CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 gennaio 2023
Cassazione n. 05806/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9536/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da procure in atti; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; -controricorrente – Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, n.764/31/14, depositata il 27 gennaio 2014. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle entrate pr ocedeva alla notifica di avviso di rettifica per l’anno d’imposta 2006. Il contribuente proponeva ricorso e la C.T.P. lo respingeva, e così pure faceva la C . T . R . con riferimento al gravame proposto dal medesimo contribuente. Accertamento a tavolino 2. Quest’ultimo propone quindi ricorso in cassazione affidato a un solo motivo. L’Agenzia si è costituita con controricorso per resistere all’impugnativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] assume la violazione dell’art. 12, comma 7, l. 27 luglio 2000, n. 212, ritenendo la necessità di concessione del termine ivi previsto non solo in ipotesi di accertamento eseguito tramite accesso ai locali del contribuente, ma anche in quella di mera acquisizione di documenti presso gli uffici finanziari, con conseguente invalidità dell’avviso in quanto adottato prima dello scadere del termine stesso, come nella specie in cui il provvedimento venne adottato a soli quarantacinque giorni dall’invio del questionario. 2. Il motivo è infondato. Risulta infatti per costante orientamento di questa Corte che “In tema di accertamento fiscale, il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 opera soltanto in caso di controllo eseguito presso la sede del contribuente e non anche alla diversa ipotesi, non assimilabile alla precedente, di accertamenti cd. a tavolino, atteso che la naturale "vis expansiva" dell'istituto del contraddittorio procedimentale nei rapporti tra fisco e contribuente non giunge fino al punto di imporre termini dilatori all'azione di accertamento derivanti da controlli eseguiti nella sede dell'Amministrazione sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente o acquisiti documentalmente. stato nella specie effettuato a seguito delle risposte fornite dal contribuente al questionario inviatogli” (ex plurimisCass. 05/11/2020, n. 24793). 3. Il ricorso merita dunque rejezione, con aggravio di spese a carico del ricorrente soccombente. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia dell’Entrate delle spese che liquida in € 4.000,00, oltre spese prenotate a debito. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo un