Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2006/2019
ECLI:EU:C:2019:1063
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CJ0087
SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)
11 dicembre 2019 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) – Articolo 2, lettera m) – Fornitura di una rete di comunicazione elettronica – Nozione – Direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) – Articolo 31, paragrafo 1 – Obbligo di trasmissione di specifici canali radiofonici o televisivi – Operatore che offre un pacchetto di canali via satellite – Obblighi di trasmissione ragionevoli – Presupposti – Articolo 56 TFUE –Proporzionalità»
Nella causa C‑87/19,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema della Lituania), con decisione del 23 gennaio 2019, pervenuta in cancelleria il 7 febbraio 2019, nel procedimento
TV [OSCURATO:PERSONA] AS
contro
[OSCURATO:PERSONA] radijo ir televizijos komisija,
con l’intervento di:
[OSCURATO:PERSONA] nacionalinis radijas ir televizija VšĮ,
LA CORTE (Nona Sezione),
composta da M. Vilaras (relatore), presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Nona Sezione, K. Jürimäe e N. Piçarra, giudici,
avvocato generale: G. Pitruzzella
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
–
per la TV [OSCURATO:PERSONA] AS, da L. Darulienė, advokatė, R. Gediminskaitė e I. Barauskienė;
–
per il governo lituano, da R. Dzikovič, K. Dieninis e K. Juodelytė, in qualità di agenti;
–
per il governo francese, da A.‑L. Desjonquères e R. Coesme, in qualità di agenti;
–
per la Commissione europea, da S.L. Kalėda e L. Nicolae, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte principalmente sull’interpretazione dell’articolo 2, lettera m), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (
GU 2002, L 108, pag. 33
, in prosieguo: la «direttiva quadro»), e dell’articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (
GU 2002, L 108, pag. 51
), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa a tutela dei consumatori (
GU 2009, L 337, pag. 11
) (in prosieguo: la «direttiva servizio universale».
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la TV [OSCURATO:PERSONA] AS (già Viasat AS) e la [OSCURATO:PERSONA] radijo ir televizijos komisija (Commissione lituana per la radio e la televisione; in prosieguo: la «LRTK»), in merito al rigetto, da parte di quest’ultima, della domanda con cui la Viasat chiedeva di essere esentata dall’obbligo di ritrasmettere il canale televisivo LRT Kultūra.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3
L’articolo 2 della direttiva quadro, recante il titolo «Definizioni», al suo punto m) è così formulato:
«“fornitura di una rete di comunicazione elettronica”, la realizzazione, la gestione, il controllo o la messa a disposizione di una siffatta rete».
4
I considerando da 43 a 45 della direttiva servizio universale così recitano:
«(43)
Attualmente, gli [OSCURATO:PERSONA] membri impongono taluni obblighi in materia di ridiffusione (must carry) alle reti destinate alla diffusione al pubblico di emissioni radiofoniche e televisive. [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero poter imporre, sulla base di legittime considerazioni di interesse pubblico, obblighi proporzionali nei confronti delle imprese che rientrano sotto la loro giurisdizione; comunque, tali obblighi dovrebbero essere imposti solo qualora risultino necessari a soddisfare obiettivi di interesse generale chiaramente definiti dagli [OSCURATO:PERSONA] membri conformemente alla normativa [dell’Unione] e devono essere proporzionati, trasparenti e soggetti a revisione periodica. Gli obblighi di trasmissione imposti dagli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero essere ragionevoli, vale a dire proporzionati e trasparenti, in base a obiettivi di interesse generale chiaramente definiti e possono eventualmente comportare la corresponsione di una remunerazione proporzionata. Detti obblighi possono comprendere la trasmissione di servizi specificamente destinati a consentire un accesso adeguato agli utenti disabili.
(44)
Le reti utilizzate per la distribuzione di servizi di diffusione televisiva o radiofonica al pubblico includono reti di trasmissione via cavo, via satellite e terrestre; esse potrebbero inoltre includere altre reti purché un numero significativo di utenti finali le utilizzi come mezzo principale di ricezione di tali servizi di diffusione.
(45)
I servizi che forniscono un contenuto come l’offerta di vendita di un pacchetto sonoro o un contenuto televisivo non rientrano nel quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica. I fornitori di tali servizi non dovrebbero essere soggetti agli obblighi di servizio universale per dette attività. La presente direttiva lascia impregiudicate le misure adottate a livello nazionale, conformemente al diritto [dell’Unione], per quanto riguarda tali servizi».
5
L’articolo 31 della direttiva servizio universale, intitolato «Obblighi di trasmissione», è così formulato:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri possono imporre obblighi di trasmissione ragionevoli, per specifici canali radiofonici e televisivi e servizi complementari, specialmente servizi di accessibilità destinati a consentire un accesso adeguato agli utenti finali disabili, alle imprese soggette alla loro giurisdizione che forniscono reti di comunicazione elettronica destinate alla distribuzione di servizi di diffusione televisiva o radiofonica al pubblico, se un numero significativo di utenti finali di tali reti le utilizza come mezzo principale di ricezione di tali servizi televisivi o radiofonici. Tali obblighi sono imposti solo qualora siano necessari a soddisfare precisi obiettivi di interesse generale e sono proporzionati e trasparenti.
(…)».
Diritto lituano
6
L’articolo 33, paragrafi da 5 a 7, del [OSCURATO:PERSONA] visuomenės informavimo įstatymas (legge lituana sull’informazione della società; in prosieguo: la «legge sull’informazione»), come modificata dalla legge n. XII‑1731, del 21 maggio 2015, prevede quanto segue:
«5. Gli operatori che forniscono servizi di ritrasmissione di programmi televisivi in Lituania, nonché altri soggetti che forniscono ai consumatori lituani servizi di distribuzione su Internet di canali e/o di trasmissioni televisivi hanno l’obbligo di ritrasmettere e di diffondere via Internet tutti i canali televisivi nazionali della [OSCURATO:PERSONA] nacionalinis radijas ir televizija non criptati.
6. [OSCURATO:PERSONA] radijo ir televizijos komisija [Commissione lituana per la radio e la televisione] può decidere di esentare dall’obbligo di ritrasmettere o di diffondere via Internet i canali televisivi nazionali della [OSCURATO:PERSONA] nacionalinis radijas ir televizija non criptati se tale decisione non limita le possibilità del consumatore di vedere tali canali con i soli mezzi tecnici di cui dispone.
7. La ritrasmissione e/o la diffusione online obbligatoria di programmi televisivi non dà luogo ad alcun pagamento tra le emittenti, gli operatori di ritrasmissione e gli altri operatori che forniscono ai consumatori lituani servizi di distribuzione via Internet di canali e/o di trasmissioni televisive».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
7
La TV [OSCURATO:PERSONA] è una società avente sede in Estonia che trasmette pacchetti di canali televisivi a pagamento in Lituania mediante una rete satellitare appartenente a un terzo, il quale è da essa remunerato a tal fine.
8
A seguito della modifica della legge sull’informazione, intervenuta nel corso del 2015, le attività della ricorrente nel procedimento principale sono assimilate ad attività di ritrasmissione di programmi televisivi e, conformemente all’articolo 33, paragrafo 5, di tale legge, essa è soggetta all’obbligo di ritrasmettere i canali della [OSCURATO:PERSONA] nacionalinis radijas ir televizija VšĮ (in prosieguo: la «LRT»), tra cui figura il canale LRT Kultūra.
9
La ricorrente nel procedimento principale ha presentato alla LRTK una domanda di deroga dall’obbligo di trasmissione di detto canale.
10
Poiché tale deroga le è stata negata, la ricorrente nel procedimento principale ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione di rigetto della sua domanda dinanzi al Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale di Vilnius, Lituania).
11
Con decisione del 4 gennaio 2017, tale giudice ha segnatamente confermato l’obbligo imposto alla ricorrente nel procedimento principale di ritrasmettere detto canale.
12
Adito in appello, il [OSCURATO:PERSONA] vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema della Lituania) solleva dubbi in merito all’interpretazione da darsi al diritto dell’Unione, in particolare all’articolo 56 TFUE, nonché alla direttiva quadro e alla direttiva servizio universale.
13
In limine, il giudice del rinvio precisa che l’obbligo di ritrasmissione, previsto dall’articolo 33, paragrafo 5, della legge sull’informazione, come modificata dalla legge n. XII‑1731 del 21 maggio 2015, non è soggetto ad alcuna condizione e che tale disposizione rappresenta il recepimento, nel diritto lituano, dell’articolo 31 della direttiva servizio universale.
14
In primo luogo, tale giudice si chiede se le attività della ricorrente nel procedimento principale debbano essere considerate come la «fornitura di una rete di comunicazione elettronica», ai sensi dell’articolo 2, lettera m), della direttiva quadro e dell’articolo 31 della direttiva servizio universale. Rileva, a tal proposito, che la ricorrente ritrasmette canali televisivi utilizzando, a titolo oneroso, un’infrastruttura di comunicazione di proprietà di altri operatori economici.
15
Detto giudice osserva, tuttavia, che talune risorse di tale infrastruttura sono quindi utilizzate esclusivamente per trasportare i segnali trasmessi dalla ricorrente nel procedimento principale e che quest’ultima potrebbe essere considerata come un operatore di rete, ai sensi della direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (
GU 2002, L 108, pag. 7
), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (
GU 2009, L 337, pag. 37
).
16
In secondo luogo, il giudice del rinvio ritiene che, ove le attività della ricorrente nel procedimento principale non rientrino nella nozione di fornitura di una rete di comunicazione elettronica, occorre stabilire se uno Stato membro possa imporre obblighi di trasmissione a operatori economici diversi da quelli considerati all’articolo 31 della direttiva servizio universale. Esso è del parere che le attività della ricorrente nel procedimento principale possano essere considerate come servizi di comunicazione elettronica rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva quadro e della direttiva servizio universale. Esso non esclude tuttavia che tali attività possano essere considerate come un servizio di fornitura di contenuti, al quale non si applicano gli obblighi di servizio universale previsti da quest’ultima direttiva.
17
In terzo luogo, il giudice del rinvio si interroga sull’interpretazione del requisito di cui all’articolo 31, paragrafo 1, della direttiva servizio universale, secondo cui un obbligo di trasmissione può essere imposto solo se un numero significativo di utenti finali della rete in questione la utilizza come mezzo principale di ricezione di servizi televisivi o radiofonici. Esso rileva che, benché tale requisito non si applichi alle imprese che non rientrano nell’ambito di applicazione di tale disposizione, il legislatore lituano garantisce un trattamento uniforme di tutti gli operatori ritrasmettori con riferimento a tale obbligo.
18
In quarto luogo, il giudice del rinvio rileva che l’obbligo di trasmissione limita la libera prestazione dei servizi, sancita all’articolo 56 TFUE. A suo avviso, benché una siffatta restrizione possa essere giustificata da ragioni imperative di interesse generale inerenti alla politica culturale, tale obbligo deve essere proporzionato e necessario al conseguimento degli obiettivi perseguiti. Orbene, esso si chiede se la possibilità, per la LRT, di trasmettere essa stessa LRT Kultūra sulla medesima rete satellitare utilizzata dai clienti della ricorrente nel procedimento principale sia pertinente sotto questo profilo, atteso che la LRT trasmette un altro canale gratuito sullo stesso satellite utilizzato da quest’ultima. Esso si interroga del pari sul fatto che questo canale sia trasmesso attraverso la rete televisiva terrestre e che parte del suo contenuto sia accessibile gratuitamente su Internet.
19
Tanto premesso, il [OSCURATO:PERSONA] vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema della Lituania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se l’articolo 2, lettera m), della [direttiva quadro] debba essere interpretato nel senso che nella “fornitura di una rete di comunicazione elettronica” non sono comprese le attività di ritrasmissione televisiva su reti satellitari appartenenti a terzi, come quelle realizzate dalla [ricorrente nel procedimento principale].
2)
Se l’articolo 31, paragrafo 1, della [direttiva servizio universale] debba essere interpretato nel senso che esso osta a che gli [OSCURATO:PERSONA] membri impongano un obbligo di trasmissione (must carry) (la trasmissione di un canale televisivo su reti satellitari appartenenti a terzi e la fornitura di accesso agli utenti finali a detta trasmissione) nei confronti di operatori economici, come la [ricorrente nel procedimento principale], che [,in primo luogo], trasmettono un canale televisivo protetto da un sistema di accesso condizionato su reti satellitari appartenenti a terzi, ricevendo a tal fine segnali di programmi televisivi (canali) trasmessi in quel momento, convertendoli, criptandoli e trasmettendoli a un satellite terrestre artificiale dal quale sono ritrasmessi continuativamente a terra e[, in secondo luogo], offrono pacchetti di canali televisivi a clienti, fornendo a tal fine l’accesso al summenzionato servizio protetto di diffusione televisiva (o a parte di questo) mediante dispositivi per l’accesso condizionato dietro prestazione di corrispettivo.
3)
Se l’articolo 31, paragrafo 1, della [direttiva servizio universale] debba essere interpretato nel senso che, ai fini dell’applicazione di tale disposizione, non si deve considerare che un numero significativo di utenti finali utilizza reti di comunicazione elettronica (nella fattispecie, una rete di trasmissione satellitare) come fonte (mezzo) principale di ricezione di servizi di diffusione televisiva qualora tali reti siano utilizzate come fonte (mezzo) principale solo da circa il 6 % di tutti gli utenti finali (nella fattispecie, nuclei familiari).
4)
Se, nel valutare se l’applicazione dell’articolo 31, paragrafo 1, della [direttiva servizio universale] sia giustificata, si debba tenere conto degli utenti di Internet che possono visualizzare gratuitamente i programmi televisivi summenzionati (o parte di questi) in diretta on line.
5)
Se l’articolo 56 [TFUE] debba essere interpretato nel senso che esso osta a che gli [OSCURATO:PERSONA] membri impongano un obbligo vincolante nei confronti di operatori economici, come la [ricorrente nel procedimento principale], di ritrasmettere un canale televisivo su reti di comunicazione elettronica gratuitamente se l’emittente in favore della quale tale obbligo è previsto è pienamente in grado di trasmettere quei canali televisivi da sola sulla medesima rete con le proprie risorse finanziarie.
6)
Se l’articolo 56 [TFUE] debba essere interpretato nel senso che esso osta a che gli [OSCURATO:PERSONA] membri impongano un obbligo vincolante nei confronti di operatori economici, come la [ricorrente nel procedimento principale], di ritrasmettere un canale televisivo su reti di comunicazione elettronica gratuitamente se tale obbligo riguarda solo circa il 6 % della totalità dei nuclei familiari e tali nuclei hanno la possibilità di visualizzare detto canale televisivo mediante una rete di diffusione terrestre o Internet».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
20
Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede se un’attività di ritrasmissione di programmi televisivi mediante reti satellitari appartenenti a terzi rientri nella nozione di «fornitura di una rete di comunicazione elettronica» ai sensi dell’articolo 2, lettera m), della direttiva quadro.
21
Si deve rilevare che la Corte ha dichiarato che un’impresa che si limiti a proporre la visione di programmi televisivi in streaming e in diretta su Internet non fornisce una rete di comunicazione elettronica, ma offre, invece, un accesso al contenuto di servizi audiovisivi forniti sulle reti di comunicazione elettronica (v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2018, [OSCURATO:PERSONA],
C‑298/17
,
EU:C:2018:1017
, punti
18
e
19
).
22
Orbene, la situazione di un’impresa che, come la ricorrente nel procedimento principale, ritrasmette canali televisivi via satellite non è diversa da quella di un’impresa che diffonde siffatti canali via Internet, nel senso che, al pari di quest’ultima, essa offre un accesso a contenuti di servizi audiovisivi forniti su una rete di comunicazione elettronica, nel caso di specie una rete satellitare.
23
Benché, tuttavia, il giudice del rinvio nutra dubbi sul fatto che l’attività di cui trattasi nel procedimento principale possa essere considerata come consistente nella fornitura di reti di comunicazione elettronica, in quanto determinate risorse dell’infrastruttura satellitare sono utilizzate esclusivamente per inviare i segnali trasmessi dalla ricorrente nel procedimento principale, è pacifico che quest’ultima non svolge alcuno dei compiti cui è tenuto il fornitore di una rete di comunicazione elettronica, ai sensi dell’articolo 2, lettera m), della direttiva quadro, vale a dire essere responsabile della realizzazione, della gestione, del controllo o della messa a disposizione di una siffatta rete.
24
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 2, lettera m), della direttiva quadro deve essere interpretato nel senso che un’attività di ritrasmissione di programmi televisivi mediante reti satellitari appartenenti a terzi non rientra nella nozione di «fornitura di una rete di comunicazione elettronica», ai sensi di tale disposizione.
Sulla seconda questione
25
Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 31, paragrafo 1, della direttiva servizio universale osti a che gli [OSCURATO:PERSONA] membri impongano un obbligo di trasmettere un programma televisivo a imprese che ritrasmettono, mediante reti satellitari appartenenti a terzi, programmi televisivi protetti da un sistema di accesso condizionato e offrono ai loro clienti pacchetti di programmi televisivi.
26
Occorre ricordare che la Corte ha dichiarato che le direttive rientranti nel quadro normativo comune, di cui fanno parte la direttiva quadro e la direttiva servizio universale, si applicano fatte salve le misure adottate a livello nazionale, in conformità del diritto dell’Unione, per perseguire obiettivi di interesse generale relativi, in particolare, alle regolamentazioni dei contenuti ed alla politica audiovisiva, atteso che tale quadro comune non si applica ai contenuti dei servizi forniti mediante reti di comunicazione elettronica (v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2018, [OSCURATO:PERSONA],
C‑298/17
,
EU:C:2018:1017
, punti
25
e
26
).
27
Pertanto, la Corte ha dichiarato che la direttiva servizio universale lascia gli [OSCURATO:PERSONA] membri liberi di imporre obblighi di trasmissione diversi da quelli di cui all’articolo 31, paragrafo 1, della medesima, in particolare a imprese che, senza fornire reti di comunicazione elettronica, propongono la visione di programmi televisivi in streaming e in diretta su Internet (sentenza del 13 dicembre 2018, [OSCURATO:PERSONA],
C‑298/17
,
EU:C:2018:1017
, punto
27
).
28
Esattamente come l’attività di cui si trattava nel procedimento che ha dato luogo a tale sentenza, un’attività di ritrasmissione, mediante una rete satellitare, di programmi televisivi protetti da un sistema di accesso condizionato consiste nella messa a disposizione di contenuti televisivi.
29
Non risulta da alcun elemento del fascicolo di cui dispone la Corte che debba valutarsi diversamente un’attività di diffusione di contenuti televisivi, alla luce dell’articolo 31, paragrafo 1, della direttiva servizio universale, a seconda che essa sia esercitata via satellite o via Internet.
30
Di conseguenza, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 31, paragrafo 1, della direttiva servizio universale deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che gli [OSCURATO:PERSONA] membri impongano un obbligo di trasmettere un programma televisivo a imprese che ritrasmettono, mediante reti satellitari appartenenti a terzi, programmi televisivi protetti da un sistema di accesso condizionato e offrono ai loro clienti pacchetti di programmi televisivi.
Sulla terza e quarta questione
31
Alla luce delle risposte fornite alla prima e alla seconda questione, non occorre rispondere alla terza e alla quarta questione.
Sulla quinta e sesta questione
32
Con la quinta e la sesta questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 56 TFUE debba essere interpretato nel senso che osta a che gli [OSCURATO:PERSONA] membri impongano un obbligo di trasmettere gratuitamente un canale televisivo a imprese che ritrasmettono, mediante reti satellitari appartenenti a terzi, programmi televisivi protetti da un sistema di accesso condizionato e offrono ai loro clienti pacchetti di programmi televisivi, laddove, per un verso, l’emittente a favore del quale tale obbligo è imposto abbia la possibilità di trasmettere essa stessa, a proprie spese, il canale di cui trattasi mediante la stessa rete e, per altro verso, detto obbligo consenta di raggiungere solamente il 6 % circa di tutti i nuclei familiari ed essi abbiano la possibilità di guardare tale canale utilizzando la rete di radiodiffusione terrestre o Internet.
33
Occorre constatare in limine che il diritto dell’Unione non ha proceduto a una completa armonizzazione del settore dei servizi di comunicazione elettronica e, di conseguenza, la normativa nazionale oggetto del procedimento principale deve essere esaminata alla luce dell’articolo 56 TFUE per quanto riguarda gli aspetti non disciplinati, segnatamente, dalla direttiva quadro e dalla direttiva servizio universale (v., a questo proposito, sentenza del 30 aprile 2014, [OSCURATO:PERSONA],
C‑475/12
,
EU:C:2014:285
, punto
70
).
34
Secondo una giurisprudenza costante, la trasmissione di messaggi televisivi, ivi compresi quelli trasmessi mediante teledistribuzione, costituisce, come tale, una prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 56 TFUE (sentenza del 13 dicembre 2007, [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e a.,
C‑250/06
,
EU:C:2007:783
, punto
28
e giurisprudenza ivi citata).
35
Per quanto concerne la questione se una normativa nazionale, quale quella in esame nel procedimento principale, comporti una restrizione vietata ai sensi dell’articolo 56 TFUE, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, la libera prestazione dei servizi impone non solo l’eliminazione di qualsiasi discriminazione nei confronti del prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro a causa della sua cittadinanza, ma anche la soppressione di qualsiasi restrizione, anche qualora essa si applichi indistintamente ai prestatori nazionali e a quelli degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri, quando essa è tale da proibire, ostacolare o rendere meno interessanti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro, dove offre legalmente servizi analoghi (sentenza del 13 dicembre 2007, [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e a.,
C‑250/06
,
EU:C:2007:783
, punto
29
e giurisprudenza ivi citata).
36
È giocoforza constatare che, imponendo un obbligo di trasmettere taluni programmi televisivi di LRT alle imprese che, ovunque abbiano la loro sede, ritrasmettono programmi televisivi via satellite, a destinazione dei telespettatori lituani, la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale istituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi ai sensi dell’articolo 56 TFUE.
37
Secondo la giurisprudenza, una siffatta restrizione ad una libertà fondamentale garantita dal Trattato FUE può essere giustificata qualora risponda a ragioni imperative di interesse generale, purché sia idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non vada oltre quanto è necessario per il raggiungimento di questo (sentenza del 13 dicembre 2007, [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e a.,
C‑250/06
,
EU:C:2007:783
, punto
39
e giurisprudenza ivi citata).
38
A questo proposito si deve ricordare che, per giurisprudenza costante della Corte, una politica culturale può costituire una ragione imperativa di interesse generale che giustifica una restrizione alla libera prestazione dei servizi. La salvaguardia del pluralismo che questa politica intende garantire è infatti connessa alla libertà d’espressione, tutelata dall’articolo 10 della Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e tale libertà fa parte dei diritti fondamentali garantiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione e, in particolare, dall’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2007, [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e a.,
C‑250/06
,
EU:C:2007:783
, punto
41
e giurisprudenza ivi citata).
39
Nel caso di specie, il governo lituano ha sottolineato che l’obbligo di trasmettere il canale televisivo LRT Kultūra, imposto alle imprese come la ricorrente nel procedimento principale, persegue una finalità di interesse generale connessa alla politica culturale, tenuto conto dell’importante valore sociale e culturale di tale canale per i telespettatori lituani.
40
Un siffatto obiettivo di politica culturale può essere tale da giustificare l’esistenza di una restrizione alla libera prestazione dei servizi.
41
Tuttavia, la normativa nazionale che istituisce una restrizione del genere deve essere idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito. Su tale punto, fatte salve le verifiche che devono essere effettuate dal giudice del rinvio, l’obbligo di trasmettere taluni programmi televisivi può consentire di raggiungere l’obiettivo di politica culturale da esso perseguito in quanto è idoneo a garantire che i telespettatori lituani che dispongono solo di un accesso alla televisione via satellite abbiano la possibilità di guardare i programmi del canale LRT Kultūra, ai quali altrimenti non avrebbero accesso.
42
Per quanto riguarda la proporzionalità della misura di cui trattasi nel procedimento principale, su cui vertono, in particolare, la quinta e la sesta questione, benché spetti al giudice del rinvio pronunciarsi al riguardo, alla luce degli elementi portati a sua conoscenza nell’ambito del procedimento principale, la Corte può fornirgli indicazioni in merito ai parametri da prendere in considerazione nell’effettuare tale esame.
43
In tal senso, come sottolineato dalla Commissione europea nelle sue osservazioni, il giudice del rinvio dovrà tener conto del numero o della percentuale di utenti finali che ricorrono effettivamente ai mezzi di diffusione dei canali televisivi, per valutare la proporzionalità dell’obbligo di trasmissione di cui trattasi nel procedimento principale.
44
Inoltre, al fine di valutare se l’obbligo di trasmissione di cui trattasi nel procedimento principale sia proporzionato, il giudice del rinvio dovrà altresì prendere in considerazione, dopo averli verificati, elementi quali la distribuzione geografica degli utenti finali dei servizi forniti dalla ricorrente nel procedimento principale, la circostanza che il canale LRT Kultūra è ritrasmesso da quest’ultima senza essere criptato, raggiungendo così un pubblico più vasto, e la circostanza che il canale stesso, o una gran parte dei suoi programmi, è accessibile gratuitamente via Internet nonché attraverso la rete televisiva terrestre.
45
Alla luce di tali considerazioni, occorre rispondere alla quinta e alla sesta questione dichiarando che l’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che gli [OSCURATO:PERSONA] membri impongano un obbligo di trasmettere gratuitamente un canale televisivo a imprese che ritrasmettono, mediante reti satellitari appartenenti a terzi, programmi televisivi protetti da un sistema di accesso condizionato e che offrono ai loro clienti pacchetti di programmi televisivi, a condizione, per un verso, che tale obbligo di trasmissione consenta a un numero o a una percentuale significativa di utenti finali di tutti i mezzi di trasmissione di programmi televisivi di accedere al canale in favore del quale è previsto l’obbligo stesso e, per altro verso, che si tenga conto della ripartizione geografica degli utenti finali dei servizi forniti dall’operatore al quale è imposto il medesimo obbligo di trasmissione, del fatto che quest’ultimo ritrasmette tale canale senza criptarlo e del fatto che il canale stesso è accessibile gratuitamente via Internet nonché mediante la rete televisiva terrestre, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
Sulle spese
46
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:
1)
L’articolo 2, lettera m), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), deve essere interpretato nel senso che un’attività di ritrasmissione di programmi televisivi mediante reti satellitari appartenenti a terzi non rientra nella nozione di «fornitura di una rete di comunicazione elettronica», ai sensi di tale disposizione.
2)
L’articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che gli [OSCURATO:PERSONA] membri impongano un obbligo di trasmettere un programma televisivo a imprese che ritrasmettono, mediante reti satellitari appartenenti a terzi, programmi televisivi protetti da un sistema di accesso condizionato e offrono ai loro clienti pacchetti di programmi televisivi.
3)
L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che gli [OSCURATO:PERSONA] membri impongano un obbligo di trasmettere gratuitamente un canale televisivo a imprese che ritrasmettono, mediante reti satellitari appartenenti a terzi, programmi televisivi protetti da un sistema di accesso condizionato e che offrono ai loro clienti pacchetti di programmi televisivi, a condizione, per un verso, che tale obbligo di trasmissione consenta a un numero o a una percentuale significativa di utenti finali di tutti i mezzi di trasmissione di programmi televisivi di accedere al canale in favore del quale è previsto l’obbligo stesso e, per altro verso, che si tenga conto della ripartizione geografica degli utenti finali dei servizi forniti dall’operatore al quale è imposto il medesimo obbligo di trasmissione, del fatto che quest’ultimo ritrasmette tale canale senza criptarlo e del fatto che il canale stesso è accessibile gratuitamente via Internet nonché mediante la rete televisiva terrestre, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il lituano.