CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 febbraio 2023
Cassazione n. 06979/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/site le conclusioni del PG . Ss 0)-14 I C.Q.41 C-C4) --X [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con ordinanza emessa in data 23 febbraio 2023 ha respinto il reclamo introdotto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il silenzio serbato dalla amministrazione su domanda di revoca - del 28 agosto 2022 - del regime differenziato di cui all'art.41 bis ord.pen. (la sottoposizione è avvenuta il 16 maggio 2019; l'ultimo decreto di proroga è del 12 maggio 2021). Prima della decisione del Tribunale è sopravvenuto il diniego espresso della domanda di revoca da parte dell'amministrazione (provvedimento del 9 novembre 2022). 1.1 II Tribunale, premesso che [OSCURATO:PERSONA] risulta in espiazione della pena di anni 10 e mesi 11 di reclusione per associazione di stampo mafioso ed altro (reati commessi sino al 2010, nonché per taluni procedimenti in corso), dopo ampia premessa di inquadramento giuridico dell'istituto, evidenzia in sintesi : a) l'elemento di novità, posto a base della domanda di revoca anticipata del trattamento differenziato, è rappresentato dai contenuti della decisione emessa dalla Corte di Appello di Napoli il 22 luglio del 2022, ove si è operato un mero aumento per riconosciuta continuazione con taluni dei fatti (art.416 bis cod.pen.) già giudicati e contestuale assoluzione dai reati in tema di stupefacenti. Rullo, peraltro, avrebbe già scontato, in sostanza, la pena per i reati associativi e resta detenuto per altri titoli; b) secondo il Tribunale, tuttavia, la medesima sentenza ha confermato il ruolo direttivo svolto dal Rullo in seno al clan camorristico dei Contini, il che rappresenta un chiaro indicatore di permanenza della condizione soggettiva di pericolosità, oggetto di recente scrutinio. Inoltre si rileva che l'assoluzione dalle condotte di narcotraffico non incide sulle valutazioni già operate, così come la avvenuta espiazione, nell'ambito del cumulo, della quota di pena riferibile al reato di associazione mafiosa non determina le condizioni di legge per la revoca del trattamento differenziato. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cessazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a due motivi.2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge ed assenza di motivazione. Secondo la difesa il Tribunale non ha considerato in modo adeguato il novum, rappresentato in via principale dalla revoca del titolo cautelare per il delitto associativo, fatto conseguente al riconoscimento della continuazione nell'ambito della decisione del 2022. [OSCURATO:PERSONA] è ora detenuto per reati risalenti nel tempo e di minore gravità, che non giustificano la permanenza del regime differenziato. Si contesta, pertanto, la valutazione di perdurante pericolosità. Si era anche chiesto, circa tale aspetto, di ritenere non applicabile al Rullo la disposizione - introdotta nel 2009 - che impedisce, in riferimento alla misura trattamentale del 41 bis ord.pen., lo sciogllimento del cumulo, ritenendo tale opzione imposta dalle considerazioni operate dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.32 del 2020 (perché i fatti rimasti in espiazione sarebbero tutti antecedenti al 2009) ma il Tribunale non ha ritenuto condivisibile tale impostazione. Ciò sarebbe frutto, secondo la difesa, di una errata ricognizione dei contenuti della citata decisione del giudice delle leggi. Si evidenzia in particolare che la sottoposizione al regime differenziato, dopo il d.l. 162 del 2022 è particolarmente 'afflittiva', in quanto preclude l'accesso ai benefici penitenziari implicanti contatti con l'esterno (come ad es. il permesso premio), in ragione della riformulazione dell'art. 4 bis ord.pen. . 2.2 In subordine, al secondo motivo, viene prospettata la necessità di promuovere incidente di legittimità costituzionale della nuova disciplina di cui agli artt. 4 bis e 41 bis ord,pen., per violazione dei parametri costituzionali di cui agli artt. 3 e 27 Cost., nonché art. 3 Cedu. Secondo la difesa, ove si reputi legittima la decisione emessa dal Tribunale di Sorveglianza, ne deriva un dubbio di legittimità costituzionale, posto che - in virtù della attuale configurazione legislativa - la emissione del decreto ministeriale di sottoposizione al regime differenziato rende impossibile l'accesso - anche dei detenuti non collaboranti - ai benefici penitenziari, facendo riemergere una (non consentita) presunzione assoluta di pericolosità, in violazione dei parametri costituzionali di riferimento. La disposizione che vieta l'accesso, per i soggetti raggiunti dal Decreto Ministeriali, ai benefici 'esterni' sarebbe particolarmente rilevante per il Rullo, avendo costui raggiunto - in astratto - la quota di pena espiata per l'ammissione al beneficio del permesso premio.3. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Un primo profilo riguarda la permanenza della condizione soggettiva di pericolosità del Rullo, per come risulta argomentata dal Tribunale. Circa tale aspetto va premesso che la decisione del Tribunale di Sorveglianza è sindacabile solo per violazione di legge, anche nel caso che ci occupa, trattandosi di una decisione di merito che 'stabilizza' il diniego di revoca del trattamento differenziato, in tutto assimilabile alla decisione confermativa della proroga (art. 41 bis co. 2 sexies ord.pen.). Ciò determina la possibilità, per questa Corte di rilevare solo l'assoluta carenza di motivazione, intesa come mancanza grafica della stessa o come redazione di un testo del tutto sfornito dei requisiti minimi di logicità e aderenza ai dati cognitivi acquisiti, tale da rendere incomprensibile il percorso giustificativo della decisione. Nel caso in esame ciò non può dirsi, posto che il Tribunale ha compiutamente indicato le ragioni per cui si è ritenuto ancora presente il «pericolo» di mantenimento di contatti tra il Rullo ed il contesto criminale di tipo associativo di riferimento ed ha preso in esame gli elementi di novità prospettati dalla difesa. Circa tale aspetto, il ricorso è manifestamente volto ad una rivalutazione dei contenuti argomentativi della decisione (il senso da attribuire al riconoscimento della continuazione per quanto riguarda la decisione emessa dalla Corte di Appello nel 2022, nonché l'assoluzione per i reati in tema di stupefacenti) e pertanto non appare 'in linea' con il limite sopra ricordato, con inammissibilità di detto profilo. 3.2 In diritto sono poste invece le due altre questioni, tra loro correlate. 3.2.1 La prima è quella relativa alla 'attuale condizione esecutiva' del Rullo, che avrebbe interamente espiato la porzione di pena riferibile al reato di cui all'art. 416 bis cod.pen. (anche se per la verità non si comprende appieno se in tale calcolo la difesa abbia o meno incluso la porzione di aumento per continuazione irrogata con la citata sentenza del 2022, comunque riferibile al reato associativo). Dando pure per assodato tale pre-requisito (in fatto) del percorso interpretativo, la difesa si duole del fatto che la disposizione che consente l'applicazione del regime differenziato lì dove nel cumulo sia presente uno dei reati di cui all'art. 4 bis ord.pen. (anche se la pena per detto reato sia stata interamente espiata) è stata introdotta con legge n.94 del 2009, posteriore alla commissione dei fatti di reato poi confluiti nell'unico decreto di cumulo. Si invoca, su detto punto, l'applicazione dei criteri ermeneutici derivanti da Corte cost. n.32 del 2020, con attribuzione di «natura sostanziale» alla modifica normativa. Circa tale aspetto il ricorso è da un lato generico e, in ogni caso, infondato. La genericità deriva dal fatto che la difesa non specifica se tra i reati attualmente in espiazione (al netto della pena per il reato associativo) vi siano o meno reati non associativi ma aggravati dal finalismo mafioso o commessi con modalità mafiose (inclusi nella previsione del 4 bis ), il che renderebbe priva di fondamento la questione posta. Ma, in ogni caso, non appare persuasivo il riferimento ai contenuti di Corte Cost. n.32 del 2020, in virtù degli assetti regolativi derivanti dalla decisione richiamata. Con tale sentenza, in particolare, si è affermata la portata sostanziale non di ogni modifica peggiorativa delle norme in tema di esecuzione della pena e trattamento penitenziario ma soltanto di quelle che mutano in maniera radicale (con il divieto di accesso a misure alternative ad esempio) la prospettiva esecutiva. Rispetto al tradizionale quadro interpretativo, ove si attribuiva natura tendenzialmente processuale alle norme regolatrici del trattamento penitenziario, con applicabilità alle esecuzioni in corso, si è così affermato in parte motiva [..] La regola appena enunciata deve, però, soffrire un'eccezione allorché la normativa sopravvenuta non comporti mere modifiche delle modalità esecutive della pena prevista dalla legge al momento del reato, bensì una trasformazione della natura della pena, e della sua concreta incidenza sulla libertà personale del condannato. In tal caso, infatti, la successione normativa determina, a ogni effetto pratico, l'applicazione di una pena che è sostanzialmente un aliud rispetto a quella stabilita al momento del fatto: con conseguente piena operatività delle rationes, poc'anzi rammentate, che stanno alla base del divieto di applicazione retroattiva delle leggi che aggravano il trattamento sanzionatorio previsto per il reato. Ciò si verifica, paradigmaticamente, allorché al momento del fatto fosse prevista una pena suscettibile di essere eseguita "fuori" dal carcere, la quale - per effetto di una modifica normativa sopravvenuta al fatto - divenga una pena che, pur non mutando formalmente il proprio nomen iuris, va eseguita di norma "dentro" il carcere. Tra il "fuori" e il "dentro' la differenza è radicale: qualitativa, prima ancora che quantitativa. La pena da scontare diventa qui un aliud rispetto a quella prevista al momento del fatto; con conseguente inammissibilità di un'applicazione retroattiva di una tale modifica normativa, al metro dell'art. 25, secondo comma, Cost. E ciò vale anche laddove la differenza tra il "fuori" e il "dentro" si apprezzi in esito a valutazioni prognostiche relative, rispettivamente, al tipo di pena che era ragionevole attendersi al momento della commissione del fatto, sulla base della legislazione allora vigente, e quella che è invece ragionevole attendersi sulla base del mutato quadro normativo [..]. La decisione del giudice delle leggi - anche in riferimento alla sua occasio, rappresentata dall'avvenuto inserimento di ld n 'gruppo' di fattispecie sostanziali nella previsione di legge di cui all'art. 4 bis ord. pen. - va pertanto rapportata, quanto agli effetti, alla concreta tipologìa e alla concreta incidenza del novum legislativo, tenendo ben presente che la portata sostanziale va assegnata esclusivamente a modifiche peggiorative tali da comportare una radicale trasformazione dei caratteri della esecuzione, tra momento di realizzazione del fatto e momento esecutivo. Da ciò deriva che un simile «impatto» non può essere assegnato alla modifica intervenuta con legge n.94 del 2009 - nella parte di interesse nel corpo del testo dell'art.41 bis comma 2 ord.pen. . La ratio di tale istituto è infatti rappresentata da una finalità di inibizione di contatti con l'ambiente esterno di soggetti - già detenuti per espiazione pena o per custodia cautelare - che siano ritenuti portatori di un più elevato livello di pericolosità. Da un lato, pertanto, vi è una finalità di prevenzione (che va comunque argomentata in concreto), dall'altro - ferma restando la maggiore afflittività del trattamento - non si assiste ad una 'trasformazione radicale' del prevedibile modus esecutivo, assimilabile alla differenza tra il 'dentro e il 'fuori', come descritta dal giudice delle leggi nella citata decisione. Sotto tale profilo il ricorso è, pertanto, infondato. 3.2.2 Ciò rende necessario esaminare il dubbio di legittimità costituzionale, riferito alla attuale conformazione legale dei rapporti tra applicazione del regime differenziato e possibile accesso ai benefici penitenziari (diversi dalla liberazione anticipata), introdotto dalla difesa. Sul punto va osservato che la sede procedimentale in cui la difesa articola la proposta di questione incidentale non è quella utile e propria, il che determina un difetto di rilevanza. Nel presente procedimento, infatti, non è in rilievo la possibilità o meno di fruizione, da parte del Rullo, di un beneficio penitenziario (ad es. il permesso premio), con decisione reiettiva della magistratura di sorveglianza derivante dalla attuale formulazione dell'art. 4 bis ord. pen. (lì dove si afferma che i benefici, nel caso del soggetto non collaborante, possono essere concessi al detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all'ar11.41 bis ord.pen. solo dopo che tale regime speciale sia stato revocato o non prorogato), ma è in discussione la mancata revoca del regime differenziato, in quanto tale. La difesa, dunque, finisce con l'anticipare - in questa sede - una questione che al più andrebbe proposta in sede di ricorso avverso il diniego di fruizione del beneficio penitenziario motivata dalla preclusione di cui sopra. Ciò rende processualmente inutile l'esame dei profili di potenziale illegittimità costituzionale della disciplina di legge, assorbiti dal difetto di rilevanza. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del