CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 ottobre 2021
Cassazione n. 28331/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10950/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso lo studio indicato nella PEC dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 155 SRL, domiciliato presso lo studio indicato nella PEC dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e SALVATORE , domiciliat i presso lo studio indicato nella PEC dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti incidental i - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 3959/2021 depositata il 27/10/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Svolgimento del processo Con atto di citazione del 3 marzo 2011, [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Salvatore e [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., deducendo di vantare nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. un credito di 127.851,12 euro, derivante dal saldo passivo di un conto corrente e di un conto anticipi, garantito dalle fideiussioni omnibus prestate dai predetti Filosa. Questi ultimi, con scrittura privata autenticata dal notar [OSCURATO:PERSONA] di Picerno in data 29 ottobre 2009, avevano promesso di vendere alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., un appartamento ad uso ufficio e un locale ad uso artigianale siti nel Comune di Castellammare di Stabia e che con successivo atto pubblico rogato dal medesimo notaio il 28 luglio 2010, i paciscenti avevano stipulato il contratto definitivo. Con tali atti i Filosa si erano spogliati degli unici beni immobili di loro proprietà. La banca riteneva tali contratti nulli per simulazione assoluta o comunque inefficaci nei confronti di essa istante, ai sensi dell’art. 2901 c.c. Con sentenza del 24 febbraio 2014, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] respingeva entrambe le domande avanzate dall’istituto di credito attore e regolava le spese di lite secondo il principio della soccombenza. Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello davanti alla Corte territoriale di Napoli chiedendone la riforma, in relazione alle censure svolte, con accoglimento della domanda di revocatoria ordinaria avanzata in prime cure. Si costituivano i Filosa e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., i quali contestavano l’ammissibilità e la fondatezza dell’avverso gravame. Interveniva ai sensi dell’art. 111, comma 3, c.p.c. la [OSCURATO:SOCIETA]. -rappresentata dalla procuratrice CERVED [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.-, la quale, comunicando di essersi resa cessionaria, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione ex L. n. 130/1999, del credito vantato dall’[OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., garantito dalle fideiussioni prestate da Salvatore e [OSCURATO:PERSONA]. La società faceva proprie le difese svolte e le richieste formulate dalla dante causa, instando per la declaratoria di inefficacia degli atti dispositivi impugnati. La Corte d’appello di Napoli con sentenza del 27 ottobre 2021 accoglieva l’impugnazione e in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava inefficace nei confronti dell’[OSCURATO:SOCIETA]. e del suo successore a titolo particolare [OSCURATO:SOCIETA]., ai sensi dell’art. 2901 c.c., l’atto pubblico di compravendita per notar [OSCURATO:PERSONA] di Picerno del 28 luglio 2010. [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., propone ricorso per cassazione con atto notificato in data 19.04.2022, affidandosi a due motivi. Depositava memoria ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., comparsa conclusionalee ulteriore nota conclusiva. Con ricorso incidentale notificato in data 26.04.2022 Salvatore e [OSCURATO:PERSONA] impugnano la sentenza della Corte territoriale di Napoli affidandosi ad un motivo, e depositando memoria. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. -rappresentata dalla procuratrice [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.-, quale cessionaria dei crediti di [OSCURATO:SOCIETA]., nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione ex L. n. 130/1999, che depositaanche memoria ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c. Motivi della decisione Pregiudizialmente va rilevato che parte ricorrente ha conferito mandato all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] abilitando i predetti avvocati a sottoscrivere ricorsi, controricorsi, ricorsi incidentali memoria e quant’altro necessario,con riferimento al giudizio proposto avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli. [OSCURATO:PERSONA] non compare nell’elenco speciale degli avvocati cassazionisti abilitati a svolgere tale attività. Opera il principio secondo cui “il ricorso per cassazione è validamente sottoscritto anche da uno soltanto dei due o più difensori muniti di procura, quando il ministero difensivo sia loro affidato dalla parte senza l'espressa volontà di esigere l'espletamento congiunto dell'incarico, atteso che, ai sensi dell'art. 1716 cod. civ., in caso di coesistenza di più mandati con lo stesso oggetto, ciascun mandatario è abilitato al compimento dell'atto se la delega non richieda l'azione congiunta” (Sez. 3, Sentenzan. 15478 del 11/06/2008, Rv. 603444 -01). Tale fattispecie ricorre nel caso di specie come emerge dal contenuto della procura alle liti. Con il primo motivo del ricorso principale, dedotto ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.2901, 2727, 2728 e 2697 c.c., nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., I ricorrenti lamentano che la Corte d’Appello di Napoli, annullando la decisione di primo grado, avrebbe errato nell’applicazione delle disposizioni sopra elencate poiché si sarebbe dapprima soffermata sull’accertamento dell’anteriorità del credito della Banca rispetto all’atto del quale si è chiesta la declaratoria di inefficacia e, successivamente, avrebbe accertato che i debitori non avevano provato che il loro patrimonio residuo fosse tale da soddisfare le ragioni del creditore. In particolare, a parere dei ricorrenti, la Corte d’appello avrebbe applicato al caso di specie un principio di diritto errato, riferibile solo all’ipotesi di atto compiuto in frode ai creditori, disattendendo, invece, l’orientamento espresso dalla Corte di cassazione, secondo cui, per la revocatoria degli atti a titolo oneroso, è necessario che la consapevolezza del pregiudizio delle ragioni creditorie esista anche in capo al terzo acquirente e che la prova può essere offerta anche per presunzioni. L’unico motivo del ricorso incidentale riprende le medesime argomentazioni. Conseguentemente il primo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale vanno trattati congiuntamente perché assolutamente sovrapponibili e sono infondati. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi espressi dalla costante giurisprudenza di legittimità in materia. In particolare, la decisione impugnata si inserisce nell’ambito del condivisibile orientamento secondo cui “in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato” (Cass. civ., Sez. 31/03/2021, n. 8824). La corte territoriale ha correttamente evidenziato che l’atto di trasferimento doveva ritenersi successivo al sorgere del credito precisando che, nel caso di specie, il debito sorge in capo ai garanti dal momento in cui si sono costituiti fideiussori e, per quanto riguarda i ricorrenti incidentali Filosa, la fideiussione risaliva al 09.06.2008, mentre l’atto di disposizione per il quale la Banca aveva agito in revocatoria era del 28.07.2010. L’atto dispositivo era, quindi, successivo all’insorgenza del debito. Da tale premessa in diritto ha fatto discendere le conseguenze giuridiche connesse all’applicazione della giurisprudenza ormai consolidata cui si è fatto cenno, prendendo in esame plurimi elementi indiziari fattuali, non sindacabili in questa sede, sulla base dei quali ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’azione revocatoria. Correttamente la Corte d’Appello di Napoli ha evidenziato che, in caso di vendita contestuale di plurimi beni facenti capo al medesimo debitore, deve presumersi, sia la consapevolezza che l’atto dispositivo possa arrecare un vulnus alla garanzia patrimoniale generica del debitore, che la scientia damni in capo al debitore disponente, consistente nella consapevolezza o agevole conoscibilità del carattere lesivo delle ragioni del credito, nel caso in cui l’atto dispositivo sia successivo al sorgere del credito. Nello specifico, sulla base di una valutazione assolutamente ragionevole del materiale probatorio la Corte territoriale ha argomentato che i venditori Filosa, mediante l’atto definitivo di compravendita, avevano trasferito alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la piena proprietà di due distinte unità immobiliari, che erano le uniche presenti nel loro patrimonio. In un simile contesto, ha ritenuto sussistenti, sulla base di criteri presuntivi l’eventus damni e la scientia damni in capo ai debitori e al terzo acquirente. Conseguentemente, spettava ai Filosa dimostrare che il loro patrimonio residuo fosse tale da soddisfare ampiamente le ragioni della creditrice (Cass. n. 16221/19), dando atto che una siffatta dimostrazione non era stata offerta. In ordine, invece, al requisito della consapevolezza in capo al terzo del pregiudizio che l’atto dispositivo può arrecare al creditore, la decisione impugnata, con un accertamento in fatto adeguatamente motivato e sottratto a riesame in questa sede, ha rilevato che ricorreva l’ipotesi di credito anteriore all’atto di vendita oggetto dell'azione revocatoria; che l'atto determinava un sicuro pregiudizio alle ragioni del creditore, non essendovi altri beni che potessero costituire la garanzia del credito. La Corte territoriale ha correttamente evidenziato che la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo può consistere anche nella sola conoscenza generica del pregiudizio, che nella specie sussisteva sulla base di una serie di elementi fattuali non sindacabili in questa sede. Va, infatti, evidenziato che i motivi di ricorso (principale e incidentale) sono evidentemente tesi al riesame del merito, perché sollecitano l'accertamento di circostanze (quali l'anteriorità o posteriorità del credito rispetto all'atto di compravendita, la valutazione degli elementi documentali e la consistenza di quelli presuntivi) che la Corte d'appello ha verificato in senso opposto rispetto a quello indicato dai ricorrenti. In definitiva, la Corte ha correttamente argomentato in ordine alla concorrenza dei due requisiti, cioè l’eventus damni e la scientia damni in capo sia al debitore che al terzo, sia nel merito, tramite l’elencazione di tutte le presunzioni e degli indici da cui si desume in maniera chiara ed inequivoca la presenza di tutti i requisiti. Con il secondo motivo del ricorso principale, si lamenta la lesione del principio generale della tutela della buona fede di cui all’art. 2901, comma 4, c.c. secondo cui l’inefficacia dell’atto scaturente dalla revocatoria dello stesso non può pregiudicare i diritti acquisiti a titolo oneroso dai terzi in buona fede. In merito al secondo motivo, con la memoria ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c. i ricorrenti dichiarano di “rinunciare formalmente a tale motivo di impugnazione”. Il motivoè pertanto inammissibile per difetto di interesse. Il ricorso principale e quello incidentale devono essere rigettati. Attesa la reciproca soccombenza le spese del giudizio di cassazione vanno compensate tra ricorrente principale ed incidentale, mentre quelle liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte rigetta i ricors i, principale e incidentale. Compensa tra i ricorrenti, in via principale e incidentale, le spese del presente giudizio di legittimità.Condanna la ricorrente principale e i ricorrenti incidentali al solidale pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 7.200,00 ( di cui euro 7.000,00 per onorari ), oltre aspese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contribu