CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 18344/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Trieste, adita in qualità di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], volta al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a distinti gruppi di reati, separatamente giudicati in sede di cognizione. Secondo la Corte di appello, non vi sarebbe alcuna prova che, all'atto della consumazione del primo reato di ciascuna serie, fosse già in atto la programmazione di quelli ulteriori, tenuto conto della distanza spaziale e temporale che li separava, rivelatrice piuttosto di radicata abitualità criminosa. 2. Ricorre la condannata per cassazione, con rituale mandato difensivo. Nell'unico motivo la ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, insistendo indistintamente sull'identità del bene giuridico offeso (i reati erano quelli di furto e ricettazione di carte di pagamento e di indebito uso delle medesime) e sulla marcata analogia delle condotte, per modalità, luoghi e tempi di realizzazione. Tali circostanze sarebbero state già valorizzate, in sede di cognizione, ai fini del riconoscimento della continuazione, interna ed esterna, rispetto a reati ulteriori, aventi medesima indole e dalla ravvicinata consumazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Secondo quanto questa Corte ha più volte ribadito (anche nella sua più autorevole composizione: Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01), il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali. Indipendentemente dalla natura delle violazioni, e dalla loro stessa vicinanza spazio-temporale, che possono solo rappresentare indici in tal senso rivelatori, occorre verificare se gli illeciti commessi siano ragionevolmente frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01). Da quest'ultima non si può infatti prescindere, specie a fronte di uno stile delinquenziale radicato, giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all'aspetto intellettivo, nella iniziale previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell'agente e, in relazione al profilo della volontà, nell'elaborazione di un programma di massima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifiche volizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294-01). Il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l'unicità di disegno criminoso è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione completa e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livierí, Rv. 187740-01). 2. Nel caso di specie il giudice dell'esecuzione ha fatto palese buon governo degli anzidetti principi, dando analitico conto della loro applicazione al caso concreto. Detto giudice ha così evidenziato, in maniera esente da illogicità ed incongruenze, le significative cesure temporali che separano le reiterate violazioni di natura patrimoniale e la diversità dei luoghi di consumazione. Tali elementi precludono, a ragione, il riconoscimento della continuazione in termini ancora più ampi di quelli già benevolmente individuati nei giudizi di cognizione. La ricorrente offre, di questi stessi elementi, una lettura diversamente orientata, che non può essere direttamente apprezzata da questa Corte, cui non compete di sindacare le valutazioni di merito, congruamente motivate e sostenute. E gli elementi addotti dal giudice a quo risultano ineccepibilmente indicativi di un programma delinquenziale a carattere indeterminato, e temporalmente indefinito, non compatibile con un'anticipata unitaria risoluzione. 3. Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso. A tanto segue ulteriormente la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa