CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 41732/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza dell'8 novembre 2022 la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado del 15 settembre 2020 con la quale il Tribunale cittadino aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, nella sua qualità di amministratore di fatto della EVO [OSCURATO:PERSONA], dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Milano del 28 marzo 2013. 2. Avverso siffatta decisione ha proposto ricorso l'imputato, attraverso il difensore di fiducia, articolando i motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, è stata dedotta violazione di legge con riferimento alla attendibilità delle prove dichiarative raccolte nell'istruttoria dibattimentale.La Corte territoriale, nel ravvisare una ipotesi di bancarotta documentale specifica, ha evidenziato che non appare credibile che l'impianto contabile della fallita non fosse stato neppure istituito richiamando la circostanza che Evo, società di autotrasporto con 95 lavoratori di cui 88 autisti, riceveva ed emetteva fatture e documenti di trasporto. Siffatta conclusione si è fondata sulle dichiarazioni testimoniali adesive alla impostazione accusatoria, trascurando le porzioni del narrato contrastanti, con particolare riguardo ai testimoni Franza e Bastiani. Il commercialista Franza ha infatti confermato l'assenza totale delle scritture contabili e siffatta circostanza è emersa anche nella sentenza di primo grado che, nel richiamare le risultanze testimoniali, riferisce che la contabilità era preparata per altre società cooperative e non per la Evo. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'elemento soggettivo e alla diversa qualificazione della condotta, quale ipotesi di bancarotta documentale semplice. Richiamando la giurisprudenza di questa sezione, la difesa ha evidenziato che la sussistenza degli indici rivelatori della bancarotta documentale specifica è stata rinvenuta: -nella successione di prestanomi nella carica amministrativa formale, ma gli stessi non risultano essere stati escussi; -nel mancato versamento di imposte e contributi, condotta tuttavia in relazione alla quale vi è stata sentenza di assoluzione in ragione del brevissimo tempo di attività della società; - nel trasferimento di altre risorse verso altre società amministrate dal ricorrente, circostanza che tuttavia non risulta provata. Il ricorrente potrebbe essere ritenuto responsabile di una condotta al più negligente e come tale riconducibile alla bancarotta documentale semplice. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo è manifestamente infondato. La censura non si confronta con i contenuti della sentenza impugnata limitandosi a riportare estratti delle dichiarazioni testimoniali di cui evidenzia le presunte contraddizioni. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte ha più volte chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita. (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Pg c. [OSCURATO:PERSONA]. 253774). 2. Il secondo motivo risulta manifestamente infondato non confrontandosi con le principali argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata. Al riguardo la Corte territoriale ha in maniera esaustiva argomentato in proposito richiamando sul punto anche le specifiche e complete motivazioni della sentenza di primo grado. La sentenza impugnata ha illustrato con motivazione logica e non contraddittoria gli elementi dai quali ha tratto le proprie conclusioni sull'esistenza del dolo richiesto e sulla conseguente impossibilità di una riqualificazione nella ipotesi colposa. Ha indicato puntualmente gli elementi da cui ricavare non solo la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato consistito nella omessa tenuta delle scritture contabili che non ha consentito la ricostruzione del patrimonio e degli affari, ma anche il dolo specifico espressamente contestato, evidenziando che (p.7 sentenza impugnata): EVO era una società di autotrasporto che occupava 95 lavoratori di cui 88 autisti e riceveva ed emetteva fatture e documenti di trasporto anche nei confronti delle società collegate riconducibili all'imputato; aveva preso in locazione mobili ed arredi, stipulato contratti di locazione finanziaria in relazione ai mezzi di trasporto nonché contratti di noleggio con la società CM Logistica; siffatte dimensioni societarie non risultano logicamente compatibili con la mancata istituzione di un impianto contabile. La successione di prestanomi nella carica formale di amministratore, il mancato versamento di imposte e tributi e il trasferimento di risorse verso altre società amministrate dall'imputato costituiscono indici di fatto inequivocabilmente rivelatori del dolo specifico rappresentato dalla volontà di recare pregiudizio ai creditori. La sentenza ha operato una corretta applicazione dei principi fissati da questa Corte in tema di elemento soggettivo nelle due diverse fattispecie di bancarotta fraudolenta a dolo generico e a dolo specifico e in base ai quali: "In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi. (Sez.5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838). 3.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec