CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 marzo 2022
Cassazione n. 08613/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10259-2020 proposto da: MINISTERO DELL’INTERNO – [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10259/2020 Numero sezionale 2903/2022 Numero di raccolta generale 8613/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 20410/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 26/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE L’[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (APA) proponeva opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto della Provincia di Roma in data 19 maggio 2016 con la quale le era stata irrogata la sanzione pecuniaria per la violazione dell’art. 23 co. 4, 11 e 13 quater dell’art. 23 del CDS, per la collocazione di un impianto pubblicitario in assenza della prescritta autorizzazione Il Tribunale ha accolto l’appello proposto dall’opponente avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 4860/2017, che aveva rigettato l’opposizione, rilevando che dalla documentazione versata in atti emergeva la prova della regolarità amministrativa dell’impianto per il quale era stata irrogata la sanzione. Infatti, [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto una procedura di riordino, ancora in corso di svolgimento, degli impianti pubblicitari presenti sul territorio comunale, e la ricorrente aveva dimostrato che all’esito del censimento era stato inserito nella banca dati comunale anche l’impianto oggetto di causa, come peraltro emergeva anche dal verbale di accertamento che dava atto che Ric. 2020 n. 10259 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10259/2020 Numero sezionale 2903/2022 Numero di raccolta generale 8613/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 l’impianto era corredato di una targhetta recante un numero identificativo. Doveva quindi ritenersi che l’impianto fosse stato censito dall’ente locale e che quindi la sanzione non poteva essere applicata. Confortava tale conclusione anche l’intervento del giudice amministrativo, avendo il TAR Lazio, nella sentenza n. 2283/2016, ritenuto equivalente l’inserimento degli impianti nella NBD correlata alla procedura di riordino, all’adozione dei provvedimenti formali di chiusura della procedura, cui si deve attribuire il riconoscimento della legittimità dell’opera sul piano amministrativo. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il Ministero dell’Interno – [OSCURATO:PERSONA] del Governo di Roma sulla base di un motivo. L’intimata resiste con controricorso. Il motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 23 del D. Lgs. n. 285/1992. Dopo aver ricostruito la complessa vicenda amministrativa che aveva interessato gli impianti pubblicitari siti nel territorio del Comune di Roma, con la creazione di una NBD volta a censire gli impianti esistenti e già oggetto di provvedimenti autorizzatori e concessori, il ricorrente, richiamato il dettato dell’art. 23 del CDS, assume che la PA può esercitare un giudizio di discrezionalità tecnica anche in ordine agli impianti inseriti nella NBD del Comune di Roma, potendo quindi accertare se l’impianto risponda Ric. 2020 n. 10259 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10259/2020 Numero sezionale 2903/2022 Numero di raccolta generale 8613/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 o meno ai parametri normativi cui è sottoposta la disciplina dell’impiantistica pubblicitaria. Nella specie non era quindi precluso a [OSCURATO:PERSONA] il controllo sui singoli impianti pubblicitari, come doveva reputarsi fosse avvenuto nella fattispecie. Il motivo è inammissibile. Non ignora la Corte come la giurisprudenza di questa Corte abbia affermato che (Cass. n. 18565/2017) è esclusa l’applicabilità dell’istituto del silenzio-assenso in ordine all’autorizzazione all’installazione di cartelli pubblicitari lungo le strade, in relazione alla necessità di garantire la sicurezza della circolazione veicolare e l’incolumità di persone e cose, esigenze che sussistono anche per il rinnovo di tale autorizzazione, dovendo l’ente proprietario della strada rivalutare, con riferimento alla situazione esistente al momento del rinnovo, tutti i presupposti che consentivano l’installazione dell’impianto pubblicitario. Nella specie, tuttavia la sentenza impugnata, con accertamento in fatto, supportato anche dall’esame della documentazione versata in atti, ha ritenuto che l’impianto pubblicitario oggetto della contestazione fosse in realtà validamente autorizzato, tenuto conto degli esiti della procedura di riordino e dell’inserimento del medesimo nella NBD all’uopo predisposta dall’ente territoriale, in vista del censimento degli impianti già assentiti. La correttezza della ricostruzione delle procedure amministrative, come operata dal Tribunale, sulla scorta anche dell’intervento del giudice amministrativo, non è nella sostanza contestata dal Ric. 2020 n. 10259 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -4- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10259/2020 Numero sezionale 2903/2022 Numero di raccolta generale 8613/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 ricorrente, che conferma come tale inserimento sia atto istruttorio sufficientemente approfondito per identificare gli impianti abusivi e quelli invece legittimi. Si assume però che, anche a fronte di tale inserimento, che equivarrebbe al riconoscimento dell’esistenza dell’originario provvedimento autorizzatorio, resterebbe intatta la facoltà per l’amministrazione di rivalutare la ricorrenza dei requisiti di legge per il riscontro della legittimità dell’impianto. Trattasi però di una deduzione che introduce una questione nuova, implicante evidentemente accertamento di fatto in merito ad un nuovo esercizio della discrezionalità amministrativa, che non risulta essere stata avanzata nei precedenti gradi di merito, atteso che della stessa non se ne fa menzione in sentenza, né in ricorso si riferisce quando sarebbe stata posta. Peraltro, la sua deduzione contrasta con il contenuto della contestazione che si limitava a rilevare l’esistenza di un impianto privo di provvedimento che nel legittimasse la presenza, e senza far riferimento anche ad una rivalutazione dei presupposti dell’originario provvedimento autorizzatorio. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ancorché il ricorso sia dichiarato inammissibile, non sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo Ric. 2020 n. 10259 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -5- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10259/2020 Numero sezionale 2903/2022 Numero di raccolta generale 8613/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, trattandosi di ricorso proposto da amministrazione dello Stato. PQM Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al rimborso in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge; Così deciso nella camera di consiglio dell’11 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 10259 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -6- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i