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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 09918/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della decisione impugnata, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, rideterminava il trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per i reati rispettivamente ascrittigli ai capi A, B e C della rubrica, condannando, il primo, alla pena di sei mesi di reclusione e 1.600,00 euro di multa, il secondo, alla pena di un anno di reclusione e 800,00 euro di multa.

2. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del loro difensore, ricorrevano congiuntamente per cassazione, deducendo, violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente del giudizio di responsabilità formulato nei confronti degli imputati per i reati rispettivamente ascrittigli ai capi A, B e C, che non si riteneva corroborato dalle emergenze probatorie.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili, risultando incentrati su motivi manifestamente infondati.

2. Osserva il Collegio che i ricorsi in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non criticano la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiedono il riesame nel merito della vicenda processuale, sotto il profilo dell'accertamento della responsabilità, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Napoli nel rispetto delle emergenze probatorie.

Tale riesame, in ogni caso, è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata possiede, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01; Sez. 2, n. 9242 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Reggio, Rv. 254988-01).La Corte di appello di Napoli, invero, evidenziava che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti investigativi che portavano al sequestro delle armi oggetto di vaglio giurisdizionale, all'interno degli immobili nella disponibilità degli imputati, che nella loro sequenza devono ritenersi incontroversi, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alle ipotesi di reato ascrittegli ai capi A, B e C. In questa, univoca, cornice probatoria, non era possibile prendere in considerazione ipotesi alternative - in ordine alla dinamica degli accadimenti criminosi e alle modalità di occultamento delle armi in esame - e contrapporle a quella correttamente vagliata dalla Corte di appello di Napoli, in presenza di elementi di giudizio che consentivano di escluderne la veridicità e la plausibilità logica.

Invero, un tale percorso valutativo, oltre che illogico e processualmente incongruo, alla luce degli accertamenti investigativi che si sono richiamati, si sarebbe posto in contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di valutazione della prova, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d'esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile, ponendosi, in caso contrario, tale dato come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti» (Sez. 6, n. 5905 del 29/11/2011, dep. 2012, Brancucci, Rv. 252066-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 4, n. 22790 del 13/04/2018, Mazzeo, Rv. 272995-01).

Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, in tema di ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime di esperienza, che è possibile esplicitare richiamando il seguente principio di diritto: «Nella valutazione probatoria giudiziaria - così come, secondo la più moderna epistemologia, in ogni procedimento di accertamento (scientifico, storico, etc.) - è corretto e legittimo fare ricorso alla verosimiglianza ed alle massime di esperienza, ma, affinché il giudizio di verosimiglianza conferisca al dato preso in esame valore di prova, è necessario che si possa escludere plausibilmente ogni alternativa spiegazione che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile.

Ove così non sia, il suddetto dato si pone semplicemente come indizio da valutare insieme a tutti gli altri elementi risultanti dagli atti» (Sez. 1, n. 4652 del 21/10/2004, dep. 2005, Sala, Rv. 230873-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 49029 del 22/10/2014, Leone, Rv. 261220-01).3.

Per queste ragioni, i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 24/02/2022.

Il Consigliere estensore Il Presidente riludrp Centonze illu ichel Bi r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della decisione impugnata, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, rideterminava il trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per i reati rispettivamente ascrittigli ai capi A, B e C della rubrica, condannando, il primo, alla pena di sei mesi di reclusione e 1.600,00 euro di multa, il secondo, alla pena di un anno di reclusione e 800,00 euro di multa. 2. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del loro difensore, ricorrevano congiuntamente per cassazione, deducendo, violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente del giudizio di responsabilità formulato nei confronti degli imputati per i reati rispettivamente ascrittigli ai capi A, B e C, che non si riteneva corroborato dalle emergenze probatorie. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili, risultando incentrati su motivi manifestamente infondati. 2. Osserva il Collegio che i ricorsi in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non criticano la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiedono il riesame nel merito della vicenda processuale, sotto il profilo dell'accertamento della responsabilità, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Napoli nel rispetto delle emergenze probatorie. Tale riesame, in ogni caso, è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata possiede, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01; Sez. 2, n. 9242 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Reggio, Rv. 254988-01).La Corte di appello di Napoli, invero, evidenziava che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti investigativi che portavano al sequestro delle armi oggetto di vaglio giurisdizionale, all'interno degli immobili nella disponibilità degli imputati, che nella loro sequenza devono ritenersi incontroversi, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alle ipotesi di reato ascrittegli ai capi A, B e C. In questa, univoca, cornice probatoria, non era possibile prendere in considerazione ipotesi alternative - in ordine alla dinamica degli accadimenti criminosi e alle modalità di occultamento delle armi in esame - e contrapporle a quella correttamente vagliata dalla Corte di appello di Napoli, in presenza di elementi di giudizio che consentivano di escluderne la veridicità e la plausibilità logica. Invero, un tale percorso valutativo, oltre che illogico e processualmente incongruo, alla luce degli accertamenti investigativi che si sono richiamati, si sarebbe posto in contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di valutazione della prova, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d'esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile, ponendosi, in caso contrario, tale dato come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti» (Sez. 6, n. 5905 del 29/11/2011, dep. 2012, Brancucci, Rv. 252066-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 4, n. 22790 del 13/04/2018, Mazzeo, Rv. 272995-01). Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, in tema di ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime di esperienza, che è possibile esplicitare richiamando il seguente principio di diritto: «Nella valutazione probatoria giudiziaria - così come, secondo la più moderna epistemologia, in ogni procedimento di accertamento (scientifico, storico, etc.) - è corretto e legittimo fare ricorso alla verosimiglianza ed alle massime di esperienza, ma, affinché il giudizio di verosimiglianza conferisca al dato preso in esame valore di prova, è necessario che si possa escludere plausibilmente ogni alternativa spiegazione che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile. Ove così non sia, il suddetto dato si pone semplicemente come indizio da valutare insieme a tutti gli altri elementi risultanti dagli atti» (Sez. 1, n. 4652 del 21/10/2004, dep. 2005, Sala, Rv. 230873-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 49029 del 22/10/2014, Leone, Rv. 261220-01).3. Per queste ragioni, i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente riludrp Centonze illu ichel Bi r
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