CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 03456/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4899/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp. p.t. elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] E ASSOCIATI, rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in atti. -ricorrenteprincipale e controricorrente al ricorso incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp. p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in atti. -controricorrente al ricorso principale e ricorrente incidentale- Avversola SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BARI n. 1720/2017 depositata il03/11/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Letta l a requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l’assorbimento del ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA]: 1.- La controversia si inscrive in un ampio e risalente contenzioso, confluito in plurime cause tra le parti [OSCURATO:SOCIETA] e Regione [OSCURATO:PERSONA], sia dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] che dinanzi al [OSCURATO:PERSONA]. L’odierno giudizio proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Bari depositata il 13 novembre 2017 resta circoscritto, all’esito dei pregressi gradi di giudizio e dell’abbandono della maggior parte delle domande inizialmente proposte da [OSCURATO:PERSONA], alla domanda di arricchimento senza causa ex art.2041 cod.civ. In proposito va rammentato che la domanda ex art.2041 cod.civ. venne proposta con atto di citazione del 28/7/2006 originariamente in via subordinata da [OSCURATO:SOCIETA], alla quale la Regione [OSCURATO:PERSONA] aveva affidato in concessione, con delibera di G.R. n.6492 del 6/2/1996, numerose autolinee extraurbane relative alla Provincia di Foggia, già gestite in gestione commissariale regionale dall’ATAF ([OSCURATO:PERSONA] dei Trasporti di Foggia); [OSCURATO:SOCIETA] dedusse un illecito arricchimento della Regione ed il conseguente danno per essa società, ricondotto all’esborso sostenuto per l’acquisto di dieci nuovi autobus per il servizio di linea effettuato dalla società nel 1997. Segnatamente, come si evince dalla sentenza impugnata, [OSCURATO:SOCIETA] aveva esposto di avere acquisto i nuovi autobus con le somme rivenienti dagli sgravi contributi liquidate dall’INPS in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], su propria richiesta avendo dedotto di essere subentrata all’ATAF, all’esito del secondo grado del contenzioso che aveva visto contrapposta l’ATAF e la Regione e che inizialmente aveva visto vittoriosa l’ATAF, con decisione poi integralmente riformata dalla Corte di cassazione con la sentenza n.3702/1999 che riconobbe la legittimazione della Regione [OSCURATO:PERSONA] (e non dell’ATAF) a ricevere le somme in questione rivenienti dallo sgravio contributivo. A seguito di tale decisione, con determinazione dirigenziale del 9/10/2001 la Regione [OSCURATO:PERSONA] aveva proceduto al recupero delle somme rivenienti dagli sgravi contributi indebitamente conseguite da parte di [OSCURATO:SOCIETA] previa richiesta all’INPS, mediante la decurtazione, d a l contributo di esercizio per l’anno 2000 di [OSCURATO:SOCIETA], di un importo pari allo sgravio contributivo conseguito. In relazione a queste vicende la odierna ricorrente aveva lamentato che la Regione, pur avendo recuperato la somma riveniente dallo sgravio contributivo, di contro non aveva riconosciuto tra i costi di esercizio sostenuti da essa società le quote annuali di ammortamento del costo dei dieci autobus, secondo il disposto dell’art.25 della legge regionale n.21/1994, a far data dal 1998: in ragione di ciò, il contributo di esercizio era stato determinato dalla Regione in un ammontare inferiore a quello del 1997 e l’intera sequenza comportamentale risultava contraria alle regole di correttezza e buona fede ed era stata causa di un illecito arricchimento della Regione. In sintesi l’illecito arricchimento contestato alla Regione era stato prospettato dalla società, in via alternativa, deducendo che: a) l’acquisto era stato necessitato perché compiuto con somme rivenienti dallo sgravio contributivo il cui impiego era obbligato ex art.25 della legge regionale n.21/1994 e, quindi, il successivo recupero forzoso delle somme così utilizzate da parte della Regione aveva cagionato un illecito arricchimento per questa; b) la Regione, pur considerando che l’acquisto degli autobus era avvenuto con fondi propri della società, non aveva riconosciuto a questa, fin dal 1998 e per un periodo di dieci anni, le quote di ammortamento dei dieci autobus acquistati nel 1997, al fine del computo dei costi di esercizio, sui quali commisurare il contributo annuale all’esercizio delle linee concesse. Il Tribunale di Bari, respinta ogni altra domanda, accolse la domanda proposta ai sensi dell’art.2041 cod.civ.,perché ritenne che non valesse a paralizzare l’azione l’eccezione di mancato riconoscimento esplicito dell’utilitasdella prestazione da parte della P.A. Invero, ritenuto incontestato l’acquisto degli autobus da parte della società con fondi propri, il Tribunale affermò che il rilascio da parte della Regione dei documenti necessari per utilizzare gli autobus in questione sulle autolinee di competenza regionale costituisse circostanza idonea ad integrare il riconoscimento dell’utilitasin modo implicito da parte della Regione, cioè mediante utilizzazione della prestazione consapevolmente attuata dagli organi rappresentativi dell’ente (Cass. n.6191/2014; Cass.n.5397/2014). La Corte di appello ha accolto il gravame proposto dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] e, riformando integralmente la prima decisione, ha rigettato la domanda ex art.2041 c.c., proposta in primo grado da [OSCURATO:SOCIETA], condannandola alle spese di giudizio. [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso con quattro motivi, illustrati con memoria, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata. [OSCURATO:PERSONA] ha replicato con controricorso e ricorso incidentale subordinato, seguito quest’ultimo dal controricorso di [OSCURATO:PERSONA]. È stata disposta la trattazione camerale. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso principale con assorbimento del ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA]: 2.1.- Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente. La ricorrente si duole che la Corte di appello, dopo aver censurato genericamente le conclusioni della sentenza impugnata e perimetrato il gravame al quantum appellatum ed alla verifica di ammissibilità ed accoglibilità della domanda ex art. 2041 c.c., accolta dal Tribunale, abbia osservato che il primo Giudice, pur avendo dato atto in sentenza dell'eccezione di inammissibilità per difetto del requisito di sussidiarietà, ex art. 2042 c.c. svolta dalla regione [OSCURATO:PERSONA], abbia accolto la domanda di arricchimento senza causa senza delibare sulla relativa eccezione. Lamenta, quindi, la illogicità e non comprensibilità della motivazione, deducendo che sarebbe contraddittoria o perplessa. 2.2.-Con il secondo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.115 c.p.c. in relazione alla valutazione delle prove sul requisito dell'arricchimento sine causa della Regione [OSCURATO:PERSONA] e dell'accettazione della utilitas. La ricorrente rammenta che, a dimostrazione del consapevole ed autorizzato utilizzo dei mezzi acquistati dalle [OSCURATO:PERSONA], erano stati versati in atti i seguenti documenti: a) il nulla osta regionale alla circolazione dei mezzi in questione ai sensi dell’art.87 CDS della Regione [OSCURATO:PERSONA], che, a suo parere, escludeva qualsiasi arbitrarietà nell’acquisto degli autobus in questione; b) la nota assessorile del 10/5/2002 al Settore legale della Regione, sulla richiesta aziendale di essere ammessa al piano autobus con la relativa contribuzione; c) la risposta del settore legale all’assessorato ed il riscontro dell’assessorato comunicato alle [OSCURATO:PERSONA]; d) la successiva proposta di delibera dell’Assessorato regionale. La ricorrente critica la statuizione impugnata laddove viene affermato, in merito al nulla osta alla circolazione dei mezzi, che “il rilascio della documentazione prescinde dalla provvista necessaria per l’acquisto dei mezzi adibiti a trasporto pubblico” e sostiene che tale documentazione testimoniava, invece, oggettivamente la volontà della Regione di far circolare i mezzi sulle linee di trasporto autorizzate. Si duole quindi che i documenti sub b), c) e d) siano stati considerati elementi di una mera ipotesi transattiva, inidonei a fondare la pretesa della società,assumendo che la circostanza che la delibera non fosse stata recepita dalla giunta era irrilevante sul piano valutativo, in considerazione del contenuto dichiarativo degli scritti e del loro valore probatorio. 2.3.- Con il terzo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.2041 c.c., in relazione al presupposto del depauperamentoed a quello dell’utilizzazione delle prestazioni di trasporto, da parte dell’ente. La censura concerne la statuizione con cui la Corte di merito ha affermato che correttamente la Regione non aveva riconosciuto gli ammortamenti perché l’acquisto degli automezzi era avvenuto con denaro proprio delle [OSCURATO:SOCIETA] ed avrebbe dovuto essere autorizzato dalla Regione, mentre tale autorizzazione non vi era stata. La ricorrente si duole che non si sia tenuto conto del fatto che si trattava di acquisto obbligatorio, in quanto era stato inizialmente compiuto considerandolo, in applicazione dell’art.25 della legge Regionale n.21/1994, come impiego con vincolo di destinazione delle somme rivenienti dallo sgraviocontributivo. Sostiene, per altro verso, che il rilascio del nulla osta all’utilizzazione dei mezzi sulle linee regionali ed il nulla osta all’immatricolazione rendeva irrilevante, ai fini del decidere sull’indebito arricchimento, la pretesa effettuazione di un acquisto non originariamente autorizzato dalla Regione dei mezzi di trasporto regionale, sul quale la Corte di appello aveva fondato la sua pronuncia, senza, peraltro, indicare la norma violata. Sostiene, infine,che l’indebito arricchimento conseguiva anche al mancato riconoscimento degli ammortamenti previsto per le spese sostenute. 2.4.- Con il quarto motivo del ricorso principale si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.2041 c.c., in relazione al presuppostodella utilitas nell'azione nei confronti della P.A. ex art.2041 c.c. La censura concerne la statuizione con cui è stata ritenuta priva di rilevanza, ai fini del riconoscimento dell’utilitas, la documentata interlocuzione intervenuta tra la società ed alcuni uffici della Regione. Si duole la ricorrente che sia stata male applicata la giurisprudenza di legittimità che affida alla P.A. l’onere di eccepire e provare il rifiuto dell’arricchimento,o l’impossibilità del rifiuto per la sua inconsapevolezza (cd. arricchimento imposto). 3.1.-I primi due motivi sono fondati e vanno accolti. 3.2.- Ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando essa, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass. n. 6758/2022; Cass. n. 13977/2019; Cass. S ez .U. n. 22232/2016). É evidente che l’obbligo di motivazione deve calibrarsi in relazione ai presupposti dell’azione proposta in giudizio, sulla quale il giudice è chiamato a pronunciarsi. Con riferimento all’azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., la giurisprudenza di legittimità è pervenuta al convincimento che, mentre non occorre il riconoscimento dell’utilità, l'obbligo indennitario dell'amministrazione non sorge con la compiuta realizzazione dell'opera o con il compimento del servizio, ma in virtù del dato oggettivo dell'utilizzazione della prestazione (Cass. n.11803/2020). Per contro, Il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso; tuttavia, le esigenze di tutela delle finanze pubbliche e la considerazione delle dimensioni e della complessità dell'articolazione interna della P.A. trovano adeguata tutela nel principio di diritto comune del cd. "arricchimento imposto", potendo, invece, l'Amministrazione eccepire e provare che l'indennizzo non è dovuto laddove l'arricchito ha rifiutato l'arricchimento ovvero non ha potuto rifiutarlo perché inconsapevole dell'eventum utilitatis (Cass.n.15937/2017; Cass. n.11209/2019; Cass. n.24642/2020). Tanto premesso, la sentenza di appello è incorsa nei vizi dedotti nei suindicati motivi di ricorso. Dall’esame della stessa sentenza appellata e dal ricorso, si desume ‒ in fatto ‒ che [OSCURATO:PERSONA] era subentrata, fin dal 1996 (delibera GR n. 6492/1996) ad ATAF nella concessione di autolinee extraurbane, obbligandosi a prendere in locazione gli autobus e gli impianti in gestione ad ATAF. Di conseguenza, l’INPS ‒ in forza di due sentenze conformi, rese dal Pretore di Foggia nel 1995 e dal Tribunale di Foggia nel 1996 ‒ aveva liquidato alla società, subentrata ad ATAF, le somme rivenienti dallo sgravio degli oneri speciali, con vincolo di destinazione dell’acquisto di mezzi rotabili, per il trasporto di persone. E, in effetti, l’art. 25, comma 5, della l. r. [OSCURATO:PERSONA] n. 21/11994 (applicabile ratione temporis), prevedeva: «Nei confronti di tutte le aziende destinatarie di rimborsi degli sgravi contributivi pregressi in conseguenza della sentenza n. 261/1991 della Corte Costituzionale, la Regione dispone che le somme attribuite dall'I.N.P.S. a tale titolo e non considerate nei disavanzi previsti dalla lett. a) del primo comma dell'art. 7 del D.Lgs. 18 marzo 1994, n. 184, siano obbligatoriamente destinate all'acquisto di materiale rotabile per il trasporto pubblico di persone, di attrezzature e di tecnologie di controllo, sulla base di direttive emanate dalla Giunta regionale. Le quote di ammortamento dei costi dei predetti investimenti non sono considerate ai fini della quantificazione dei contributi standardizzati ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19 marzo 1982, n. 13. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'acquisizione al bilancio regionale delle equivalenti somme mediante recupero dai contributi spettanti in base alla vigente legislazione». Una volta incassate le somme rivenienti dagli sgravi contributivi, e dovendo adempiere all’obbligo di destinazione, [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto nel gennaio ed aprile 1997 l’autorizzazione alla Regione ad acquistare gli autobus, ed ‒ a fronte del silenzio dell’ente ‒ aveva notificato una diffida a tutti i membri della G.R., in data 20 maggio 1997, per l’acquisto di taliveicol i . La Regione era rimasta ancora silente, per cui, dovendo adempiere al vincolodi destinazione, [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato dieci autobus nuovi, chiedendo all’ente, in data 28 maggio 1998, «il nulla osta per l’utilizzo dei mezzi sulle linee di competenza regionale ex ATAF». La Regione, con note del 4 e 10 giugno del 1998, aveva rilasciato l’autorizzazione. Intervenuta, quindi, la sentenza di questa Corte n. 3702/1999, che riconosceva alla Regione, e non all’azienda di trasporti, le somme relative agli sgravicontributivi, la Regione non si era attivata per richiedere la restituzione di tali somme a [OSCURATO:PERSONA]. Anzi, per tre anni (1998-2001), la Regione, nel determinare il contributo annuale di esercizio, non aveva incluso le quote di ammortamento dei costi dei predetti investimenti, ai fini della quantificazione dei contributi standardizzati ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19 marzo 1982, n. 13, in perfetta adesione a quanto previsto dalla legge regionale n. 21/1994. In data 9 gennaio 2001, la Regione si era decisa, infine. a recuperare gli importi erogati a [OSCURATO:PERSONA] dall’INPS, decurtando il contributo annuale di esercizio di un importo pari allo sgravio contributivo e senza erogare il contributo a fondo perduto per l’acquisto degli autobus previsto dalla l. r. 13/1982 e successive. Intanto gli autobus, acquistati da [OSCURATO:PERSONA], a questo punto con denaro proprio, continuavano a circolare, in forza dell’autorizzazione concessa dalla Regione nel 1998. Seguivano, dal gennaio fino a maggio 2002, vari tentativi di [OSCURATO:PERSONA] di porre limite al pregiudizio, derivante dalla restituzione degli sgravi INPS, dalla mancata corresponsione del contributo di esercizio per ammortamento dei mezzi, e del contributo per l’acquisto degli automezzi, peraltro regolarmente utilizzati per la circolazione regionale. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva, infatti, il contributo per l’acquisto dei bus, previsto dalla legge regionale fin dal 1982, o di poterli restituire, chiedeva altresì di essere ammessa al contributo regionale; quindi, notificava alla Regione formale diffida a pronunciarsi, ed infine notificava all’ente offerta reale di acquisto dei mezzi, invitandolo ad acquistare i bus.Tali iniziative non sortivano effetto alcuno. Orbene, la motivazione risulta, anzitutto, fortemente carente, al di sotto dei limiti costituzionali, perché non è idonea a fondare il decisum. La Corte di merito ‒ sebbene abbia ricostruito analiticamente la vicenda ‒ riduce la motivazione a pochi, scarni, punti. La sentenza di appello, invero, fa leva sul fatto che i mezzi sarebbero stati acquistati con denaro dell’INPS, pur ‒ del tutto contraddittoriamente ‒ rilevando però che tale denaro fu poi, ma «parecchio tempo dopo» restituito alla Regione [OSCURATO:PERSONA]; il che equivale a dire che gli autobus furono acquistati con denaro di [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, la Corte assume che il fatto della consegna dei documenti per la circolazione dei bus «prescinde dalla proprietà della provvista necessaria per l’acquisto dei mezzi adibiti a trasporto pubblico». E, s ulla scia di tal i affermazioni, la Corte aggiunge che «il punto nodale della domanda ex art. 2041 c.c. non è costituito dall’utilizzo degli autobus controversi a fini di trasporto pubblico, bensì dall’esborso che le [OSCURATO:PERSONA] hanno sostenuto per l’acquisto dei mezzi». Ed ancora, in un passaggio del tutto incomprensibile, il giudice di appello afferma che «in considerazione dell’elevatissimo importo riconosciuto dalla sentenza impugnata, è dirimente […] il profilo che riguarda la indubitabile “non univocità degli atti” e comportamenti degli organi rappresentativi […] in ragione della estrema rilevanza economica della controversia». Infine, quanto al mancato riconoscimento dei contributi per l’ammortamento dei veicoli ‒ secondo la Corte d’appello, che recepisce in toto le difese della Regione ‒ questi non erano stati riconosciuti, in sede di determinazione del computo dei costi di esercizio, «non perché gli autobus erano stati acquistati con i soldi degli sgravi che non competevano alle [OSCURATO:SOCIETA], ma perché l’acquisto degli autobus con denaro proprio deve comunque essere espressamente autorizzato dalla Regione e tale autorizzazione, nel caso in esame, non è mai intervenuta». L’impianto motivazionale della sentenza impugnata è fortemente carente ed erroneo, nonché non adeguato al riscontro dei presupposti della domanda ex art. 2041 c.c. La Corte di appello stessa dà atto (pp. 4-6) che [OSCURATO:PERSONA] aveva percepito le somme per gli sgravi contributivi in forza di pronunce giurisdizionali, di primo e secondo grado, alle quali l’INPS si era adeguato. Come pure dà atto del vincolo di destinazione ‒ all’acquisto di mezzi di trasporto ‒ che gravava su tali somme, ai sensi dell’art. 25 l. r. n. 21/1994, e del fatto che la Regione, in sede di determinazione dei costi annuali di esercizio, non aveva riconosciuto il contributo di esercizio per l’ammortamento dei veicoli, in piena adesione al succitato art. 25. Il che confermava la riconosciuta ‒ dalla Regione ‒ obbligatorietà dell’acquisto dei veicoli, da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Senonché successivamente (pp. 68 e ss.), la Corte ‒ del tutto contraddittoriamente‒ avalla la tesi della Regione, secondo la quale tale contributo non era stato concesso, perché l’acquisto non era stato autorizzato, laddove si trattava di acquisto obbligatorio, dal momento che [OSCURATO:PERSONA] aveva incassato gli sgravi INPS. La motivazione, poi, è del tutto contraddittoria e perplessa, laddove parla di acquisti fatti non in proprio, ma con denaro INPS, che però, poi è stato restituito, non considerando ‒ ai fini dell’arricchimento dell’ente ‒ che questi aveva, nel 2001, a seguito della sentenza di questa Corte del 1999, che attribuiva gli sgravi alla Regione, ottenuto la restituzione degli sgravi previdenziali, senza, peraltro, riconoscere a [OSCURATO:PERSONA] il contributo sull’acquisto ‒ dovuto fin dalla legge del 1982, e ribadito dall’art. 10 l. r. 13/1999 ‒ nonostante la delibera assessoriale in tal senso, in data 30 luglio 2022. Ma vi è di più. La Corte territoriale afferma che «il punto nodale» dell’azione ex art. 2041 c.c., e della relativa controversia, non era «l’utilizzo degli autobus controversi a fini di trasporto pubblico», bensì l’esborso affrontato da [OSCURATO:PERSONA] per il loro acquisto. E tuttavia, deve ‒ per contro rilevarsi, come correttamente dedotto dalla ricorrente nel primo motivo (p. 17) ‒ che è proprio «l’utilizzo dei mezzi sulle linee regionali il dato essenziale richiesto ai fini della verifica della utilitas e del v antaggio dell’arricchito, posto che l’acquisto totalmente a carico dell’azienda dei mezzi è quaestio facti incontestabile», in conseguenza della restituzione degli sgravi alla Regione. Quest’ultima aveva peraltro negato il contributo, previste dalle succitate leggi regionali, illegittimamente eccependo l’acquisto dei mezzi senza autorizzazione regionale, laddove ‒ al tempo in cui fu effettuato ‒ l’acquisto era obbligatorio, ex l. 21/1994. La sentenza di appello è, altresì, erronea, laddove ‒ con motivazione assolutamente carente ed illogica ‒ ha escluso i presupposti dell’azione di arricchimento ex art. 2041 c.c., sebbene : a) la Regione avesse recuperato le somme per gli sgravi contributivi, senza, peraltro, riconoscere neppure il contributo dovuto per l’acquisto degli autobus nuovi, il cui prezzo è rimasto totalmente a carico di [OSCURATO:PERSONA]; b) la Regione ha affermato che gli ammortamenti erano stati negati a [OSCURATO:PERSONA], perché l’acquisto non era stato autorizzato, laddove è evidente che il mancato calcolo era in linea con la previsione della l. 21/1994, secondo la quale l’acquisto dei veicoli era obbligatorio, ed anzi il mancato riconoscimento degli ammortamenti confermava l’obbligatorietà dell’acquisto; c) la Corte ha del tutto illogicamente escluso l’arricchimento, pure in presenza di un utilizzo degli autobus dal 1998 in poi, ancorché la stessa Corte avesse dato atto che l’utilizzazione dei bus per la circolazione era stata autorizzata dalla Regione che, con note del 4 e 10 giugno 1998, aveva autorizzato la circolazione degli autobus sulle linee regionali ex ATAF, fornendo anche i relativi documenti, né risulta che tale autorizzazione sia stata mai revocata. In buona sostanza, la Regione ha evitato per tre anni di corrispondere il contributo per l’ammortamento dei bus, non avendo sborsato nulla per il loro acquisto, neppure a titolo di contributo regionale previsto dalle leggi regionali, essendo stati gli autobus acquistati con denaro dell’INPS. Successivamente la Regione ha ottenuto la restituzione di tale denaro INPS, continuando, però, a non corrispondere il contributo di ammortamento, compensandolo con il credito per la restituzione di tali somme, e soprattutto senza riconoscere il contributo regionale per l’acquisto previsto dalla legge. Infine, la Regione ha utilizzato i bus per anni, per la circolazione regionale e l’utilizzazione è il presupposto dell’arricchimento (Cass. n.11803/2020), a prescindere dal riconoscimento dell’utilità. Né si può parlare, nel caso di specie, di «arricchimento imposto», trattandosi di atti posti in essere volontariamente, e con piena consapevolezza dall’ente. 3.3.- I motivi secondo (violazione dell’art.115 c.p.c.) e quarto (riconoscimento dell’utilitas) restano assorbiti. 4.- Il ricorso incidentale subordinato proposto della Regione come reiterazione delle eccezioni di merito, dichiarate assorbite in secondo grado, concernenti l’inammissibilità della domanda di indebito arricchimento, ex art. 2042 c.c., resta assorbito dall’accoglimento del ricorso principale. 5.-In conclusione, vanno accolti i motivi primo e terzo del ricorso principale, assorbiti gli altri ed assorbito il ricorso incidentale; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Bari in diversa composi