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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 aprile 2022

Cassazione n. 21350/2023

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iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso la sentenza emessa il 28/04/2022 dalla Corte di appello di Campobasso; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 15 giugno 2021 il Tribunale di Isernia giudicava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato ascrittogli, ex art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, condannando l'imputato alla pena di sei mesi di arresto, oltre che al pagamento delle spese processuali.

2. Con sentenza emessa il 28 aprile 2022 la Corte di appello di Campobasso, pronunciandosi sull'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], confermava la decisione impugnata e condannava l'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali.

3. I fatti di reato contestati a [OSCURATO:PERSONA] ex art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011, che venivano accertati a Civitanova del Sannio il 14 luglio 2018, nella loro consistenza materiale, devono ritenersi incontroversi e non sono contestati all'imputato.

Si contestava, in particolare, la guida del motoveicolo Yamaha R6, targato AK35944 da parte dell'imputato, che, al momento del controllo di polizia da cui traeva origine il presente procedimento, era sottoposto all'avviso orale semplice, ex art. 3 d.lgs. n. 159 del 2011, emesso nei suoi confronti dal Questore di Isernia e risultava sprovvisto di patente di guida, essendogli stata revocata dal Prefetto di Isernia.

2. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando quattro motivi di ricorso.

Con il primo motivo si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, conseguente al fatto che la Corte di appello di Campobasso non aveva dato esaustivo conto degli elementi costitutivi del reato contestato a [OSCURATO:PERSONA] ex art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011, ai quali nella decisione in esame non si faceva alcun riferimento, diretto o indiretto.

Con il secondo e il terzo motivo, di cui si impone una trattazione congiunta, si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, per non avere la Corte di merito dato adeguato conto delle ragioni che imponevano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato ascrittogli senza considerare che l'imputato era stato sottoposto all'avviso orale semplice, privo delle prescrizioni di cui all'art. 3, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, che non era ascrivibile alle misure di prevenzione personale.

Con il quarto motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava priva di un percorso argomentativo esplicativo delle ragioni che consentivano di ritenere il compendio probatorio acquisito idoneo alla formulazione di un giudizio di colpevolezza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguito indicati.

2. Occorre premettere che la contravvenzione prevista dall'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011 sanziona la guida di un autoveicolo o di un motoveicolo senza patente - perché mai conseguita, sospesa o revocata -, subordinando la punibilità del reato alla condizione che il conducente del mezzo sia stato sottoposto, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale.

Per inquadrare questa fattispecie occorre ricordare che l'art. 3, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011 prevede la possibilità di applicare, in sede di avviso orale, prescrizioni alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi.

L'avviso orale semplice, per converso, non comporta alcuna limitazione per il destinatario della misura, che è semplicemente invitato, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, a «tenere una condotta conforme alla legge [...]», impegnandosi ad assumere comportamenti analoghi a quelli gravanti su tutti i cittadini italiani.

Ne consegue che tale avviso, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità civile (Cass. civ., Sez. 1, n. 7973/17, Camera di Commercio di Roma c.

Baglioni), non possedendo le connotazioni tipiche delle misure di prevenzione personale, non consente l'applicazione della previsione dell'art. 120, comma 1, cod. strada, a tenore del quale non possono conseguire la patente di guida i soggetti che sono o sono stati sottoposti alle «misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 [...]».

Le peculiari connotazioni dell'avviso orale semplice, dunque, non ne consentono l'ascrivibilità alla categoria delle misure di prevenzione personale, com'è evidente dal fatto che per l'applicazione di tale misura non è necessaria la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale, che, invece, è espressamente previsto dall'art. 2 d.lgs. n. 159 del 2011 per l'emissione del foglio di via 3 cr / obbligatorio e dall'art. 6 dello stesso decreto per le misure di prevenzione applicate dall'autorità giudiziaria.

Ne discende che il reato contravvenzionale previsto dall'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011 sanziona la guida senza patente di un autoveicolo o di un motoveicolo a condizione che il conducente del mezzo sia stata sottoposto a una misura di prevenzione personale; categoria alla quale non è ascrivibile l'avviso orale semplice, che è applicato al destinatario senza le prescrizioni di cui all'art. 3, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011.

A ben vedere, si muove nella stessa direzione la Corte costituzionale, che, con la sentenza 20 dicembre 2022, n. 211 - che dichiarava la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011 -, osservava che «presupposto della fattispecie penale è la mancanza del titolo abilitativo alla guida quale conseguenza dell'applicazione della misura di prevenzione personale; presupposto che [...] trova il suo specifico riferimento normativo nella disposizione di cui all'art. 120 cod. strada [...]».

Ne consegue che «la violazione della regola, che vieta di guidare autoveicoli e motoveicoli senza patente al soggetto sottoposto a misura di prevenzione personale, è espressione di una valutazione discrezionale del legislatore, il quale ha ritenuto sussistere un quid pluris di pericolosità per il fatto che colui che sia sottoposto con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale possa circolare alla guida di un veicolo [...]» (Corte cost., sent. n. 211 del 2022).

Le conclusioni alle quali perveniva la Corte costituzionale con la sentenza n. 211 del 2022 confermano il collegamento sistematico tra l'art. 120, comma 1, cod. strada e l'art. 73 d.lgs. 159 del 2011, imponendo di ribadire che il reato contestato a [OSCURATO:PERSONA] sussiste solo se il soggetto trovato alla guida di un'autovettura senza essere munito di patente di guida sia stato sottoposto a una misura di prevenzione personale definitiva.

Ne consegue che la condotta di guida, per essere sanzionata in forza dell'art. 73 d.lgs. 159 del 2011, deve essere stata posta in essere dal soggetto attivo del reato al quale sia stata irrogata una misura di prevenzione personale definitiva, perché il divieto di condurre autoveicoli o motoveicoli senza essere in possesso di patente è esclusivamente finalizzato a contenere la pericolosità sociale di tale categoria soggettiva.

Tale orientamento ermeneutico, da ultimo, è stato ribadito da questa Corte, che ha affermato il seguente principio di diritto: «Non integra il reato di cui all'art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la guida di un autoveicolo senza patente, o dopo che la stessa sia stata revocata, da parte del destinatario di un mero avviso orale del questore, che, senza la prescrizione dei divieti previsti dall'art. 3, comma 4, del citato d.lgs., non costituisce misura di prevenzione, non comportando limitazioni alla libertà personale» (Sez. 1, n. 47713 del 27/10/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283820-01).

3. Restano assorbiti nelle doglianze oggetto di accoglimento i residui motivi di ricorso, con cui si censurava il giudizio di colpevolezza formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che, per le ragioni esposte nel paragrafo precedente, deve essere escluso, in conseguenza dell'insussistenza del fatto di reato ascritto all'imputato ex art. 73, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011.

4. Le considerazioni esposte impongono l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per l'insussistenza del fatto.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso la sentenza emessa il 28/04/2022 dalla Corte di appello di Campobasso; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 15 giugno 2021 il Tribunale di Isernia giudicava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato ascrittogli, ex art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, condannando l'imputato alla pena di sei mesi di arresto, oltre che al pagamento delle spese processuali. 2. Con sentenza emessa il 28 aprile 2022 la Corte di appello di Campobasso, pronunciandosi sull'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], confermava la decisione impugnata e condannava l'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali. 3. I fatti di reato contestati a [OSCURATO:PERSONA] ex art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011, che venivano accertati a Civitanova del Sannio il 14 luglio 2018, nella loro consistenza materiale, devono ritenersi incontroversi e non sono contestati all'imputato. Si contestava, in particolare, la guida del motoveicolo Yamaha R6, targato AK35944 da parte dell'imputato, che, al momento del controllo di polizia da cui traeva origine il presente procedimento, era sottoposto all'avviso orale semplice, ex art. 3 d.lgs. n. 159 del 2011, emesso nei suoi confronti dal Questore di Isernia e risultava sprovvisto di patente di guida, essendogli stata revocata dal Prefetto di Isernia. 2. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando quattro motivi di ricorso. Con il primo motivo si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, conseguente al fatto che la Corte di appello di Campobasso non aveva dato esaustivo conto degli elementi costitutivi del reato contestato a [OSCURATO:PERSONA] ex art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011, ai quali nella decisione in esame non si faceva alcun riferimento, diretto o indiretto. Con il secondo e il terzo motivo, di cui si impone una trattazione congiunta, si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, per non avere la Corte di merito dato adeguato conto delle ragioni che imponevano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato ascrittogli senza considerare che l'imputato era stato sottoposto all'avviso orale semplice, privo delle prescrizioni di cui all'art. 3, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, che non era ascrivibile alle misure di prevenzione personale. Con il quarto motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava priva di un percorso argomentativo esplicativo delle ragioni che consentivano di ritenere il compendio probatorio acquisito idoneo alla formulazione di un giudizio di colpevolezza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Occorre premettere che la contravvenzione prevista dall'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011 sanziona la guida di un autoveicolo o di un motoveicolo senza patente - perché mai conseguita, sospesa o revocata -, subordinando la punibilità del reato alla condizione che il conducente del mezzo sia stato sottoposto, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale. Per inquadrare questa fattispecie occorre ricordare che l'art. 3, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011 prevede la possibilità di applicare, in sede di avviso orale, prescrizioni alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi. L'avviso orale semplice, per converso, non comporta alcuna limitazione per il destinatario della misura, che è semplicemente invitato, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, a «tenere una condotta conforme alla legge [...]», impegnandosi ad assumere comportamenti analoghi a quelli gravanti su tutti i cittadini italiani. Ne consegue che tale avviso, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità civile (Cass. civ., Sez. 1, n. 7973/17, Camera di Commercio di Roma c. Baglioni), non possedendo le connotazioni tipiche delle misure di prevenzione personale, non consente l'applicazione della previsione dell'art. 120, comma 1, cod. strada, a tenore del quale non possono conseguire la patente di guida i soggetti che sono o sono stati sottoposti alle «misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 [...]». Le peculiari connotazioni dell'avviso orale semplice, dunque, non ne consentono l'ascrivibilità alla categoria delle misure di prevenzione personale, com'è evidente dal fatto che per l'applicazione di tale misura non è necessaria la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale, che, invece, è espressamente previsto dall'art. 2 d.lgs. n. 159 del 2011 per l'emissione del foglio di via 3 cr / obbligatorio e dall'art. 6 dello stesso decreto per le misure di prevenzione applicate dall'autorità giudiziaria. Ne discende che il reato contravvenzionale previsto dall'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011 sanziona la guida senza patente di un autoveicolo o di un motoveicolo a condizione che il conducente del mezzo sia stata sottoposto a una misura di prevenzione personale; categoria alla quale non è ascrivibile l'avviso orale semplice, che è applicato al destinatario senza le prescrizioni di cui all'art. 3, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011. A ben vedere, si muove nella stessa direzione la Corte costituzionale, che, con la sentenza 20 dicembre 2022, n. 211 - che dichiarava la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011 -, osservava che «presupposto della fattispecie penale è la mancanza del titolo abilitativo alla guida quale conseguenza dell'applicazione della misura di prevenzione personale; presupposto che [...] trova il suo specifico riferimento normativo nella disposizione di cui all'art. 120 cod. strada [...]». Ne consegue che «la violazione della regola, che vieta di guidare autoveicoli e motoveicoli senza patente al soggetto sottoposto a misura di prevenzione personale, è espressione di una valutazione discrezionale del legislatore, il quale ha ritenuto sussistere un quid pluris di pericolosità per il fatto che colui che sia sottoposto con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale possa circolare alla guida di un veicolo [...]» (Corte cost., sent. n. 211 del 2022). Le conclusioni alle quali perveniva la Corte costituzionale con la sentenza n. 211 del 2022 confermano il collegamento sistematico tra l'art. 120, comma 1, cod. strada e l'art. 73 d.lgs. 159 del 2011, imponendo di ribadire che il reato contestato a [OSCURATO:PERSONA] sussiste solo se il soggetto trovato alla guida di un'autovettura senza essere munito di patente di guida sia stato sottoposto a una misura di prevenzione personale definitiva. Ne consegue che la condotta di guida, per essere sanzionata in forza dell'art. 73 d.lgs. 159 del 2011, deve essere stata posta in essere dal soggetto attivo del reato al quale sia stata irrogata una misura di prevenzione personale definitiva, perché il divieto di condurre autoveicoli o motoveicoli senza essere in possesso di patente è esclusivamente finalizzato a contenere la pericolosità sociale di tale categoria soggettiva. Tale orientamento ermeneutico, da ultimo, è stato ribadito da questa Corte, che ha affermato il seguente principio di diritto: «Non integra il reato di cui all'art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la guida di un autoveicolo senza patente, o dopo che la stessa sia stata revocata, da parte del destinatario di un mero avviso orale del questore, che, senza la prescrizione dei divieti previsti dall'art. 3, comma 4, del citato d.lgs., non costituisce misura di prevenzione, non comportando limitazioni alla libertà personale» (Sez. 1, n. 47713 del 27/10/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283820-01). 3. Restano assorbiti nelle doglianze oggetto di accoglimento i residui motivi di ricorso, con cui si censurava il giudizio di colpevolezza formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che, per le ragioni esposte nel paragrafo precedente, deve essere escluso, in conseguenza dell'insussistenza del fatto di reato ascritto all'imputato ex art. 73, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011. 4. Le considerazioni esposte impongono l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per l'insussistenza del fatto.