CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 febbraio 2025
Cassazione n. 03016/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento tra le parti [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -già ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore -già intimata- Relativamente all’ordinanza della Corte di Cassazione n. 2585/2025, pubblicata il 3 febbraio 2025 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]; premesso chec on ordinanza n. 2585/2025, pubblicata il 3 febbraio 2025, questa Corte ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo; rilevato che per errore materiale, nel dispositivo è stata omessa l’attribuzione delle spese all’avv. [OSCURATO:PERSONA], che si era dichiarato antistatario nel controricorso e nella memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.; considerato che era stata presentata istanza di correzione ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c.; rilevato, altresì, che l’istanza è fondata, risultando dagli atti la dichiarazione di antistatarietà e la richiesta di attribuzione; ritenuto che occorre pertanto correggere l’ordinanza n. 2585/2025 nel senso di aggiungere, al dispositivo, la clausola di attribuzione delle spese all’avv. [OSCURATO:PERSONA]; P.Q.M La Corte, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., dispone che nel dispositivo dell’ordinanza n. 2585/2025, pubblicata il 3 febbraio 2025, dopo le parole: «condanna la ricorrente al pagamento, in favore del/la controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed altri accessori di legge» siano aggiunte le parole:«con attribuzione all’avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatario». Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288, comma 2, ultimo inciso, c.p.c. e 196-quinquies, comma 5, disp.att. c.p.c. Così deciso in Rom