CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 novembre 2022
Cassazione n. 30647/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CN) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 1388/22 in data 08/11/2022 della Corte di appello di Genova, terza sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 08/11/2022, la Corte di appello di Genova confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Savona che, in data 15/12/2021, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 1.000 di multa per il reato di rapina impropria in concorso commesso in data 14/09/2019. 2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, per i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: erronea applicazione della legge penale in ordine alla revoca dell'autorizzazione alla citazione della teste a difesa (titolare dell'agenzia pratiche auto [OSCURATO:SOCIETA]. di Asti, [OSCURATO:PERSONA]) non comparsa per due udienze: circostanza che aveva determinato la revoca (ingiusta ed ingiustificata) della sua ammissione per irrilevanza, essendosi così impedito all'imputato di provare di non aver avuto più il possesso del furgone indicato in imputazione il giorno della commissione del fatto-reato contestatogli. Secondo motivo: violazione di legge per mancata assunzione di una prova decisiva costituito dalla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla perdita del possesso del succitato furgone da parte dell'Artusio a far data dal [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Terzo motivo: erronea applicazione della legge penale in relazione alla valutazione delle prove ex artt. 192 e 533 cod. proc. pen. in riferimento al presunto riconoscimento fotografico dell'imputato ad opera di [OSCURATO:PERSONA], persona offesa. Nel caso di specie, quel "simulacro" di album fotografico rammostrato al Ballocco conteneva, per i soggetti maschi, solo cinque fotogrammi che, nella versione in bianco e nero, apparivano di pessima qualità, migliorata nella versione a colori mostrata nel dibattimento, con totale disomogeneità tra l'immagine del presente imputato e quella degli altri soggetti, di cui una era quella del proprio figlio Antony, poco più che ventenne all'epoca del fatto. Anche le immagini video non potevano supplire alle carenze dell'album fotografico, dal momento che il soggetto che si sarebbe impossessato della E-bike del Luraschi veniva inquadrato solo ad una notevole distanza ed in orario notturno, in modo che non potessero risultare i tratti somatici del viso, ma solo una corporatura piuttosto robusta, riscontrabile in un numero imprecisato e generalizzato di persone. Aver ribaltato il giudizio di somiglianza espresso durante le indagini, avrebbe dovuto rappresentare un elemento di dubbio sulle capacità mnemoniche e visive del teste, ma così non è stato.Quarto motivo: inosservanza di norme previste a pena di nullità relativamente al capo d'imputazione per il quale è conseguita condanna dell'imputato. Nonostante il capo d'imputazione avesse individuato la rapina impropria nell'aver adoperato violenza consistita nel forzare l'alt al furgone nei confronti della guardia giurata [OSCURATO:PERSONA], al duplice fine di assicurarsi il possesso della cosa sottratta e di procurarsi l'impunità, entrambe le sentenze di merito hanno invece ritenuto concretizzarsi la minaccia, nel volersi allontanare dal luogo del delitto nel minor tempo possibile per garantirsi l'impunità, ancorchè la persona offesa non avesse dato un formale alt: si è pertanto in presenza di un fatto diverso da quello contestato, per il quale vige il divieto di cui all'art. 521, comma 2, cod. proc. pen. e per il quale avrebbe dovuto essere disposta la trasmissione degli atti al pubblico ministero per le sue determinazioni: da qui la violazione dell'art. 522 cod. proc. pen. con conseguente nullità della sentenza impugnata. Quinto motivo: erronea applicazione della legge penale in relazione all'art.628 cod. pen. relativamente al capo d'imputazione per cui è conseguita condanna ovvero mancanza di motivazione. Considerato il duplice dolo specifico necessario per la realizzazione del reato di rapina impropria, nella fattispecie difetta totalmente l'elemento soggettivo, atteso che la semplice fuga e/o allontanamento dal luogo in cui si sarebbero svolti i fatti, non integra il reato di cui all'art. 628 cod. pen., anche in considerazione del fatto che il Ballocco, sebbene abbia dovuto appiattirsi sul suo veicolo per non essere attinto dal furgone, ha espressamente escluso che l'azione del conducente del furgone fosse volontariamente finalizzata a colpirlo ed a costringerlo, sempre volontariamente, a sottrarsi all'urto. Ne consegue la configurabilità del reato di cui agli artt. 56, 590 cod. pen., procedibile a querela e mai sporta dal Ballocco a cui si sommerebbe la fattispecie delittuosa di cui all'art. 624 cod. pen., anch'essa procedibile a querela, che anche in questo caso, la persona offesa [OSCURATO:PERSONA], non ha mai sporto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va evidenziato in premessa come la Corte territoriale si sia espressamente confrontata con le fondamentali deduzioni difensive e l'omessa specifica valutazione degli altri dati richiamati nel ricorso non configura il vizio denunciato: va ribadito, infatti, che il giudice di appello, in presenza di una "doppia conforme", nella motivazione della sentenza, non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593; Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841; di recente v. Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alarripi, Rv. 281811, non mass. sul punto). Va inoltre evidenziato che, in relazione alle conclusioni assunte dalla Corte territoriale, il ricorrente, in diversi punti, omette di sviluppare un adeguato confronto critico rispetto alla sostanza delle contrarie argomentazioni ivi utilizzate e di indicare la specifiche ragioni della loro asserita erroneità, limitandosi a contrapporvi una serie di doglianze già analizzate e motivatamente disattese in punto di fatto, così prospettando una diversa e alternativa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondate su una non consentita richiesta di rivisitazione del loro contenuto, senza addurre censure destinate a disarticolare, o anche solo a porre in crisi, la complessiva tenuta e la coerenza logica delle valutazioni al riguardo operate nella decisione impugnata. 3. Manifestamente infondato è il primo motivo. Il Tribunale ha revocato l'ammissione del teste, nel contraddittorio delle parti, giustificando il proprio provvedimento -- come ampiamente consentito - con la compiuta valutazione discrezionale della sua sopravvenuta irrilevanza. 4. Aspecifico e manifestamente infondato è il secondo motivo. La Corte territoriale ha evidenziato come la vendita fosse avvenuta il 13 settembre 2019 (il giorno precedente la rapina), il veicolo fosse stato radiato il 16 settembre, data della consegna quando verosimilmente una bisarca caricò il furgone per portarlo in Bulgaria e che non risultasse da alcunchè che il 16 settembre il furgone fosse già in Bulgaria. A questo punto, secondo la corretta e consequenziale valutazione dei giudici di merito, cercare il nuovo proprietario - come richiesto - per verificare se fosse venuto apposta dalla Bulgaria per rubare una bicicletta a Varazze, non costituisce un'ipotesi prospettabile: da qui la valutata superfluità di sentire la titolare dell'agenzia pratiche auto, che avrebbe potuto riferire solo sull'irrilevante stato delle pratiche amministrative, peraltro già sufficientemente documentate.5. Aspecifico e con non consentite censure in fatto è il terzo motivo. La Corte territoriale ha ritenuto che il riconoscimento l'otografico effettuato dal Ballocco, pur nella brevità del contatto con il suo aggressore, fosse da ritenersi certo anche perché confermato in dibattimento. La sua validità non poteva essere smentita dal fatto che il Ballocco non avesse riconosciuto la complice dell'Artusio, evenienza del tutto possibile e che andava interpretata a vantaggio della genuinità del "primo" riconoscimento. A quest'ultimo, si aggiungeva l'ulteriore elemento di prova (non richiesto a riscontro) del possesso da parte dell'Artusio del mezzo con cui era stato commesso il reato. 6. Aspecifico e manifestamente infondato è il quarto motivo. La Corte territoriale ha ritenuto come pacifica la sussistenza dell'atto di violenza (eventualmente interpretabile come minaccia, senza che la valutazione alternativa possa far rendere dubbia la configurabilità del reato o costituire una modificazione del fatto contestato) per attuare la rapina e garantire al suo autore l'impunità, essendosi costui diretto verso l'ostacolo umano frapposto fra sé e la fuga. 7. Aspecifico e manifestamente infondato è il quinto motivo. La Corte territoriale ha ritenuto il fatto qualificabile come rapina impropria spiegando, in termini del tutto congrui, che "l'atto di chi per fuggire punta una persona che gli si pone davanti concreta una violenza o comunque una minaccia. Il fatto che il Ballocco dica che secondo lui l'Artusio non voleva fargli male significa appunto che voleva fuggire e gli interessava soltanto che la guardia giurata si levasse dalla sua traiettoria. Che questa fosse l'urgenza dell'imputato è significativamente dimostrato dal fatto che avrebbe avuto spazio per andarsene allargando la traiettoria ed invece ha puntato diritto, indifferente alla presenza del Ballocco. Né è richiesto che la persona che ha dovuto scostarsi avesse dato un formale alt: il Ballocco era una guardia giurata, aveva già chiesto al guidatore che cosa stesse facendo e si era insospettito e pertanto la volontà dell'imputato era di andarsene immediatamente per non avere a che fare con lui. Infine, irrilevante è che il veicolo sia partito piano, non avendo bisogno l'Artusio di accelerare per far scostare il Ballocco, non in grado di contrastare il peso del furgone a prescindere dalla velocità". 8. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento