CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 7 novembre 2022
Cassazione n. 32342/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso E' presente l'avv.[OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Palermo, ha rigettato l'istanza di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il Gip del locale Tribunale gli aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere ritenuti i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 74, commi 1, 2 e 3 e 80 comma 1, lett. b) d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, art: 416 bis 1 cod.pen., e le esigenze cautelari di cui all'art. 274 comma 1, lett. a) e c) cod.proc.pen. 2. La contestazione provvisoria era quella di avere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], previa autorizzazione dei promotori [OSCURATO:PERSONA] cl. 76 e [OSCURATO:PERSONA] ed eseguendone le direttive, organizzato l'associazione curando i rapporti con i fornitori incaricati dell'approvvigionamento della sostanza. Con l'aggravante di aver fatto parte di un'associazione composta da più di dieci associati e con l'ulteriore aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa nella sua articolazione territoriale corrispondente a Brancaccio e Roccella, avendo destinato una parte dei proventi dell'attività di spaccio al mantenimento dei detenuti appartenenti alle omonime famiglie, nonché di essersi avvalsi della forza di intimidazione del vincolo associativo di cui all'art. 416 bis cod.pen. e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva. Fatti commessi in Palermo fra il giugno 2019 e l'ottobre 2020. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, veniva contestato di aver partecipato all'associazione custodendone la cassa nonché parte dello stupefacente trafficato di cui curava anche l'approvvigionamento e la successiva rivendita. 3. Il presente procedimento trae origine dall'attività di indagine condotta dalla Procura di Palermo avente ad oggetto un'associazione per delinquere dedita all'importazione di sostanze stupefacenti da diverse regioni italiane ed alla distribuzione delle stesse sul territorio di Palermo tramite una fitta rete di venditori al dettaglio. Alla direzione del sodalizio secondo la ricostruzione accusatoria vi sarebbero stati Marsalone G. cl. 76, il padre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali avrebbero altresì operato a stretto contatto con famiglie mafiose tra cui quella di Palermo-centro nelle cui dinamiche sarebbero stati inseriti. Le risultanze investigative erano compendiate da attività captative, di monitoraggio video e osservazione, controllo e pedinamento e trovavano conferma anche in sequestri di sostanza stupefacente ed arresti di alcuni sodali.4. Avverso l'ordinanza emessa in sede di riesame l'indagato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 297 cod.proc.pen. e 13 Cost.Assume che in sede di riesame aveva chiesto la declaratoria di cessazione degli effetti dell'ordinanza di custodia cautelare emessa il 7.11.2022 per la dedotta ipotesi della c.d. contestazione a catena con riferimento ad altro titolo restrittivo, ovvero l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip presso il Tribunale di Palermo il 23.9.2020 per il reato di cui agli arrt. 81, 110 cod.pen., 73 comma 4 e 80, comma 2, d.p.r. 309 del 1990 con sequestro di hashish all'interno della cooperativa sportiva "[OSCURATO:PERSONA]" come commesso in Palermo il 21.9.2020. [OSCURATO:PERSONA] é stato arrestato con il primo titolo custodiale il 21.9.2020 e da allora é ininterrottamente detenuto con l'implicazione che lo stesso ha sofferto un periodo di carcerazione preventiva ben superiore ad un anno di carcerazione già nell'ambito del primo procedimento e perciò é maturato il termine cautelare massimo di fase per le indagini preliminari di un anno previsto ex art. 303, comma 1, lett. a) n. 3 cod.proc.pen. per il reato di cui all'art. 74 d.p.r. 309 del 1990. Con riguardo al primo elemento richiesto, ossia che il reato contestato con la seconda ordinanza sia stato perpetrato in epoca antecedente all'emissione della prima, ciò deriva dal fatto che il Vaglica é stato tratto in arresto il 21.9.2020 e da allora é cessata la sua presunta adesione al sodalizio criminoso. Peraltro per gli altri indagati la cessazione della permanenza è indicata all'ottobre del 2020 da intendersi per il favor rei all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Per quanto attiene al secondo presupposto, ossia la connessione tra i reati contestati nelle due ordinanze cautelari, va evidenziato come il presupposto giuridico della connessione sia manifestamente sussistente nel caso concreto. Invero il Gip nella motivazione dell'ordinanza cautelare oggetto del presente gravame ha dato atto tanto dell'arresto del Vaglica il [OSCURATO:DATA_NASCITA] quanto delle emergenze indiziarie a carico degli altri indagati accusati dello stesso reato commesso dal medesimo di cui al capo 29) del secondo titolo cautelare. Con riguardo all'ultimo presupposto, una volta dimostrata la connessione ex art. 12, comma 1, lett. b) e c) cod.proc.pen. tra i reati contestati con le due ordinanze cautelari in esame, il momento della desumibilità dagli atti dei gravi indizi di colpevolezza a carico del Vaglica per il reato associativo va fissato in data antecedente al rinvio a giudizio dello stesso per il primo procedimento penale. Su tale aspetto il Tribunale ha ritenuto, con postulato manifestamente illogico, che difetti tale requisito atteso che gli elementi posti a fondamento della seconda ordinanza cautelare sono stati compendiati in un'articolata e complessa attività d'indagine soltanto nell'informativa dei Carabinieri del RONI del 17 settembre 2021, e quindi in epoca ampiamente successiva a quella indicata del 18 marzo 2021 di ammissione al giudizio abbreviato. Ed invero le indagini sono di fatto cessate nell'ottobre del 2020 non ricorrendo più oltre tale periodo ulteriori sviluppi investigativi da approfondire. Pertanto la desumibilità dei gravi indizi a carico del Vaglica per il reato associativo di cui al capo 1) era ampiamente antecedente rispetto al 18.3.2021, data del rinvio a giudizio del medesimo per il primo procedimento sottolineandosi che per "desumibilità" deve intendersi non effettiva conoscenza ma appunto mera desumibilità. Pertanto nella specie, sussistendo un'ipotesi di contestazione a catena, dal 21.9.2020 devono decorrere i termini massimi cautelari di fase di un anno in relazione al reato di cui all'art. 74 d.p.r. 309 del 1990 che risulta decorso il 21.0.2021. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 74, 80 comma 1 lett. b) d.p.r. n. 309 del 1990, 416 bis 1 cod.pen., 274 e 275 comma 3, cod.proc.pen. Assume che, pur avendo statuito in parte motiva l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 80 d.p.r. 309 del 1990 e dell'art. 416 bis 1 cod.pen. il Tribunale non ha riportato detta statuizione nel dispositivo ritenendo che ciò abbia influito sulla ricorrenza in concreto delle esigenze cautelari. 3. La difesa dell'indagato ha depositato ordinanza del Tribunale di Palermo datata 27.2.2023 con cui in parziale accoglimento dell'istanza di correzione dell'errore materiale ha escluso l'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Le censure svolte dal ricorrente non attingono la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e le ritenute esigenze cautelari bensì la declaratoria di inefficacia della misura applicata il 7.11.2022 per la dedotta ipotesi di c.d. contestazione a catena. Con riguardo a tale ultimo profilo, occorre premettere che secondo la condivisa giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 6374 del 28/01/2015, Rv. 262577 e Sez. 3, n. 18671 del 15/01/2015, Rv. 263511) in tema di contestazioni a catena, la parte che nel procedimento di riesame invoca l'applicazione della retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare ha l'onere di fornire la prova della esistenza di una connessione qualificata e della desumibilità dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza già al momento dell'emissione del primo provvedimento, quali condizioni che legittimano l'operatività della disciplina prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., Il ricorrente ha invocato l'applicazione di detta disciplina in relazione alla precedente ordinanza emessa nei confronti del Vaglica dal Gip di Palermo il 23.9.2020 per il reato di cui agli artt. 81, 110 cod.pen., 73 comma 4 e 80 d.p.r. 309 del 1990 -commesso il Palermo il 21 settembre 2020 all'interno della coopertiva Big sport con sequestro di sostanza stupefacente (hashish)- contestato nel presente procedimento anche nei confronti di altri indagati (capo 29). L'assunto é che il Pubblico ministero si trovava nelle condizioni di poter desumere la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato contestato al capo 1) già alla data del 18 marzo 2021. A riguardo il Tribunale ha ritenuto, con motivazione logica ed aderente ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità che la disciplina di cui all'art. 297, comma 3 cod.proc.pen. non possa trovare applicazione atteso che l'informativa di reato redatta dai Carabinieri del 22.9.2020 concernente l'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] conteneva esclusivamente la descrizione del fatto contestato senza altra indicazione da cui ricavare la sussistenza di una struttura associativa ex art. 74 d.p.r. 309 del 1990 che emerge solo nell'informativa conclusiva dei Carabinieri del Comando provinciale di Palermo del 17 settembre 2021 quindi in epoca successiva all'ammissione del Vaglica all'abbreviato avvenuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il secondo motivo è manifestamente infondato alla luce dell'ordinanza di correzione di errore materiale datata 27.2.2023 depositata dalla difesa dell'indagato. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali