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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 maggio 2023

Cassazione n. 25623/2023

Testo disponibile della fonte

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20 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11911/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difes a , giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 60 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via dei Dardanelli, n. 15, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].CERZALetizia, CERZA Alessio e CERZA Gianluca , nella loro qualità di eredi di CERZA Francesco , rappresentati e difesi , giusta procura in calce al controricorso,dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati presso il suo indirizzo telematico [OSCURATO:EMAIL] ovvero presso il suo studio inRoma, piazza dei Carracci, n. 1 . - controricorrent i - avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. 26 85 /201 9 , pubblicata in data 4dicembre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 maggio 2023dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso ex art. 152 d.lgs. 196/2003 CERZA Francesco, in proprio e quale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]., evocava avanti al Tribunale di Torino [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per sentir accertare l’illegittimità della segnalazione alla [OSCURATO:PERSONA] e per sentirla conseguentemente condannare al risarcimento dei danni per l’effetto cagionati.

2. Con sentenza del 4 dicembre 2019 il Tribunale di Torino riconosceva l’illegittimità della segnalazione in difetto dei presupposti e condannava la banca al risarcimento del danno in favore dei ricorrenti.

3. [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

Resistono CERZA Francesco ed [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso.

In data 18 aprile 2023 si sono costituiti i signori CERZA Letizia, CERZA Alessio e CERZA Gianluca, in qualità di eredi di CERZA Francesco, nelle more deceduto.

4. Latrattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.[OSCURATO:PERSONA]

1. Va pregiudizialmente osservato che prima dell’udienza camerale parte ricorrenteha depositato dichiarazione di rinunc ia al ricorso ex art.390 cod. proc. civ.

La rinuncia, a spese integralmente compensate, è stata accettata dai controricorrenti.

2. Il giudizio per cassazione va pertantodichiarato estinto.

3. Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. non è luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità. 4.Il tenore della pronuncia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità o di improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2012 (cfr. Cass. 26 agosto 2022 n. 25387; Cass., 11/10/2017, n. 23912)).

P.Q.M.

La Corte dichiara il giudizioestinto per rinuncia .

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civ

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
20 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11911/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difes a , giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 60 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via dei Dardanelli, n. 15, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].CERZALetizia, CERZA Alessio e CERZA Gianluca , nella loro qualità di eredi di CERZA Francesco , rappresentati e difesi , giusta procura in calce al controricorso,dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati presso il suo indirizzo telematico [OSCURATO:EMAIL] ovvero presso il suo studio inRoma, piazza dei Carracci, n. 1 . - controricorrent i - avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. 26 85 /201 9 , pubblicata in data 4dicembre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 maggio 2023dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 152 d.lgs. 196/2003 CERZA Francesco, in proprio e quale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]., evocava avanti al Tribunale di Torino [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per sentir accertare l’illegittimità della segnalazione alla [OSCURATO:PERSONA] e per sentirla conseguentemente condannare al risarcimento dei danni per l’effetto cagionati. 2. Con sentenza del 4 dicembre 2019 il Tribunale di Torino riconosceva l’illegittimità della segnalazione in difetto dei presupposti e condannava la banca al risarcimento del danno in favore dei ricorrenti. 3. [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Resistono CERZA Francesco ed [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso. In data 18 aprile 2023 si sono costituiti i signori CERZA Letizia, CERZA Alessio e CERZA Gianluca, in qualità di eredi di CERZA Francesco, nelle more deceduto. 4. Latrattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.[OSCURATO:PERSONA] 1. Va pregiudizialmente osservato che prima dell’udienza camerale parte ricorrenteha depositato dichiarazione di rinunc ia al ricorso ex art.390 cod. proc. civ. La rinuncia, a spese integralmente compensate, è stata accettata dai controricorrenti. 2. Il giudizio per cassazione va pertantodichiarato estinto. 3. Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. non è luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità. 4.Il tenore della pronuncia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità o di improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2012 (cfr. Cass. 26 agosto 2022 n. 25387; Cass., 11/10/2017, n. 23912)). P.Q.M. La Corte dichiara il giudizioestinto per rinuncia . Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civ