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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 giugno 2022

Cassazione n. 39329/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 16 luglio 2019, con cui il Tribunale di Milano aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lvo n. 159/11, commesso in data 8 ottobre 2015, 1 gennaio 2016 e 6 aprile 2016, condannandolo alla pena di mesi otto e giorni dieci di reclusione; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza e alla commisurazione della pena; ritenuto che il motivo è generico, in quanto si limita ad affermazioni di principio senza alcuna correlazione con la decisione impugnata; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 23 giugno 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 16 luglio 2019, con cui il Tribunale di Milano aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lvo n. 159/11, commesso in data 8 ottobre 2015, 1 gennaio 2016 e 6 aprile 2016, condannandolo alla pena di mesi otto e giorni dieci di reclusione; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza e alla commisurazione della pena; ritenuto che il motivo è generico, in quanto si limita ad affermazioni di principio senza alcuna correlazione con la decisione impugnata; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 giugno 2022.
Sentenza Cassazione n. 39329/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris