CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 marzo 2023
Cassazione n. 09181/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.32845/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 50-A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'[OSCURATO:PERSONA].D IST. [OSCURATO:PERSONA] n.378/2017 depositata i l 04/10/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/03/2023 dal Consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] C.I.P.N.E.S., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], conveniva [OSCURATO:SOCIETA]. avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], esponendo che le linee elettriche della convenuta attraversavano il sottosuolo ed il soprasuolo di terreni di sua proprietà, senza alcuna autorizzazione. Chiedeva pertanto che, accertato il carattere illegittimo della servitù, se ne disponesse la regolare costituzione ai sensi dell’art. 1032 c.c., indicando modalità di esercizio ed indennità, oltre al risarcimento del danno. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale effettiva titolare del rapporto, essa domandava, in via riconvenzionale, l’usucapione del diritto di servitù e comunque la prescrizione del diritto all’indennità. In esito all’istruzione probatoria, con sentenza del 27 ottobre 2014, il giudice adito dichiarava inammissibili le rispettive domande. La predetta decisione era gravata dal CIPNES, con tre motivi di impugnazione. L’appellato resisteva, svolgendo a sua volta due motivi di appello incidentale, il secondo dei quali subordinato. Con sentenza n. 378 del 4 ottobre 2017, la Corte d’appello di Cagliari sez. distaccata di Sassari confermava la pronunzia di primo grado. Sosteneva all’uopo che la costituzione coattiva della servitù non avrebbe potuto essere chiesta dal titolare del fondo servente, che avrebbe piuttosto dovuto agire mediante la negatoria servitutis o richiedendo il risarcimento del danno che, peraltro, nel caso dell’indennità, sarebbe stata carente del presupposto, e, nel caso del risarcimento ex art. 2043 c.c., sarebbe stato privo dei necessari riferimenti temporali e spaziali. Il CIPNES ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di cinque motivi. Ha depositato controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., svolgendo un motivo di ricorso incidentale subordinato. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale. In prossimità dell’udienza pubblica, entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con la prima doglianza, proposta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 1032 e 1056 c.c., 100, 102, 111, 354 c.p.c. e 24 Cost. La sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto che il proprietario del fondo asservito disponesse solo di una tutela negatoria, diretta alla rimozione delle opere, laddove la legittimazione tipica o limitata a soggetti determinati avrebbe potuto derivare solo dalla legge: nella specie, CIPNES non avrebbe avuto interesse alla rimozione delle infrastrutture elettriche, ma piuttosto alla corretta regolamentazione dei diritti reali ed indennitari. Inoltre, l’esatta individuazione dei fondi attraversati dall’elettrodotto sarebbe stata evincibile dalla consulenza tecnica d’ufficio in atti, né vi sarebbe stata necessità di estensione del contraddittorio ai fondi di terzi, non coinvolti dalla domanda. Il motivo è infondato. 1.a) L’affermazione della Corte d’appello circa la carenza di legittimazione ed interesse del CIPNES a proporre una domanda di costituzione di servitù coattiva sui propri terreni deve essere condivisa, giacché l’odierna ricorrente si assume proprietaria del fondo servente. Secondo i principi in tema di servitù, a quest’ultima è riconosciuta l’azione negatoria, l’unica in grado di far recuperare la pienezza della potestà dominicale sul proprio fondo. A tanto va doverosamente aggiunto che il potere di costituire, su fondi privati, una servitù di passaggio di fili e cavi funzionali agli impianti di reti di comunicazione elettronica è attribuito, dall'art. 92, comma 1, del d.lgs. n. 259 del 2003, alla Pubblica amministrazione, la quale procede mediante l'adozione di un provvedimento amministrativo di carattere ablatorio, ai sensi del d.P.R. n. 327 del 2001 e della l. n. 166 del 2002, non trovando invece applicazione, quale conseguenza dell'assegnazione ex lege di siffatto potere all'autorità amministrativa, la disciplina dettata dagli articoli 1032 e ss. c.c. né, dunque, la possibilità che tale imposizione coattiva sia l'effetto di una pronuncia giudiziale (Sez. 2, n. 18011 del 23 giugno 2021). 2) Attraverso la seconda censura, proposta ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., il CIPNES deduce la omessa pronunzia sulla domanda di negatoria servitutis e sul motivo di appello riguardante l’utilizzabilità della CTU, con violazione dell’art. 112 c.p.c., nonché irrazionalità ed illogicità della decisione. Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile. 2.a) Per un verso, come emerge dalla lettura dell’epigrafe della sentenza impugnata, il punto 4b) delle conclusioni dell’appellante era così trascritto “Dichiarare l’attuale assenza del diritto di servitù per tali occupazioni e costituire ex art. 1032 comma 2° c.c. a carico della proprietà CIPNES identificata come al punto che precede e a favore della proprietà [OSCURATO:SOCIETA] una servitù prediale definendone le caratteristiche, la misura e le modalità di esercizio nel modo più conforme allo scopo dell’uso e meno gravoso per la proprietà CIPNES”. 2.b) In altri termini, l’assenza della servitù – nella prospettazione della CIPNES – rappresentava un mero presupposto per la costituzione ex art. 1032 c.c. Conseguentemente, in tema di provvedimenti del giudice, l'assorbimento in senso improprio - configurabile quando la decisione di una questione esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre - impedisce di ritenere sussistente il vizio di omessa pronuncia, giacché il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato deve ritenersi violato solo ove il giudice alteri uno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione ("petitum" e "causa petendi"), attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmenoimplicitamente o virtualmente, nell'ambito della domanda o delle richieste delle parti (Sez. 6-3, n. 18832 del 2 luglio 2021; Sez. 1, n. 2334 del 3 febbraio 2020). 2.c) Per altro verso, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, il ricorrente aveva l'onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali era stato richiesto il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e omessi della relazione peritale rispetto agli aspetti essenziali della decisione impugnata, al fine di consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del difetto di motivazione. Ed invece tale indicazione è completamente mancata. 3) Con il terzo mezzo di impugnazione, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 c.c., 115 e 116 c.p.c., 2727 c.c. e del principio di acquisizione, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., oltre ad omessa pronunzia sul motivo di appello riguardante l’utilizzabilità della CTU, ex art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. La Corte distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto mancante un’esatta individuazione dei terreni oggetto dell’occupazione, benché in realtà tutti gli elementi oggettivi asseritamente carenti sarebbero stati contenuti nella CTU, il cui omesso esame avrebbe costituito una violazione del principio di acquisizione delle prove al processo. Il motivo è inammissibile. 3.a) A parte quanto già affermato circa la carenza di autosufficienza, resta da aggiungere che in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Sez. U., n. 20867 del 30 settembre 2020). 4) La quarta lagnanza è volta a denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 163, 164, 165 e 354 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché nullità della decisione, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. La Corte di merito, pur riconoscendo che erroneamente il Tribunale – a fronte di una domanda ritenuta non sufficientemente determinata – avrebbe dovuto concedere il termine di cui all’art. 164 c.p.c., aveva ritenuto il corrispondente motivo di gravame non decisivo, rispetto all’indeterminatezza dell’oggetto, cadendo così nello stesso errore del giudice di primo grado. Il motivo è inammissibile. 4.a) La Corte d’appello, confermando con diversa motivazione la sentenza di primo grado, ha testualmente scritto “Pur nella loro astratta condivisibilità, i motivi di appello sub (a) e (b) non sono decisivi ai fini del giudizio. E’ vero infatti che, in caso di domanda non sufficientemente determinata nel petitum e/o nella causa petendi, gli artt. 163 e 164 c.p.c. impongono al giudice di ordinare l’integrazione e/o la rinnovazione della citazione. In realtà, il richiamo a tali principi non è rilevante nel presente giudizio, nel quale l’atto introduttivo, se valutato unitamente ai documenti prodotti con la costituzione in giudizio (in particolare alla rappresentazione planimetrica degli oltre trenta chilometri di cavi) poteva considerarsi anche sufficientemente determinato, peraltro solo ai fini della negatoria servitutis e non anche con riferimento alle restanti domande proposte dal Cipnes, giudicate a ragione inammissibili dal Tribunale”. 4.b) La doglianza non coglie dunque la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha utilizzato il riferimento all’indeterminatezza della domanda come un obiter dictum rispetto all’elemento decisivo, costituito dalla carenza di interesse rispetto alla domanda svolta (Sez. 1, n. 18429 dell’8 giugno 2022; Sez. 6- 2, n. 7995 dell’11 marzo 2022). 5) La quinta censura attiene alla violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. La sentenza di secondo grado avrebbe errato nel non compensare le spese processuali, considerata la reciproca soccombenza. Il motivo è inammissibile. 5.a) In tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione(Sez. U, n. 14989 del 15 luglio 2005; Sez. 6-3, n. 11329 del 26 aprile 2019). In ogni caso, poiché il ricorrente si duole del regime delle spese come stabilito dal Tribunale, avrebbe dovuto farne oggetto di specifico motivo di gravame. 6) Con l’unico motivo di ricorso inci dentale, [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n.4 c.p.c. Sia il Tribunale che la Corte d’appello, investite dell’eccezione di intervenuta prescrizione della domanda avversaria di corresponsione dell’indennità di occupazione, avrebbero omesso di trattare la questione. Il motivo, essendo stato esplicitamente proposto come subordinato, va dichiarato assorbito. In definitiva, va respinto il ricorso principale e dichiarato assorbito il ricorso incidentale. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 –della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 4.000 (quattromila) per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contr