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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 15 luglio 2025

Cassazione n. 00719/2026

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17998/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n.4512/2025 depositata il 15/07/2025. letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l’accettazione succesiva della resistente curatela; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che non si deve provvedere sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente; P.Q.M Numero registro generale 17998/2025 Numero sezionale 4/2026 Numero di raccolta generale 719/2026 Data pubblicazione 13/01/2026 Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 05/01/2026. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 17998/2025 Numero sezionale 4/2026 Numero di raccolta generale 719/2026 Data pubblicazione 13/01/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17998/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n.4512/2025 depositata il 15/07/2025. letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l’accettazione succesiva della resistente curatela; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che non si deve provvedere sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente; P.Q.M Numero registro generale 17998/2025 Numero sezionale 4/2026 Numero di raccolta generale 719/2026 Data pubblicazione 13/01/2026 Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 05/01/2026. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 17998/2025 Numero sezionale 4/2026 Numero di raccolta generale 719/2026 Data pubblicazione 13/01/2026
Decreto Cassazione n. 00719/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris