CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2024
Cassazione n. 46141/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente. ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che i difensori di [OSCURATO:PERSONA] MERLETTO e Andrea FOGLIATA hanno proposto ricorsi per cassazione con separati atti avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in epigrafe indicata, con la quale è stata riformata - solo in punto pena per MERLETTO (mediante sostituzione della recidiva reiterata specifica con quella solo specifica) - quella del Tribunale di Taranto di condanna dei predetti per concorso in un furto in luogo di privata dimora, aggravato dalla violenza sulle cose (posto in essere all'interno di un box della p.o., ubicato in uno stabile, in Taranto il 22/6/2017) e ricettazione di un'autovettura provento di furto (accertato in Taranto il 22/6/20187); ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, avendo le difese contestato la natura di privata dimora del luogo ove il furto è stato perpetrato, tema sul quale i giudici d'appello hanno fornito adeguata risposta, del tutto coerente, peraltro, con il diritto vivente, avendo precisato che trattavasi di luogo nel quale la p.o. custodiva beni oggetto della sua attività lavorativa di venditore (Sez. U, n. 31345 del 23/3/2017, D'Amico, Rv. 270076-01, in cui si è chiarito che, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624 bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale); che alla inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 7 novembre 2024 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] nte , r_teis_,.._ [OSCURATO:PERSONA]