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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 giugno 1972

Cassazione n. 43931/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/06/1972 avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] venivano tratti in giudizio per rispondere dei seguenti reati: capo c) art. 644 cod.pen. ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; d) art. 629 cod.pen. perché, in concorso tra loro, al fine di commettere il delitto che precede, mediante atti di violenza e minaccia, costringevano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere le somme dovute a Vetrano a titolo di interessi urusari; Valerio venivar* prosciolto dal reato di cui al capo c) e chiedeva applicazione della pena per il reato di cui al capo d), a seguito della quale il giudice per l'udienza preliminare di Palermo pronunciava sentenza il 31 ottobre 2019; con sentenza 1/10/2020 Vetrano veniva assolto dal reato di cui al capo c) perché il fatto non sussiste; la Corte di appello di Palermo, con sentenza del 22 giugno 2021, rigettava l'istanza di revisione proposta nell'interesse di Valerio avverso !a sentenza emessa dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Palermo il 31 ottobre 2019. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per Cassazione il difensore di Valerio, osservando che: non sussisteva il delitto dì usura che costituiva il fatto storico che aveva fondato la base fattuale della sentenza di condanna di Valerio, presupposto della condotta contestata al ricorrente quale estorsione; non poteva essere ravvisato l'elemento psicologico del dolo di estorsione nella condotta di Valerio, dal momento che egli agiva esclusivamente ad adiuvandum Vetrano, il cui dolo di estorsione era stato ritenuto insussistente; non poteva essere ravvisato l'elemento materiale dell'ingiusto profitto nella ricezione di alcune rate del prestito, accertato come non usurario; anche la condotta di Valerio non poteva che essere qualificata come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in concorso con Vetrano, e la mancanza di querela doveva necessariamente far pervenire ad una sentenza di non doversi procedere ex art. 529 cod.proc.pen., come già per Vetrano.

Errata, prosegue il difensore, era la decisione della Corte di appello di Palermo, visto che l'inconciliabilità, nel caso in esame, si riferiva a fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna (l'esistenza del prestito usurario e il dolo di estorsione, smentito nella successiva sentenza di assoluzione) e non alla loro valutazione.

2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, con le quale chiedeva il rigetto del ricorso.

3. Il difensore depositava conclusioni scritte, con le quali insisteva nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Come precisato da Sez.3, Sentenza n.19016 del 08/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276080 - 01, non vi è dubbio che ai fini della proposizione del ricorso per cassazione avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento con il quale sia stata disattesa un'istanza volta ad ottenere la revisione di un precedente giudicato, è condizione di legittimazione che il difensore del ricorrente sia munito di procura speciale ad hoc: ciò in quanto (come rilevato da Sez. 2, Sentenza n. 23364 del 09/07/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279480 - 01) "l'art. 629 bis rinvia all'art. 640 cod. proc. pen. in tema di revisione, istituto che prevede, quale condizione di legittimazione per la proposizione del ricorso per cassazione, che il difensore sia munito di procura speciale" (ai sensi dell'art. 633 cod.proc.pen., la richiesta di revisione è proposta personalmente o per mezzo di un procuratore speciale") Inoltre, come si legge nella motivazione della prima delle sentenze citate "...

Né ha un qualche rilievo la circostanza che il difensore del [OSCURATO:PERSONA] fosse stato munito di procura speciale per la proposizione della istanza di revisione; infatti, la stessa ontologica "specialità" della procura, ove non sia chiaramente espresso che la stessa estende i suoi effetti anche agli eventuali gradi di giudizio successivi a quello per il quale la medesima è stata espressamente conferita, esclude che la stessa possa valere oltre i casi per i quali essa è stata puntualmente rilasciata".

Tale conclusione deve essere ribadita, in quanto l'art. 100 comma 3 cod.proc.pen. prevede espressamente che "la procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa"; tale è il caso in esame, nel quale la procura speciale è stata rilasciata per proporre istanza per rescissione del giudicato avanti la Corte di appello, senza alcuna altra indicazione, e non è stata allegata procura speciale per proporre ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di appello; la previsione normativa sopra richiamata viene confermata dall'art. 122 cod.proc.pen., che prevede che la procura speciale debba contenere "la determinazione dell'oggetto per cui è conferita", per cui una procura rilasciata per una istanza di rescissione del giudicato non può certo valere anche per l'impugnazione avverso l'ordinanza che tale istanza abbia deciso, essendo evidente la "diversità" dei due "oggetti" (l'una è un'istanza di rescissione del giudicato, l'altra è un ricorso avverso ordinanza di rigetto).

Del resto, la necessità di una apposita procura per proporre ricorso per cassazione deriva anche dall'ovvia considerazione che la procura rilasciata per l'istanza da proporre alla Corte di appello ai sensi dell'art. 629 bis cod.proc.pen. ben potrebbe esaurire i suoi effetti in caso di esito favorevole; in mancanza di ulteriori specificazioni, non si può quindi ritenere che possa valere anche per un diverso grado di giudizio, quale è quello avanti questa Corte, che decide quale giudice dell'impugnazione sull'ordinanza emessa dalla Corte di appello.

2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/06/1972 avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] venivano tratti in giudizio per rispondere dei seguenti reati: capo c) art. 644 cod.pen. ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; d) art. 629 cod.pen. perché, in concorso tra loro, al fine di commettere il delitto che precede, mediante atti di violenza e minaccia, costringevano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere le somme dovute a Vetrano a titolo di interessi urusari; Valerio venivar* prosciolto dal reato di cui al capo c) e chiedeva applicazione della pena per il reato di cui al capo d), a seguito della quale il giudice per l'udienza preliminare di Palermo pronunciava sentenza il 31 ottobre 2019; con sentenza 1/10/2020 Vetrano veniva assolto dal reato di cui al capo c) perché il fatto non sussiste; la Corte di appello di Palermo, con sentenza del 22 giugno 2021, rigettava l'istanza di revisione proposta nell'interesse di Valerio avverso !a sentenza emessa dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Palermo il 31 ottobre 2019. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per Cassazione il difensore di Valerio, osservando che: non sussisteva il delitto dì usura che costituiva il fatto storico che aveva fondato la base fattuale della sentenza di condanna di Valerio, presupposto della condotta contestata al ricorrente quale estorsione; non poteva essere ravvisato l'elemento psicologico del dolo di estorsione nella condotta di Valerio, dal momento che egli agiva esclusivamente ad adiuvandum Vetrano, il cui dolo di estorsione era stato ritenuto insussistente; non poteva essere ravvisato l'elemento materiale dell'ingiusto profitto nella ricezione di alcune rate del prestito, accertato come non usurario; anche la condotta di Valerio non poteva che essere qualificata come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in concorso con Vetrano, e la mancanza di querela doveva necessariamente far pervenire ad una sentenza di non doversi procedere ex art. 529 cod.proc.pen., come già per Vetrano. Errata, prosegue il difensore, era la decisione della Corte di appello di Palermo, visto che l'inconciliabilità, nel caso in esame, si riferiva a fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna (l'esistenza del prestito usurario e il dolo di estorsione, smentito nella successiva sentenza di assoluzione) e non alla loro valutazione. 2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, con le quale chiedeva il rigetto del ricorso. 3. Il difensore depositava conclusioni scritte, con le quali insisteva nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Come precisato da Sez.3, Sentenza n.19016 del 08/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276080 - 01, non vi è dubbio che ai fini della proposizione del ricorso per cassazione avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento con il quale sia stata disattesa un'istanza volta ad ottenere la revisione di un precedente giudicato, è condizione di legittimazione che il difensore del ricorrente sia munito di procura speciale ad hoc: ciò in quanto (come rilevato da Sez. 2, Sentenza n. 23364 del 09/07/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279480 - 01) "l'art. 629 bis rinvia all'art. 640 cod. proc. pen. in tema di revisione, istituto che prevede, quale condizione di legittimazione per la proposizione del ricorso per cassazione, che il difensore sia munito di procura speciale" (ai sensi dell'art. 633 cod.proc.pen., la richiesta di revisione è proposta personalmente o per mezzo di un procuratore speciale") Inoltre, come si legge nella motivazione della prima delle sentenze citate "... Né ha un qualche rilievo la circostanza che il difensore del [OSCURATO:PERSONA] fosse stato munito di procura speciale per la proposizione della istanza di revisione; infatti, la stessa ontologica "specialità" della procura, ove non sia chiaramente espresso che la stessa estende i suoi effetti anche agli eventuali gradi di giudizio successivi a quello per il quale la medesima è stata espressamente conferita, esclude che la stessa possa valere oltre i casi per i quali essa è stata puntualmente rilasciata". Tale conclusione deve essere ribadita, in quanto l'art. 100 comma 3 cod.proc.pen. prevede espressamente che "la procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa"; tale è il caso in esame, nel quale la procura speciale è stata rilasciata per proporre istanza per rescissione del giudicato avanti la Corte di appello, senza alcuna altra indicazione, e non è stata allegata procura speciale per proporre ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di appello; la previsione normativa sopra richiamata viene confermata dall'art. 122 cod.proc.pen., che prevede che la procura speciale debba contenere "la determinazione dell'oggetto per cui è conferita", per cui una procura rilasciata per una istanza di rescissione del giudicato non può certo valere anche per l'impugnazione avverso l'ordinanza che tale istanza abbia deciso, essendo evidente la "diversità" dei due "oggetti" (l'una è un'istanza di rescissione del giudicato, l'altra è un ricorso avverso ordinanza di rigetto). Del resto, la necessità di una apposita procura per proporre ricorso per cassazione deriva anche dall'ovvia considerazione che la procura rilasciata per l'istanza da proporre alla Corte di appello ai sensi dell'art. 629 bis cod.proc.pen. ben potrebbe esaurire i suoi effetti in caso di esito favorevole; in mancanza di ulteriori specificazioni, non si può quindi ritenere che possa valere anche per un diverso grado di giudizio, quale è quello avanti questa Corte, che decide quale giudice dell'impugnazione sull'ordinanza emessa dalla Corte di appello. 2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e del
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