indirizzo del detenuto, che è finito col divenire un vero e proprio punto di riferimento anche per detenuti non appartenenti al 41-bis O.P. al punto da indurre in sospetto che vi sia un continuo passaggio di informazioni tra i detenuti e l'Attanasio sottoposto al regime del 41-bis 0.P." Il reclamo dell'Attanasio avverso tale provvedimento era rigettato dal Tribunale di Sorveglianza di Torino con provvedimento del 23/10/2019, che, a sua volta, era annullato dalla Sezione Prima di questa Corte. Con sentenza n. 2598 del 12/01/2021, il Collegio di legittimità ha rilevato il vizio di motivazione apparente che affliggeva il provvedimento. In data 11/05/2021 il Tribunale di Sorveglianza di Torino, in sede di rinvio, pur dando atto del contenuto in sé innocuo della missiva proveniente dall'Attanasio, descriveva i titoli detentivi per i quali il predetto ed il destinatario [OSCURATO:PERSONA] risultavano rispettivamente ristretti, sottolineando che, nel caso concreto, attraverso un meccanismo di tipo emulativo, l'Attanasio potrebbe aggirare il regime detentivo speciale, oltre che acquisire una posizione di supremazia, anche grazie al percorso di studi che lo ha portato quasi a conseguire il dottorato di ricerca, senza tuttavia, perdere il piglio di leader acquisito in ambito criminale. Tanto premesso, appare evidente come la motivazione del provvedimento impugnato appaia apodittica ed elusiva del vincolo di rinvio ai sensi dell'art. 627 cod. proc. pen. Va ricordato, infatti, che l'attuale disposizione di cui all'art. 18-ter della legge 8 aprile 2004, n. 95, che ha modificato la legge 26 luglio 1975, n 354, ha costituito l'approdo normativo conseguente ad una serie di condanne, in danno dell'Italia, da parte della Corte EDU (tra cui: Mariano c. Italia, sentenza del 23 febbraio 2010; [OSCURATO:PERSONA] c. Italia, sentenza del 17 luglio 2008; Musumeci c. Italia, sentenza dell'Il gennaio 2005; [OSCURATO:PERSONA] c. Italia, sentenza del 15 novembre 1996; Domenichini c. Italia, sentenza del 15 novembre 1996). In particolare, la pronuncia [OSCURATO:PERSONA] c. Italia, del 14 ottobre 2004, aveva riassunto il diritto e la prassi interni in tema di regime detentivo speciale e di controllo della corrispondenza, menzionando anche le modifiche introdotte dalla legge n. 279 del 23 dicembre 2002 e dalla legge n. 95 dell'8 aprile 2004, che, tuttavia, non consentiva di riparare le violazioni verificatesi prima della loro entrata in vigore. Ciò in quanto, prima del 15 aprile 2004, il controllo della corrispondenza veniva effettuato in base all'art. 18 della legge sull'ordinamento penitenziario che, secondo la Corte di Strasburgo, violava l'articolo 8 della Convenzione, in quanto non "previsto dalla legge". Esso, infatti, non disciplinava né la durata delle misure di controllo della corrispondenza dei detenuti, né i motivi che potevano giustificarle, e non indicava con sufficiente chiarezza l'ampiezza e le modalità di esercizio del potere di apprezzamento delle autorità competenti in questo campo (si vedano, tra le altre, sul tema anche: Khoroshenko c. Russia, Grande Camera del 30/06/2015; Petra c. Romania, sentenza del 23 settembre 1998). Premesso tale inquadramento, questa Corte regolatrice ha già tracciato un chiaro percorso ermeneutico sul profilo specifico in esame, ossia il controllo della corrispondenza di un detenuto al regime speciale di cui all'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario, sottolineando come dette disposizioni non possono essere applicate in modo da compromettere o vanificare i diritti primari di rango costituzionale, attinenti alla sfera privata e personalissima dell'individuo, in via preventiva, generale ed astratta, in ragione della mera appartenenza ad una determinata tipologia di indagati o condannati ed attraverso provvedimenti dell'amministrazione penitenziaria sui quali l'autorità giudiziaria eserciti un controllo di legittimità che, privo di motivazione concreta e specifica, si riduca a vuoto simulacro di richiami normativi. "Si violerebbe senza dubbio il criterio ermeneutico di rango primario che impone al giudice, anzitutto, la ricerca di un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme che applica nelle fattispecie a lui sottoposte, poiché una lettura della disposizione di cui all'art. 41-bis ord. pen. quale quella adottata nel provvedimento impugnato ne determinerebbe la potenziale esposizione a dubbi di legittimità costituzionale, in relazione alla violazione dell'art. 15 della Costituzione, ma anche dell'art. 111 Cost." (Sez. 5, n. 3245 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277527). La verifica che spetta al Magistrato di Sorveglianza in sede di controllo giurisdizionale, quindi, deve estrinsecarsi in uno specifico obbligo motivazionale, sia pure compatibile con le eventuali esigenze investigative e di segretezza in riferimento a possibili indagini in corso (Sez. 1, n. 43522 del 20/06/2014m Gionta, Rv. 260692; Sez. 1, n. 16744 del 14/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257013; Sez. 1, n. 17799 del 27/03/2008, Lioce, RV. 239850). Ancor più di recente è stato ribadito che "È illegittimo il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza disponga il trattenimento di corrispondenza inviata da un detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. ad altri detenuti sottoposti al medesimo regime sul fondamento di elementi diversi dal contenuto della singola missiva (nella specie, il mero rilievo della pericolosità del mittente, nonché il numero elevato e la frequenza delle missive), potendo il controllo riguardare esclusivamente la presenza o meno nel testo della stessa di elementi grafici che ne alterino l'apparente significato al fine di veicolare messaggi in violazione delle specifiche previsioni relative al suddetto regime." (Sez. 1, n. 31047 del 20/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279762; conf.: Sez. 1, n. 14870 del 04/03/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279124). Nel caso in esame la motivazione del provvedimento impugnato manifesta un'impostazione del tutto inconciliabile con una lettura costituzionalmente orientata delle norme in esame, posto che sembra fondarsi unicamente sulla storia criminale del mittente e del destinatario della missiva in esame, come se agli stessi fosse preclusa, da un lato, la possibilità di usufruire e mettere in pratica - per quanto riguarda l'Attanasio - gli istituti tesi &la rieducazione del condannato e, dall'altro - per quanto riguarda il [OSCURATO:PERSONA] - la possibilità di acquisire liberamente notizie circa specifiche vicende relative alla scansione della propria vicenda detentiva. Il provvedimento, infatti, contraddittoriamente dà atto del contenuto innocuo recepisce acriticamente una nota del Direttore della [OSCURATO:PERSONA] di Cuneo, ove è ristretto l'Attanasio, che manifesta un palese sospetto verso la eigh-igsélsila missiva, ritenendo, tuttavia, che proprio il percorso di studi realizzato dall'Attanasio, attraverso la comunicazione con altri detenuti delle competenze acquisite, possa costituire il presupposto di una posizione di supremazia, richiamando, altresì, la congetturale possibilità di un passacigio di informazione tra i detenuti, senza neanche indicare da quali basi detta evenienza sia desumibile, al di là del mero sospetto o pregiudizio. Appare del tutto intuitivo come, nel caso in cui siano coinvolti diritti di rango costituzionale - quali quelli di cui agli artt. 15 e 27 Costituzione, in tema di libertà della corrispondenza e di funzione rieducativa della pena -, la motivazione dei provvedimenti ascrivibili alla tipologia di quello in esame, con cui si dispone il trattenimento della corrispondenza, debba essere ancorata a specifici elementi, chiaramente evincibili dalla motivazione - seppure sintetica - del giudice, che dimostri la concreta esigenza di attuare il sacrificio di un diritto fondamentale, peraltro esercitato in un contesto di recupero del detenuto, non potendo, quindi, il giudice limitarsi ad asserzioni generiche, che si concretano in una irragionevole limitazione dei predetti diritti nei confronti di determinate categorie di detenuti, in aperto contrasto con la funzione rieducativa della pena. La motivazione del provvedimento impugnato, in sostanza, non fornisce alcuna seria argomentazione per giustificare per quale ragione l'impegno dell'Attanasio nei confronti di altri detenuti possa rafforzare il prestigio criminale dello stesso, posto che la missiva costituisce estrinsecazione di competenze acquisite dal predetto all'esito di un percorso svolto proprio in ambito penitenziario. Al contrario, manca, al di là di generiche ed indimostrate asserzioni, ogni riferimento al contenuto della missiva da cui poter, eventualmente, individuare un linguaggio criptico ovvero la presenza nel testo di elementi grafici che ne alterino l'apparente significato, allo scopo di veicolare messaggi in violazione delle specifiche previsioni relative al regime cui l'Attanasio è sottoposto. Ne discende, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Torino che, nella piena libertà di valutazione degli elementi del caso, si atterrà ai principi di diritto sin
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